DM 37/2008
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici e la relativa manutenzione straordinaria. (GU Serie Generale n.61 del 12-03-2008) – note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/3/2008
Parere del Ministero
Ministero dello Sviluppo Economico Versione aggiornata al 21 giugno 2017
L’attività tradizionale dello spazzacamino relativa alla pulizia delle canne fumarie, dei condotti fumo a servizio dei generatori di calore a combustibili gassosi, liquidi e solidi, nonché dei generatori di calore a legna come le stufe e le caldaie, ecc., è da considerarsi come manutenzione ordinaria e non straordinaria e come tale non rientra nelle attività regolamentate dal DM 37 del 2008 come specificato in questo parere ministeriale:
È stato, dunque, ivi stabilito (confermando, di fatto, quanto già chiarito implicitamente da questo Ministero con le note sopra richiamate) che il d.m. 37/2008 trova applicazione solamente nel caso di svolgimento di attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti in parola e non anche per l’attività di manutenzione ordinaria.
Questa Amministrazione ha infine richiamato la nota datata 21 ottobre 2014, con la quale è stato rappresentato che l’articolo 8 del d.m. 37/2008 prevede espressamente che “Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3”.
Per i lavori di manutenzione straordinaria relativa ai caminetti e stufe alimentati a biomassa, è pertanto necessario, secondo il Mi.S.E., che l’impresa manutentrice sia in possesso dei requisiti abilitanti, debitamente accertati dalla competente Camera di commercio, relativi agli impianti di cui alla lettera c), comma 2, art.1 del DM 37/2008 ovvero alla stessa lettera c) limitata agli impianti di riscaldamento.
Premesso ciò, ha dunque ritenuto opportuno confermare che l’attività di manutenzione straordinaria degli impianti oggetto di quesito debba essere svolta unicamente dalle imprese specificatamente abilitate mentre, al contrario, l’attività di ordinaria manutenzione degli impianti stessi, non rientrando nell’ambito di applicazione del decreto in oggetto, può essere intrapresa liberamente, non richiedendo abilitazione alcuna.
Modulistica per il manutentore spazzacamino prevista dalla UNI 10847 del 2017
Si ricorda che solo le leggi possono abilitare e non le norme tecniche, alle quali è dato di definire solo le regole dell’arte; la cui conoscenza costituisce requisito abilitante. Quando le legge definirà con precisione la funzione dello spazzacamino allora la norma interverrà a specificarne le caratteristiche tecniche.
Appendice C
Questa norma UNI 10847-2017 introduce surrettiziamente ed arbitrariamente una distinzione giuridicamente e storicamente inesistente tra operatori della stessa categoria (spazzacamini abilitati e non, secondo il Decreto Ministeriale 37 del 2008, distinzione che però non esiste in tale decreto) e che provoca incoerenza, confusione e danneggia gli operatori e il mercato; poiché lo spazzacamino per definizione si occupa della pulizia dei camini e delle stufe (ecc.) e non della loro loro costruzione la cui attività rimanda ad altri operatori tradizionali tra cui anche gli spazzacamini che si sono specializzati come fumisti costruttori di camini o canne fumarie e di stufe e focolari vari.
L’abilitazione dello spazzacamino all’esercizio della sua specifica attività avviene per effetto della sua funzione/mansione/competenza specialistica storica, della sua caratteristica formazione professionale all’atto dell’iscrizione alla CCIAA e all’Albo Imprese Artigiane dove si effettua o si dovrebbe effettuare la verifica della competenza e non da norme UNI che per loro natura non possono abilitare nessuno.
Lo spazzacamino in quanto tale per le sue competenze, la sua preparazione ed esperienza professionale può rilasciare rapporti tecnici sul suo operato e su quanto riscontrato e dare pareri tecnici indicativi rimandando ad altri specialisti la fornitura di pareri tecnicamente e legalmente vincolanti, ai quali egli trasmette i dati rilevati.
Il riferimento sulla figura, le competenze specifiche e le mansioni storiche dello spazzacamino dovrebbe essere quello tipico, comune e generale esistente nei vari paesi europei e in Italia, quello proprio della provincia di Bolzano dove si conserva il modello diffuso di tutti i paesi dell’Europa centrale: Svizzera, Austria, Germania, Olanda, Belgio, Dannimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia.
