Vecchi impianti sprovvisti di documenti tecnici e di dichiarazione di conformità

Nel caso di vecchi impianti, stufe o caminetti chiusi, senza documenti:

con apparecchi e camini privi di certificazione tecnica del produttore; e mancanza di dichiarazione di conformità per quanto riguarda l’installazione dei generatori di calore, la loro collocazione, l’adeguatezza/idoneità dei locali, la necessaria areazione/ventilazione, lo scarico dei fumi e i camini ecc.

1) procurarsi dai produttori la documentazione tecnica sui generatori istallati (libretto di uso e manutenzione); se possibile procurarsi dagli istallatori la dichiazione di conformità e nel caso non esistessero bisognerebbe per ottenerla, far verificare l’apparecchiatura e l’istallazione da un tecnico del produttore o da un fumista istallatore specializzato;

2) la stessa procedura per il camino: sentire l’impresa edile che ha costruito il fabbricato, il progettista, la direzione lavori, la ditta che ha realizzato la canna fumaria e ottenere tutti i documenti tecnici e la dichiarazione di conformità;

Mancando tutto ciò e non riuscendo ad ottenere alcuna documentazione valida ai fini di quanto previsto dalle norme;

bisognerà far verificare da un tecnico esperto abilitato: termotecnico, fumista, spazzacamino, ecc., l’impianto in questione per accertare se vi siano aspetti che potrebbero costituire un pericolo per le persone e per l’edificio, in particolare quelli relativi ai rischi d’incendio e alla intossicazione da fumo per cattivo tiraggio e/o difetti nello scarico dei fumi.

Qualora fossero riscontrate della gravi anomalie bisognerà tenere spento l’impianto e provvedere a metterlo a norma o a rifarlo;

nel caso in cui non fossero riscontrate anomalie e difetti pericolosi, si dovrà procedere almeno annualmente al controllo, alla verifica e alla pulizia dell’impianto; nella consapevolezza che in tal caso (mancando i documenti o l’assunzione di responsabilità di un tecnico specifico con l’apposita dichiarazione di conformità) la responsabilità sarebbe totalmente dell’utente e che l’assicurazione potrebbe rifiutarsi di considerare l’impianto come elemento attivo rientrante nella copertura assicurativa e che in caso d’incidente (sia pur remoto e poco probabile) con danni a persone e a cose, l’utente sarebbe civilmente e penalmente responsabile e perseguibile per non aver fatto tutto quanto era in suo potere/dovere per garantire un impianto sicuro a norma di legge.

 

A tutto ciò va aggiunto un nuovo onere:

IL RAPPORTO DI EFFICIENZA ENERGETICA

La normativa impone che in occasione degli interventi di controllo e manutenzione, oltre al libretto di impianto da compilarsi a carico delle figure di competenza, debba essere compilata anche una scheda aggiuntiva (apparentemente molto più complicata) che si chiama appunto rapporto di efficienza energetica, ma solo per:

impianti per la climatizzazione invernale con potenza termica utile nominale complessiva non minore di 10 kW;

impianti per la climatizzazione estiva con potenza frigorifera utile nominale complessiva non minore di 12 kW (cioè circa 41000 BTU se ti è più comodo).

La compilazione del rapporto è a carico del tecnico a cui è affidata la manutenzione; il quale però deve allegarne copia cartacea all’interno del libretto di impianto, e trasmettere entro 30 giorni dalla data del rilascio comunicazione telematica al Catasto Regionale degli Impianti Termici per la Climatizzazione, che in Veneto si chiama “CIRCE”.

 

Libretto degli impianti termici e della climatizzazione: anche per le stufe e i caminetti chiusi da riscaldamento

libretto Venetolibretto Lombardia

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di conformità per gli impianti termici:  anche per le stufe e i caminetti chiusi da riscaldamento, nonché per le canne fumarie

Dichiarazione-di-conformita

 

 

 

 

 

 

 

Rapporti di efficienza energetica

Modulo rapporto 1

Modulo rapporto 1B generatori a biomassa

RE 1B

 

 

 

 

 

 

http://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/la-corretta-compilazione-dei-rapporti-di-efficienza-energetica

 

UNI 10683 (1998 -2005-2012) Generatori di calore alimentati a legna o altri combustibili solidi. Verifica, installazione, controllo e manutenzione”

http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=1025

La norma definisce i requisiti di verifica, installazione, controllo e manutenzione di impianti destinati al riscaldamento ambiente e/o alla produzione di acqua calda sanitaria e/o alla cottura dei cibi, con apparecchi sia a tiraggio naturale  che a tiraggio forzato, di potenza termica nominale ≤35 kW, alimentati con biocombustibili solidi.

