D.Lgs 102 del 04/07/2014 Scarico a Parete – Paolo Grisoni GBD Spa
https://www.youtube.com/watch?v=hlsRRDEW1f0
Nuove regole per lo scarico a parete
http://www.berettaclima.it/vantaggi/nuove-regole-per-lo-scarico-a-parete
IL RECENTE DECRETO LEGISLATIVO 4 LUGLIO 2014 N. 102 HA RIDISEGNATO LE REGOLE PER LO SCARICO A PARETE DEI GENERATORI DI CALORE A GAS, GIA’ RECENTEMENTE MODIFICATE DALLA LEGGE 3 AGOSTO 2013 N. 90.
Dal 31 AGOSTO 2013, qualsiasi tipologia di installazione, nuova o mera sostituzione, ha il vincolo di dover CONDURRE AL TETTO I FUMI DELLA COMBUSTIONE, mediante camini, canne fumarie, condotti di scarico.
ESISTONO PERO’ ALCUNE DEROGHE CHE CONSENTONO LO SCARICO DEI FUMI ALL’ESTERNO DI UNA PARETE:
- a) sostituzione di una caldaia, di qualsiasi tipo, che già scaricava a parete;
- b) sostituzione di una caldaia a camera aperta, a tiraggio naturale, che scaricava in una canna fumaria collettiva ramificata condominiale;
- c) installazione in edifici storici o sottoposti a norme di tutela;
- d) impossibilità tecnica di andare a tetto con lo scarico fumi, asseverata da un professionista abilitato.
DAL 19 LUGLIO 2014, A QUESTE ECCEZIONI SE NE AGGIUNGONO ALTRE DUE:
- e) installazione di apparecchi a condensazione, nell’ambito di ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili pluri familiari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione dei suddetti generatori;
- f) installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore, dotati di specifica certificazione di prodotto.
CON QUALI TIPOLOGIE DI APPARECCHI A GAS SI POSSONO SCARICARE I FUMI A PARETE ?
nei casi di cui alle lettere a) e b), vanno installati generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto dal D.P.R. 2 aprile 2009 n. 59, art. 4, comma 6, lettera a) (90 + 2 log Pn);
nei casi di cui alle lettere c), d), e) ed f), si possono installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni di ossidi di azoto (NOx) non superiori a 70 mg/kWh (Classe 5);
I terminali di scarico fumi a parete dovranno essere posizionati nell’osservanza delle aree di rispetto previste dalla norma UNI 7129/08.
LO SCARICO FUMI DI UNA CALDAIA INSTALLATA SU UN BALCONE, QUALORA NON SIA RACCORDATO AD UN CAMINO CHE CONDUCA AL TETTO, È DA CONSIDERARSI A TUTTI GLI EFFETTI UNO SCARICO A PARETE.
15/01/2014
Sulla base del Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazione dalla L. 3 agosto 2013 n. 90 (in G.U. 03/08/2013, n. 181), relativo all’efficienza energetica, con l’introduzione di un nuovo articolo, il 17-bis, in sostituzione del comma 9 dell’art. 5 del D.P.R. 412/1993 relativo agli scarichi degli impianti termici negli edifici, dal 1° settembre dell’anno appena trascorso, gli impianti termici di nuova installazione devono obbligatoriamente collegarsi a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione che abbiano sbocco sopra il tetto dell’edificio, alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
È ammesso lo scarico a parete solo per gli impianti termici installati prima del 31 agosto 2013 e a condizione che si tratti di generatori a condensazione che, per i valori di emissioni dei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante e con prestazioni energetiche conformi ad almeno una delle seguenti norme tecniche: UNI EN 297, UNI EN 483, UNI EN 15502.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha espresso in una nota del 18 dicembre 2013, specifiche relative alla tipologia dei generatori di calore che possono essere installati in deroga all’obbligo di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto; è infatti possibile una deroga rispetto a quanto previsto dalla L. 31 agosto 2013 n. 90, per gli impianti installati dopo il 31 agosto 2013, purchè rispettino le seguenti caratteristiche:
-possedere un rendimento termico utile maggiore o uguale a 90+2log (Pn), in corrispondenza di un carico termico pari al 100% della potenza termica utile nominale;
-appartenere alla classe 4 o alla classe 5 secondo la classificazione relativa alle emissioni di NOx indicata dalla norma UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502.