Mansioni e competenze degli spazzacamini nella provincia autonoma di Bolzano
Le sue mansioni riguardano la manutenzione e il controllo periodico degli impianti di combustione (compresi camini, raccordi e focolari). Svolge la propria attività nel “comprensorio” di competenza (generalmente due comuni per spazzacamino) applicando le tariffe stabilite dall’autorità.
Pulisce i camini di focolari di cucina, impianti di riscaldamento autonomi e centralizzati ecc. con l’ausilio di spazzole, raschietti di ferro, aspirapolvere e compressori. Durante la pulizia controlla l’eventuale presenza di difetti che potrebbero favorire lo scoppio di un incendio. In questo senso svolge dunque una funzione molto importante nella prevenzione antincendio.
Al termine dell’ispezione registra i risultati nell’apposito libretto, provvedendo a comunicare le eventuali anomalie al proprietario/alla proprietaria, al sindaco/alla sindaca competente e ai Vigili del Fuoco.
All’occorrenza svolge funzioni di consulente fornendo informazioni sulle soluzioni di riscaldamento più razionali e sulla corretta manutenzione degli impianti.
Le sue mansioni di responsabilità sono state potenziate dalle nuove normative sulla sicurezza e comprendono, tra l’altro, il controllo d’idoneità dei camini, dei gas di combustione, delle cisterne, nonché la pulizia dei canali di passaggio dell’aria.
Il caso dello spazzacamino Lorini, dove si ribadisce che l’attività dello spazzacamino riguarda la manutenzione ordinaria e non quella straordinaria e l’istallazione di impianti o parti di impianto per cui non è disciplinata dal DM 37
IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/MarcoLorini.pdf
VISTA la domanda del Sig. LORINI Marco, volta a richiedere il riconoscimento dell’Attestato di capacità, rilasciato dall’Autorità cantonale della federazione Svizzera il 30 giugno 2013, di superamento della procedura di qualificazione di “KAMINFEGER (Spazzacamino) dopo aver effettuato un tirocinio presso l’Azienda: Roland Loretan eidg. Dipl. Kaminfegermeister, Visp”, per il riconoscimento in Italia della qualifica di “Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti di cui alla lett. c) .
VISTO che la Conferenza di servizidi cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 settembre2016, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA e onfartigianato, ha ritenutoil titolo di formazione documentato dall’interessato NON idoneo per l’esercizio in Italia dell’attività di “Responsabile tecnico” inimprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti di cui alle lett. c) e lett. e) dell’art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37 ed ha determinato di respingere l’istanza di riconoscimento in quanto le competenze professionali conseguite dal sig. Lorini in Svizzera per l’attività di “Spazzacamino”riguardano le attività di manutenzione ordinaria sugli impianti e non sono riconducibili a quelle di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti di cui al D.M. 37/2008;
DECRETA
Art. 1
- Al Sig.LORINI Marco, cittadino italiano,nataa Milano (Italia) il 09 settembre 1977, per le motivazioni sopra esposte è respintala domanda di riconoscimento del titolo estero, di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell’attività di installazione e manutenzione di impianti di cui alla lett. c)impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali ed alla lett. e)impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, dell’art. 1, comma 2 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;2.
Ciò a cui abilita il DM 37 è solo l”attività installativa, costruttiva e di manutenzione straordinaria degli impianti in generale e di quelli da riscaldamento in particolare e quindi l’attività del termoidraulico e del fumista, ma non quella dello spazzacamino la cui attività concerne invece la manutenzione ordinaria degli impianti stessi o di parte degli impianti da riscaldamento a gas, a gasolio e a legna: generatori di calore e sistema di evacquazione dei fumi.
Chi vuole montare o costuire stufe, caminetti, caldaie a legna, termocamini a ciocchi o a pellet, stube e le relative canne fumarie, deve essere abilitato dal DM 37 ma allo spazzacamino che svolge solo l’attività di spazzacamino non serve tale abilitazione.
La norma UNI 10837 introducendo una falsa e non necessaria abilitazione per lo svolgimento dell’attività di manutenzione ordinaria dello spazzacamino, peraltro non prevista dal DM 37-2008, genera nel mercato una sorta di concorenza sleale a danno dello spazzacamino che esercita questa attività senza svolgerne altre come quelle di termoidraulico, di fumista, di tecnico di assistenza caldaie, caminetti e stufe, preferendo tale condizione per evitare conflitti di interesse e a favore di una maggiore professionalità, competenza ed efficenza.
