Nel caso di vecchi impianti, stufe o caminetti chiusi, senza documenti:
con apparecchi e camini privi di certificazione tecnica del produttore; e mancanza di dichiarazione di conformità per quanto riguarda l’installazione dei generatori di calore, la loro collocazione, l’adeguatezza/idoneità dei locali, la necessaria areazione/ventilazione, lo scarico dei fumi e i camini ecc.
1) procurarsi dai produttori la documentazione tecnica sui generatori istallati (libretto di uso e manutenzione); se possibile procurarsi dagli istallatori la dichiazione di conformità e nel caso non esistessero bisognerebbe per ottenerla, far verificare l’apparecchiatura e l’istallazione da un tecnico del produttore o da un fumista istallatore specializzato;
2) la stessa procedura per il camino: sentire l’impresa edile che ha costruito il fabbricato, il progettista, la direzione lavori, la ditta che ha realizzato la canna fumaria e ottenere tutti i documenti tecnici e la dichiarazione di conformità;
Mancando tutto ciò e non riuscendo ad ottenere alcuna documentazione valida ai fini di quanto previsto dalle norme;
bisognerà far verificare da un tecnico esperto abilitato: termotecnico, fumista, spazzacamino, ecc., l’impianto in questione per accertare se vi siano aspetti che potrebbero costituire un pericolo per le persone e per l’edificio, in particolare quelli relativi ai rischi d’incendio e alla intossicazione da fumo per cattivo tiraggio e/o difetti nello scarico dei fumi.
Qualora fossero riscontrate della gravi anomalie bisognerà tenere spento l’impianto e provvedere a metterlo a norma o a rifarlo;
nel caso in cui non fossero riscontrate anomalie e difetti pericolosi, si dovrà procedere almeno annualmente al controllo, alla verifica e alla pulizia dell’impianto; nella consapevolezza che in tal caso (mancando i documenti o l’assunzione di responsabilità di un tecnico specifico con l’apposita dichiarazione di conformità) la responsabilità sarebbe totalmente dell’utente e che l’assicurazione potrebbe rifiutarsi di considerare l’impianto come elemento attivo rientrante nella copertura assicurativa e che in caso d’incidente (sia pur remoto e poco probabile) con danni a persone e a cose, l’utente sarebbe civilmente e penalmente responsabile e perseguibile per non aver fatto tutto quanto era in suo potere/dovere per garantire un impianto sicuro a norma di legge.
A tutto ciò va aggiunto un nuovo onere:
IL RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA
La normativa impone che in occasione degli interventi di controllo e manutenzione, oltre al libretto di impianto da compilarsi a carico delle figure di competenza, debba essere compilata anche una scheda aggiuntiva (apparentemente molto più complicata) che si chiama appunto rapporto di efficienza energetica, ma solo per:
impianti per la climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW;
impianti per la climatizzazione estiva con potenza frigorifera utile nominale complessiva non minore di 12 kW (cioè circa 41000 BTU se ti è più comodo).
La compilazione del rapporto è a carico del tecnico a cui è affidata la manutenzione; il quale però deve allegarne copia cartacea all’interno del libretto di impianto, e trasmettere entro 30 giorni dalla data del rilascio comunicazione telematica al Catasto Regionale degli Impianti Termici per la Climatizzazione, che in Veneto si chiama “CIRCE”.
Libretto degli impianti termici e della climatizzazione: anche per le stufe e i caminetti chiusi da riscaldamento
Dichiarazione di conformità per gli impianti termici: anche per le stufe e i caminetti chiusi da riscaldamento, nonché per le canne fumarie
Rapporti di efficienza energetica
Modulo rapporto 1B generatori a biomassa
UNI 10683 (1998 -2005-2012) Generatori di calore alimentati a legna o altri combustibili solidi. Verifica, installazione, controllo e manutenzione”
http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=1025
La norma definisce i requisiti di verifica, installazione, controllo e manutenzione di impianti destinati al riscaldamento ambiente e/o alla produzione di acqua calda sanitaria e/o alla cottura dei cibi, con apparecchi sia a tiraggio naturale che a tiraggio forzato, di potenza termica nominale ≤35 Kw, alimentati con biocombustibili solidi.
http://www.stabile.it/formazione/UNI_1068312.pdf