È importante sottolineare che la combustione di qualsiasi combustibile (gas, gasolio, carbone, legna, ecc.) produce necessariamente fumi di scarico e controllarne la qualità è fondamentale per rispettare le normative ambientali e quelle sugli impianti di riscaldamento. Le caldaie e i bruciatori a gas offrono vantaggi in termini di minori emissioni nei fumi delle sostanze più inquinanti quali gli ossidi di azoto (NOx), gli ossidi di zolfo (SOx), ecc…
In virtù di controlli più severi sulle emissioni inquinanti, gli organismi normativi internazionali hanno introdotto una classificazione degli apparecchi a gas in 5 classi di emissione (per gli apparecchi a gasolio esistono classi analoghe, ma con limiti più blandi). I livelli di emissione (concentrazione per kWh di potenza installata) per le caldaie a gas sono i seguenti:
Classe NOx Livelli di emissione
1 fino a 260 mg/kWh
2 fino a 200 mg/kWh
3 fino a 150 mg/kWh
4 fino a 100 mg/kWh
5 fino a 70 mg/kWh
Sulla base di questa classificazione, dunque, contenuti negli standard europei rispondenti alle norme UNI EN 297 e UNI EN 483, sono le ultime due classi di emissione che consentono l’eventuale scarico a parete per le caldaie a condensazione. Ricordiamo che solitamente i libretti di istruzione dei generatori riportano il dato di emissione di NOx; occorrerà dunque confrontarlo con la classificazione di cui sopra per accertare la classe di appartenenza.
LEGGE 3 agosto 2013, n. 90
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonche’ altre disposizioni in materia di coesione sociale. (13G00133) (GU Serie Generale n.181 del 03-08-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/08/2013
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/08/03/13G00133/sg
DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. (14G00113) (GU Serie Generale n.165 del 18-07-2014)
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/07/18/14G00113/sg
Giurisprudenza
(Da aggiornare al 2021)
SCARICO FUMI A PARETE: CHIARIMENTI “LEGALI”
I RISVOLTI GIURIDICI DELLO SCARICO DEI FUMI A PARETE (NON A NORMA)
- Rebora
La questione dello scarico dei fumi dei generatori di calore è sempre fra le questioni che più impegnano il dibattito di settore.
Come tutti voi saprete, dal punto di vista tecnico, è necessario che lo scarico dei fumi avvenga a tetto e non in facciata, salvo non si ricada nelle specifiche e limitate eccezioni previste dalla legge.
Da ultimo, il Decreto Legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 ha nuovamente confermato che i fumi prodotti dagli impianti termici installati dopo il 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio, alla quota prevista dalla regolamentazione vigente.
Tali disposizioni, ovviamente, si propongono di tutelare la salubrità dei luoghi e la salute dei cittadini.
È infatti evidente che biossido e ossido di azoto, biossido di carbonio e polveri sottili provochino gravi danni alla salute delle persone, nonché un peggioramento di rilievo delle loro condizioni di vita. Non sono difficili da immaginare i danni cagionati da queste sostanze sul fisico delle persone, come non è difficile pensare che, se tutti scaricassero i fumi in parete, nessuno potrebbe più aprire la finestra con tranquillità.
Non basta. Accanto ai danni alla salute degli individui ed alla salubrità dei luoghi, risultano anche importanti i danni patrimoniali che vengono cagionati ai beni altrui; si pensi, per esempio, alle macchie che si creano nelle facciate dei palazzi, che pure sono un bene condominiale.
A fronte di tale situazione, fermo restando che ogni caso ha le sue specificità, sembra utile analizzare i risvolti penali e civili più importanti.
Sotto il profilo penale, l’art. 674 c.p., “Getto pericoloso di cose”, statuisce che “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissione di gas, di vaporio o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a 206 Euro”.
In altri termini, il Legislatore, per i casi di scarico abusivo (poiché non a norma di legge) di fumi, ha previsto una specifica fattispecie di reato e specificamente una contravvenzione punita alternativamente con arresto o ammenda.
Ovviamente, stante la pericolosità delle sostanze contenute nei fumi stessi, è altresì possibile che le persone che stanno a stretto contatto con questo genere di esalazioni lamentino danni alla salute, tali da integrare – a seconda della gravità – fattispecie di reato, quali lesioni colpose (art. 590 c.p.) o omicidio colposo (art. 589 c.p.). Preme senz’altro sottolineare che la persona offesa o danneggiata, denunciando reati di questo genere, dovrà provare il nesso di causalità fra le esalazioni e la malattia stessa.
Non si tratta di una casistica particolarmente frequente, ma, vista la gravità del bene giuridico aggredito, cioè la salute, e le conseguenze di un giudizio penale, è comunque doveroso tenere in dovuta considerazione anche queste situazioni.