Eco un esempio di pubblicità ingannevole dove si confonde l’installazione/costruzione dell’impianto termico e la sua manutenzione straordinaria con quella ordinaria dello spazzacamino che non abbisogna dell’abilitazione prevista dal DM 37
ABILITATO AL DECRETO MINISTERIALE 37/2008
Solo chi ha tale abilitazione può metter mano ad un camino o stufa.
È un Suo diritto richiedere tale abilitazione ed è una sua responsabilità diffidare da chi non possiede tale requisito legale.
http://www.ilpiccolofiammiferaio.it
Un’altro caso di pubblicità ingannevole
Importante! Per fare lo spazzacamino bisogna essere abilitati.
https://www.spazzacaminotroian.it/chi-sono
Questo è l’attestato di frequenza ai percorsi formativi di aggiornamento richiesti per le attività di istallazione e manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (CORSI FER). Viene rilasciato dalla Regione FVG, previo esame finale, per poter operare nel settore della fumisteria incluso l’istallazione e nel caso specifico dello spazzacamino nella manutenzione degli impianti fumari e dei rispettivi generatori di calore. Ai corsi possono accedere solamente gli operatori del settore in possesso dell’abilitazione alla lettera “C” o “E” nel caso di impianti a gas ecc…
Ecco cosa possono fare o non fare i manutentori spazzacamini che operano in assenza di questi requisiti:
NON POSSONO smontare e rimontare o modificare parti del circuito fumi (raccordi, comignolo, tubi di scarico ecc…)
NON POSSONO smontare e rimontare o modificare nessuna parte del generatore di calore (deflettori, refrattori, camera di combustione, giri di fumo ecc…)
POSSONO SOLO scovolare il camino o il generatore di calore solo se una persona abilitata smonta e rimonta tutte le cose suindicate.
Attestato corsi FER
…
IMPIANTISTI: OBBLIGO FORMATIVO “FER”
08 mar 2016 Antennisti, CAIT, Caldaisti, Elettricisti, Frigoristi, Impiantistica, Termoidraulici
http://confartigianatobergamo.it/impiantisti-obbligo-formativo-fer
IMPIANTISTI: OBBLIGO FORMATIVO…
Con l’approvazione del decreto regionale 8711 del 21/10/2015 vengono definiti i passaggi formativi per il mantenimento dell’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti “FER” (Fonti Energia Rinnovabile).
Come è noto, infatti, il D.lgs 28 del 2011, poi modificato dal Decreto Legge 63 del 2013, ha disposto che le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (la ex 46/90) debbano necessariamente aggiornarsi per poter continuare ad operare su detti impianti, e cioè:
IMPIANTI TERMOIDRAULICI ACS
biomasse per usi energetici – pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione – sistemi solari termici
IMPIANTI ELETTRICI
sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici
Un’impresa che opera su queste tipologie di apparecchi e che ha visto riconosciuti i requisiti professionali del responsabile tecnico entro il 3 agosto 2013, deve effettuare un corso di aggiornamento di 16 ore ogni tre anni (prima scadenza 31 dicembre 2016).
Le imprese, invece, la cui abilitazione professionale è successiva al 3 agosto 2013 dovranno, entro 3 anni:
effettuare un corso di aggiornamento di 16 ore qualora la dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite il possesso di un diploma di laurea o di un diploma di scuola secondaria superiore seguito da un inserimento, di almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (lettere a – b art. 4 D.M. 37/08);
effettuare un corso formativo di 80 ore qualora la dimostrazione del requisito sia avvenuta tramite un percorso di formazione professionale seguito da un inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alla dirette dipendenze di un’impresa del settore (lettere c – d art. 4 D.M. 37/08).
Confartigianato Bergamo si è attivata per organizzare i relativi corsi che, quindi, dovranno essere partecipati dal Responsabile Tecnico (colui che possiede i requisiti abilitativi) e NON potrà essere delegato nessun altro a tale obbligo; si sottolinea che i corsi validi per soddisfare tale adempimento saranno solo quelli posti in essere da Enti di Formazione accreditati da Regione Lombardia: attenzione, quindi, ad eventuali altri percorsi effettuati da soggetti non idonei.
Al termine dei percorsi formativi verrà effettuata la comunicazione in Camera di Commercio per aggiornare le relative visure camerali; di conseguenza le imprese che non adempiranno a tale obbligo non potranno più proseguire l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti ad energia rinnovabile (impianti “FER”).
SOPPRESSIONE ALBO ARTIGIANI DAL 1° GENNAIO 2016 e SOPPRESSIONE CPA E CRA DAL 30.01.2016
http://www.av.camcom.gov.it/files/RegistriAlbiRuoli/Nota_soppressione_CPA.pdf
La Legge Regionale n. 11 del 14 ottobre 2015, pubblicata sul BURC n. 60 in pari data,
contenente “misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato
amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di
semplificazione 2015, affronta, tra gli altri temi, quello della semplificazione delle imprese artigiane e, in particolare, all’art. 16, prevede che:
−a decorrere dal 1° gennaio 2016 è soppresso l’Albo delle imprese artigiane, sostituito atutti gli effetti dal Registro delle Imprese;
…
ARTIGIANATO – Dal 19 marzo addio alle Commissioni Provinciali per l’Artigianato
In data 3 marzo 2015 è stata pubblicata nel BUR n. 21 della Regione Veneto, la Legge Regionale n.2/2015 – “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)”, che ha previsto l’abolizione delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato.
La norma, che entra in vigore decorsi 15 gg. dalla data della pubblicazione, è dettata da disposizioni di semplificazione per quanto riguarda l’artigianato in conformità della direttiva europea n. 2006/123/CE del 12/12/2006
Le CPA saranno pertanto abolite a decorrere dal prossimo 19 marzo 2015. La modifica della Legge Regionale 31/12/1987 n. 67, che disciplina la materia dell’artigianato, prevede pertanto che le competenze delle soppresse CPA passeranno alle Camere di Commercio, fermo restando il mantenimento dell’Albo Artigiani e la relativa numerazione di iscrizione, nonché rimanendo inalterato il ruolo della competente Commissione Regionale per l’Artigianato.
La nuova Legge ha inoltre dato riconoscimento ufficiale, ovviamente sempre per quanto riguarda gli adempimenti artigiani, alle Agenzie per le Imprese, le quali potranno attestare la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’albo artigiani, nonché per la loro modifica o cancellazione, rilasciando apposita dichiarazione di conformità.
Si è già tenuto un primo incontro presso la Regione Veneto, alla presenza di tutte le Camere venete e delle Associazioni di Categoria artigiane, nel quale sono stati valutati i primi impatti operativi che potrà avere la prevista soppressione delle CPA, ma soprattutto per quanto riguarda tutti gli aspetti inerenti al ruolo che avranno le Agenzie per le Imprese in materia di adempimenti per le imprese artigiane.
A fronte delle varie domande poste sul tavolo, ovviamente le relative risposte potranno essere date solo con un’analisi completa della nuova normativa, che comporterà soprattutto una valutazione sugli impatti che ci saranno relativamente alle varie procedure informatiche/telematiche che verranno adottate dalle Agenzie per le Imprese.
Quesito alla CCIAA di Trento e risposta per attività di spazzacamino
Anche in questo caso si fa parecchia confusione tra le norme e le leggi, tra la manutenzione straordinaria degli impianti termici e quella ordinaria di pulizia, tra le apparecchiature che tradizionalmente necessitano di manutentori specialisti tipo i bruciatoristi, i tecnici delle caldaie a gas, con parti elettriche, elettroniche e meccaniche da controllare e se il caso da sostituire, con apparecchi che non ne hanno e con la pulizia vera e propria delle pareti delle caldaie a gasolio e a legna, …
per esempio una caldaia mista legno-gasolio può essere pulita benissimo dallo spazzacamino assieme alla canna fumaria, mentre il bruciatore del gasolio necessita dell’intervento più specializzato del tecnico bruciatorista il quale non sempre ha la capacità (attrezzature, esperienza e volontà) di pulire il lato focolare e fumi della caldaia, tantomeno di pulire l’impianto fumario.
Da tempo immemorabile vi è la consuetudine e l’uso da parte dei conduttori di centrali termiche, dei terzi responsabili, dei bruciatoristi manutentori di impianti termici a combustibile liquido e solido, delle aziende industriali con centrali termine a combustibile solido e liquido di affidare e delegare allo spazzacamino la pulizia del lato fumi dei generatori di calore di qualsiasi potenza.