Quanto al profilo civilistico, invece, il codice civile contiene espressamente un divieto di immissioni intollerabili, statuendo che “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”.
In altre parole, l’art. 844 c.c. ammette le immissioni, ma solo allorché legittime e tollerabili. Ovviamente, nel caso che ci compete, essendo le immissioni da fumi in parete vietate dalle legge, queste rientrano a pieno titolo nel divieto di cui all’art. 844 c.c..
Per fare un esempio pratico, se un vicino di casa (indipendentemente dal contesto condominiale o meno) lamenta immissioni dannose, potrà senz’altro esperire un’azione inibitoria, per chiedere immediatamente la cessazione della molestia, ed un’azione di risarcimento del danno, finalizzata puramente al ristoro economico del nocumento patito.
Dal punto di vista civilistico, ovviamente, il danno può essere di natura morale, patrimoniale o biologica.
Sempre ragionando a mezzo di esempi, possiamo pensare al vicino di casa che non possa più godere del terrazzo per via delle immissioni o che non possa aprire le finestre. Questa situazione (fermo restando che il danneggiato dovrà provare quanto sostenuto in giudizio), avendogli cagionato un deterioramento delle condizioni di vita, può rivestire un danno morale.
Ed ancora. Se le immissioni cagionano al vicino un danno alla salute o alle suppellettili (es. biancheria stesa, piante sul terrazzo ecc), potrà essere chiesto al Giudice civile un risarcimento per danno biologico (alla salute) e per danno patrimoniale. Anche in questo caso, così come per il danno morale, la persona danneggiata dovrà provare che il danno sia veramente stato cagionato dalle immissioni (nesso di causalità).
Chiaramente, laddove le immissioni danneggino parti comuni, come la facciata, anche il condominio potrà agire contro il singolo condomino che ha prodotto il danno.
Avv. Irene REBORA
Consulente Legale Professional Team
Aria. Articolo 674 c.p. e caldaie a metano
30 Novembre -0001
Cass. Sez. III Sent. 35730 del 28 settembre 2007 (ud. 19 giu 2007)
Pres. Grassi Est. Teresi Ric.Bodrato.
Aria. Emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone – Reato di cui all\’art. 674 cod. pen. – Parametri di riferimento – Individuazione – Fattispecie: emissione di fumi di combustione provenienti dalla canna fumaria di una caldaia a metano per riscaldamento.
In tema di inquinamento atmosferico, è configurabile il reato di cui all\’art. 674 cod.pen. (emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone) anche nel caso in cui le emissioni provengano da un impianto non conforme alla normativa sull\’abbattimento dei fumi emessi dalla canna fumaria di una caldaia a metano per riscaldamento (D.M. 21 marzo 1993), quando il disturbo concretamente arrecato alle persone superi la normale tollerabilità con conseguente pericolo per la salute pubblica.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con sentenza in data 16 gennaio 2007 il Tribunale di L’Aquila condannava Bodrato Laura Maria alla pena dell’ammenda per avere, quale legale rappresentante della Biometron s.a.s., provocato emissioni di gas in misura tale da cagionare molestie alle persone [tra cui Bruno Bernardino costituitosi parte civile] mediante l’emissione di fumi di combustione provenienti dalla canna fumaria di una caldaia per riscaldamento.
Proponeva ricorso per cassazione l\’imputato, denunciando violazione dell\’art. 674 cod. pen. in relazione alla legge n. 615/1966 e del D.P.R. n. 203/1988 poiché il Tribunale aveva assunto come parametro di valutazione dell\’entità dei fumi una normativa che non disciplina specificamente la materia dell\’inquinamento atmosferico, ma che, invece, riguarda il corretto funzionamento degli impianti domestici di riscaldamento.
Nella specie, trattandosi di una caldaia alimentata da metano con una potenza termica inferiore a 30.000 Kcal/h installata in conformità delle norme UNI 7129/92 a camera stagna, era stato ritenuto che la stessa fosse fonte di molestie in assenza di un accertamento istruttorio della concreta lesività delle emissioni.
Chiedeva l\’annullamento della sentenza.
Il ricorso non è puntuale perché censura con erronee argomentazioni giuridiche e in punto di fatto la decisione che è esente da vizi logico-giuridici, essendo stati indicati gli elementi probatori emersi a carico dell\’imputato e confutata ogni obiezione difensiva.
La sentenza, infatti, ha correttamente ritenuto che l\’imputata, mettendo in funzione una caldaia a metano, abbia provocato emissioni di fumo idonee a molestare i vicini e, particolarmente, la parte civile costretta a chiudere costantemente le finestre per impedire l\’afflusso dei fumi nel suo appartamento.