In allegato un quesito presentato dall’Associazione Artigiani e la risposta della CCIAA in merito all’attività di spazzacamino.
Data: 18/03/2015
Prot. N. /ACA/GR/adm Trento, 13 febbraio 2015
Spett.le CCIAA di Trento
Via Calepina, 13
38122 TRENTO TN
c.a. dott. Luca Trentinaglia e p.c. Nadia Iseppi
OGGETTO: attività di spazzacamino
Alcuni nostri associati ci hanno informato che la CCIAA di Trento ha recentemente modificato la descrizione dell’attività di spazzacamino presente nelle visure camerali passando da “pulizia di camini, caldaie e simili” a “pulizia di camini”.
Questa nuova descrizione crea dei problemi ad alcuni spazzacamini associati in quanto viene loro contestato di non essere più autorizzati a svolgere la manutenzione ordinaria (asporto della fuliggine) di caldaie a legna e gasolio.
Siamo quindi con la presente a richiedere a codesta Camera di Commercio se la manutenzione ordinaria delle suddette caldaie è un’attività che può ancora essere svolta da parte degli spazzacamini oppure no.
Certi di un Vostro gentile riscontro, restiamo disponibili per ogni eventualità ed inviamo distinti saluti.
IL PRESIDENTE DEGLI SPAZZACAMINI IL DIRETTORE
Lorenzo Bezzi dott. Nicola Berardi
Risposta
Nota:
Normalmente e storicamente, quando intervengo a pulire il camino e il lato fumi di una caldaia a gasolio o mista legno-gasolio, è già intervenuto o poi interviene il tecnico del bruciatore per la manutenzione del bruciatore stesso ed anche per la prima riaccensione della caldaia/generatore.
Così anche per le stufe e le caldaie a pellet che debbono essere controllate e verificate nelle loro parti elettriche, elettroniche e meccaniche da un manutentore abilitato.
Invece per gli impianti termici a gas intervengo soltanto sull’impianto fumario (canale da fumo e camino) mentre la manutenzione ordinaria della caldaia o generatore a gas tra cui la pulizia, spetta al suo tecnico manutentore che procede anche all’analisi dei fumi.
La interpretazione della CCIAA è arbitraria, imprecisa, improvvida e non tiene conto della realtà, l’ente ha travalicato i suoi compiti e il suo intervento in tal senso si confugura in un abuso, in una discriminazione e nella violazione delle libertà del mercato, degli operatori e della concorrenza:
da tempo immemorabile vi è la consuetudine e l’uso da parte dei conduttori di centrali termiche, dei terzi responsabili, dei bruciatoristi manutentori di impianti termici a combustibile liquido e solido, delle aziende industriali con centrali termine a combustibile solido e liquido di affidare e delegare allo spazzacamino la pulizia del lato fumi dei generatori di calore di qualsiasi potenza.
La pulizia dei generatori a combustibile liquido e solido da parte dello spazzacamino non toglie minimamente e non sostituisce per nulla la responsabilità che la legge attribuisce, affida al proprietario e all’operatore deputato alla conduzione e alla manutenzione dell’impianto e della centrale termica, semplicemente è un’integrazione operativa resa possibile dal riconoscimento che il mercato liberamente e spontaneamente fa delle abilità e delle competenze storiche tradizionali dello spazzacamino tra cui il possesso delle attrezzature appropriate e dell’esperienza professionale necessaria, la pulizia del lato fumi del generatore di calore è affine, contigua e completa quella dell’impianto fumario.
Non esiste legge, norma o regolamento che possa impedire o vietare che i legittimi e legali responsabili degli impianti termici e delle centrali termiche, proprietario, terzo responsabile, conduttore, manutentore abilitato, affidino in appalto o in subappalto allo spazzacamino la pulizia del lato fumi dei generatori di calore a combustibile solido e liquido (escluso il bruciatore) sotto la loro supervisione e responsabilità e parimenti che impediscano o vietino allo spazzacamino di accettare/assumere e di svolgere tale incarico che rientra completamente nelle sue competenze e abilità professionali di mestiere.
Pagine collegate
Lo spazzacamino in Europa: compiti, funzioni, competenze, responsabilità – abilitazione
http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=5154
Abuso normativo nella nuova norma UNI 10847 del 2017
http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=5144
UNI 10847 (2000 – 2017) manutenzione canne fumarie di stufe, caldaie, forni e focolari vari a combustibili solidi e liquidi
http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=920
La Regione Lombardia corregge gli errori legislativi e integra le lacune normative che insensatamente e assurdamente penalizzavano gli spazzacamini che certa legislazione e normazione recente avevano confuso con i fumisti; infatti lo spazzacamino non è il fumista anche se negli ultimi anni (a partire dalla crisi del settore edile del 2008) si è sviluppata la figura mista del fumista-spazzacamino e viceversa.
Regione Lombardia ha pubblicato le nuove disposizioni tecnico operative che recepiscono le modifiche introdotte dalla D.G.R. XI/5360 del 11.10.2021 in materia di esercizio, controllo e ispezione degli impianti termici civili a biomasse.
https://energiadallegno.it/regione-lombardia-nuove-disposizioni-per-gli-impianti-a-biomasse/
Le nuove disposizioni definiscono le modalità operative per le novità introdotte dalla DGR.
Il ruolo dell’addetto alla pulizia della canna fumaria e i suoi obblighi
Tra le novità più interessanti c’è la responsabilizzazione dell’impresa di pulizia (spazzacamino), non abilitata ai sensi del DM 37/2008.
A partire da settembre 2022 queste imprese per poter intraprendere l’attività dovranno registrarsi nel Catasto Unico regionale degli Impianti termici (www.curit.it), previa iscrizione presso la CCIAA con il codice ATECO 81.22.02 – “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali”.
Lo smaltimento delle ceneri
Viene chiarito anche l’aspetto relativo allo smaltimento delle ceneri con preciso riferimento all’attività dello spazzacamino. Queste si classificano come rifiuti speciali (codice CER 06.13.05) e devono essere gestite con le modalità previste dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).
Il rapporto di pulizia
Alla realizzazione di ogni intervento deve essere redatto l’allegato 3C (pag. 68 delle disposizioni) entro le fine del mese successivo alla data in cui è stato eseguito l’intervento.
La frequenza della pulizia
La pulizia della canna fumaria deve essere effettuata con cadenza almeno annuale e comunque ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata e prima di ogni intervento per il controllo dell’efficienza energetica (il controllo di efficienza energetica e la manutenzione dell’impianto devono essere svolti da imprese abilitate ai sensi del DM 37/2008).
Manutenzione e prove di rendimento
A partire dal primo agosto 2022 le imprese dovranno eseguire nell’ambito della manutenzione periodica la prova di rendimento secondo la norma UNI 10389-2.
La frequenza delle manutenzioni
Salvo diverse e più restrittive indicazioni rilasciate dall’installatore o dal costruttore, i controlli devono avere almeno cadenza:
Annuale, per apparecchi con potenza termica al focolare maggiore di 15 kW;
Biennale, per apparecchi con potenza termica al focolare maggiore di 10 kW e inferiore o uguale a 15 kW;
Quadriennale per generatori con potenza termica al focolare nominale uguale o inferiore ai 10 kW.
Il rapporto di controllo
A seguito dell’intervento di manutenzione è necessario redigere il rapporto di controllo Tipo 1B (pag. 67 delle disposizioni). I rapporti dovranno essere caricati nel CURIT che sarà operativo per la ricezione dei nuovi rapporti entro la fine di agosto.
Per poter caricare i rapporti sarà comunque necessario integrare le informazioni degli impianti accatastati indicando:
Numero analisi di combustione previste per il generatore (solitamente 1);
Classificazione ambientale secondo il DM 186/2017 (numero di Stelle per i generatori minori o uguale a 500 kW);
Rispetto della normativa ambientale del D.Lgs. 152/2006 (per generatori superiori a 500 kW);
Modalità di esercizio (scegliendo tra : uso continuativo; uso saltuario; deroga*; impianto storico).
Esercizio ed installazione di impianti a biomassa legnosa
Le disposizioni relative ad esercizio e nuove installazioni di generatori a biomassa sono quelle definite dalla D.G.R. XI/5360 del 11.10.2021 (infografica di sintesi prodotta nell’ambito del progetto: “Aria nuova in Valle Camonica”).