È configurabile, quindi, il reato di cui all\’art. 674 cod. pen. [emissione di gas, vapori e fumi atti a molestare le persone] perché le emissioni provenivano, come accertato in sede di merito, da un impianto non conforme alla normativa sull\’abbattimento dei fumi emessi dalla canna fumaria e arrecavano concretamente disturbo alle persone superando la normale tollerabilità con conseguente pericolo per la salute pubblica, la cui tutela costituisce la ratio della norma incriminatrice.
Sulla qualificazione giuridica del fatto, il Tribunale, al di là di alcune marginali imprecisioni, ha ritenuto che il reato de quo si configura in presenza di una violazione normativa che non può essere ricondotta al criterio di normale tollerabilità di cui all\’art. 844 cod. civ., essendo necessario individuare parametri attinenti al funzionamento dell\’impianto produttivo delle emissioni anche se indipendenti dalla fissazione di un tetto normativo.
Conseguentemente ha esattamente fatto riferimento al DM 21 marzo 1993, che disciplina il funzionamento degli impianti termici nei quali rientra la caldaia a metano utilizzata dall’imputata, accertando l\’irregolare installazione dell\’impianto la cui canna fumaria è stata posta a meno di 5 metri dalla parete dell\’edificio [distanza da osservare per la posizione degli edifici dell\’imputato e della parte civile “che formano una sorta di cortile chiuso”, sicché ricorre l\’ipotesi prevista nelle norme UNI CIG di spazio chiuso a ciclo aperto] dove si trovano le finestre del denunciante, sicché, non avvenendo lo sbocco dei fiumi più in alto rispetto all\’edificio del predetto, il loro ristagno è fonte di molestie per gli appartamenti frontali le cui finestre distano meno di 5 metri dalla canna fumaria.
Alla luce della ricostruzione fattuale, della ricognizione normativa e dell\’orientamento giurisprudenziale di questa Corte [secondo cui”la contravvenzione di cui all\’art. 674 cod. pen. è integrabile indipendentemente dal superamento dei valori limite d\’emissione eventualmente stabiliti dalla legge, in quanto anche un\’attività produttiva di carattere industriale autorizzata può procurare molestie alle persone, per la mancata attuazione dei possibili accorgimenti tecnici, atteso che il reato de quo mira a tutelare la salute e l\’incolumità delle persone indipendentemente dall\’osservanza o meno di standard fissati per la prevenzione dall\’inquinamento atmosferico” – Cassazione Sezione III, n. 38936/2005, Riva, RV. 232359 – Cassazione Sezione III n. 38297/2004, Providenti, RV. 229618: “Le emissioni m atmosfera di gas, vapori e fumi integrano l\’elemento aggettivo del reato di cui all\’art. 674 cod. pen. In considerazione dell\’ indubbia idoneità di tali emissioni ad arrecare molestia alle persone, atteso che debbano farsi rientrare nel concetto di “molestia” tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete che producono un impatto negativo, anche psichico, sull\’esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione”] il getto molesto, protrattosi nel tempo, era sicuramente ricollegabile all\’irregolare posizione della canna fumaria.
II quadro probatorio non è per nulla intaccato dalle flebili censure del ricorrente sostanzialmente elusive della problematica inerente al reato de qua.
In conclusione, la vagliata attendibilità dell\’accusa e la logica spiegazione delle obiezioni segnalate dalla difesa hanno correttamente indotto il giudice dì merito all\’affermazione dì responsabilità alla stregua del solido tessuto probatorio ricostruito.
Il rigetto del ricorso comporta condanna al pagamento delle spese del procedimento e alla rifusione delle spese del grado sostenute dalla parte civile, liquidate come da dispositivo.
Caldaie a condensazione: caso scarico fumi a parete
Blog della IN.CO. Edile Soc. Coop.
13 Marzo 2018
http://incoedile.altervista.org/blog/caldaie-a-condensazione-caso-scarico-fumi-a-parete/
La sentenza del Tar Lombardia – n. 1808/2017 del 13 settembre – è di estrema rilevanza per il settore degli installatori in quanto tratta il caso di scarico a parete in caso di sostituzione di un apparecchio a gas in un condominio con scarico in canna collettiva ramificata oppure in assenza di sistemi di evacuazione funzionali, idonei o adeguabili alla installazione di apparecchi a condensazione, e:
- Ribadisce che i regolamenti locali (in oggetto il Regolamento comunale d’igiene RL avverso al DPR 412/1993) devono adeguarsi alle disposizioni legislative nazionali.
- La sentenza conferma di possibilità di deroga dallo scarico a tetto secondo quanto previsto dal DPR 412/1993.
Il DPR 412/1993 (art. 5, commi 9 e 9 bis, modificato dal D.lgs n.102 del 2014) consente, a talune condizioni, lo scarico a parete nel rispetto della norma UNI 7129 circa le distanze dello scarico fumi.
La legge n. 90 del 2013 ha modificato il DPR 412/1993 ed il D.lgs n.102 del 2014 (Art. 14 Comma 8 e 9) ha modificato di nuovo i commi 9-bis e 9-ter dell’Art 5. DPR n.412 del 1993.
Il D.lgs n.102/2014 introduce nuovi casi di deroga per poter effettuare lo scarico a parete evitando lo scarico a tetto dei prodotti della combustione, da Luglio 2014 si può evitare l’uso del camino se di procede a ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione. Si potrà derogare anche in caso di installazione di uno o più generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione, a gas, e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.
Oltre ad ampliare i casi di deroga è stato sostituito il tanto discusso comma 9-ter, con il nuovo comma che, in 4 punti essenziali, stabilisce le caratteristiche dei generatori installabili in funzione dei casi di deroga:
1) nei casi di sostituzione di generatore individuale a gas che risultano installati antecedentemente al 31 agosto 2013, il nuovo generatore dovrà essere a camera stagna il cui rendimento sia superiore a 90+2 log Pn (3 Stelle)
2) nei casi in cui il progettista assevera l’impossibilità ad andare sul tetto; si intervenga su edifici di particolare pregio; oppure a seguito di ristrutturazioni di impianto non si possa adeguare il sistema di evacuazione fumi agli scarichi degli apparecchi a condensazione; le emissioni di ossido d’azoto dovranno essere inferiori a 70 mg/kWh (NOx = 5)
3) installazione di un sistema ibrido compatto, le emissioni di ossido d’azoto dovranno essere inferiori a 70 mg/kWh, e le pome di calore dovranno avere un rendimento superiore quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del d.P.R. del 2 aprile 2009, n. 59;
4) in tutti i casi, i terminali di scarico dovranno essere posizionati in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive modifiche e integrazioni.
Potranno essere così installate caldaie di tipo tradizionale, solo in sostituzione di apparecchi esistenti, mentre in tutti gli altri casi dovranno essere intallati generatori di calore a condensazione.
Premesso che la norma UNI 7129 tratta apparecchi di potenza termica inferiore a 35 Kw e che la norma UNI 11528 prevede lo scarico in parete per apparecchi di potenza compresa tra 35 e 70 Kw, il richiamo della sola UNI 7129 nega la possibilità di poter installare a parete apparecchi con potenza maggiore di 35 Kw.
DPR 412/1993 – Camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione
Art. 5 Requisiti e dimensionamento degli impianti termici
…
- Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell’edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. (10)
9-bis. E’ possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui:
- a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata;
- b) l’adempimento dell’obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
- c) il progettista attesta e assevera l’impossibilita’ tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. (10)
((d) si procede alle ristrutturazioni di impianti termici individuali gia’ esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano gia’ di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali e idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi a condensazione;
- e) vengono installati uno o piu’ generatori ibridi compatti, composti almeno da una caldaia a condensazione a gas e da una pompa di calore e dotati di specifica certificazione di prodotto.))
((9-ter. Per accedere alle deroghe previste al comma 9-bis, e’ obbligatorio:
- nei casi di cui alla lettera a), installare generatori di calore a gas a camera stagna il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
- nei casi di cui alle lettere b), c), e d), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti;
iii. nel caso di cui alla lettera e), installare generatori di calore a gas a condensazione i cui prodotti della combustione abbiano emissioni medie ponderate di ossidi di azoto non superiori a 70 mg/kWh, misurate secondo le norme di prodotto vigenti, e pompe di calore il cui rendimento sia superiore a quello previsto all’articolo 4, comma 6, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica, del 2 aprile 2009, n. 59;
- in tutti i casi, posizionare i terminali di scarico in conformita’ alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive modifiche e integrazioni.)) In corsivo Agg. D.Lgs 102/2014 – Entrata in vigore del provvedimento: 19/07/2014
9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9-ter. (10)
(10) Il D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, ha disposto (con l’art. 17-bis, comma 1) che le modifiche apportate al presente articolo decorrono dal 31 agosto 2013.