http://www.stabile.it/formazione/UNI_1068312.pdf

UNI_1068312.pdf_page_22 UNI_1068312.pdf_page_23 UNI_1068312.pdf_page_24 UNI_1068312.pdf_page_25 UNI_1068312.pdf_page_26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


La nuova norma UNI 11859-1 dell’aprile 1022

“Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, in esercizio – Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza – Parte 1: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione”.

https://store.uni.com/uni-11859-1-2022

Stabilisce che la Dichiarazione di Rispondenza per i vecchi impianti a combustibili liquido (gasolio) e solido (biomassa), sprovvisti di Dichiarazione di Conformità possa essere rilasciata, previa verifica dello stato di fatto, oltre che ai professionisti della progettazione edile e termotecnica (geometri, architetti, periti e ingegneri) anche dagli istallatori termoidraulici e fumisti abilitati con minimo cinque anni di esperienza (da verificare).

 

La norma UNI 11859-1:2022 – elaborata dalla Commissione Tecnica “Canne fumarie” del CTI  e pubblicata sul sito dell’UNI– stabilisce i criteri per verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione (SEPC) degli impianti ad uso civile in esercizio alimentati a combustibile liquido e/o solido, indipendentemente dalla data della loro realizzazione, al fine di stabilire se la parte di impianto oggetto di verifica può continuare o meno ad essere utilizzata nello stato in cui si trova, senza pregiudicarne la sicurezza.

https://www.ilgiornaledeltermoidraulico.it/sistemi-di-evacuazione-dei-prodotti-della-combustione-uni-11859-12022/

La norma tratta esclusivamente gli aspetti di verifica e pertanto non può essere utilizzata come norma di progettazione, né di installazione, né per l’adeguamento.

Applicazione della norma

La norma si applica agli impianti ad uso civile alimentati a combustibile liquido di cui alla UNI 6579 avente un contenuto di zolfo (S) ≤ 2 000 mg/kg e a combustibile solido di cui alle UNI EN ISO 17225-2 (pellet di legno), UNI EN ISO 17225-3 (bricchette di legno), UNI EN ISO 17225-4 (cippato di legno) e UNI EN ISO 17225-5 (legna da ardere).

La norma è applicabile nei casi seguenti:

quando previsto dalla legislazione vigente (per esempio: dichiarazione di rispondenza secondo il D.M. 37/2008, rapporto di controllo secondo il D.P.R. 74/2013);

u specifica richiesta dell’utente o delle autorità competenti;

ogni qualvolta si riscontri un’anomalia di funzionamento del SEPC;

verifica del SEPC ai fini di un intervento di manutenzione straordinaria sulle rimanenti parti di impianto.

La norma non si applica:

agli impianti asserviti a cicli di processo industriale e di cogenerazione;

agli impianti asserviti agli apparecchi da cottura dei cibi privi di SEPC.

 

DUE NORME UNI SULLA BIOMASSA: UNI 11859-1 E UNI 10389-2

https://unioneartigiani.it/le-norme-uni-biomassa/

Linee Guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza degli impianti ad uso civile in esercizio, alimentati da combustibile liquido e solido di ogni potenza, limitata al SEPC.

La Norma Tecnica UNI 11859-1 pubblicata il 14/04/22 stabilisce i criteri per verificare se sussistono le condizioni per il funzionamento in sicurezza del Sistema di Evacuazione dei Prodotti della Combustione degli impianti di riscaldamento, produzione ACS e cottura cibi in esercizio di ogni Potenza termica, funzionanti con combustibile biomassa o gasolio.

Si può applicare per la compilazione della DIchiarazione di RIspondenza, quando previsto, oppure per le valutazioni inerenti la compilazione del Rapporto di Controllo Efficienza Energetica, oppure ancora quando si effettuano manutenzioni straordinarie su parti di impianto differenti dal SEPC.

Si ricorda che la norma NON è utilizzabile per gli impianti di nuova realizzazione, né per le attività di installazione, né per l’adeguamento.

Principale Legislazione e Norme tecniche di riferimento

Potenza termica         Combustibile

Impianto domestico    Solido 10683

Impianto EXTRA domestico Riferimento al DM 28/04/2005

Impianto domestico    Liquido

Impianto EXTRA domestico DM 28/04/2005

 

La norma tecnica prevede di effettuare dei controlli strumentali, visivi e, ove necessario, invasivi.

Come per la UNI 10738 – Linee guida per la verifica funzionamento in sicurezza degli impianti domestici a gas combustibile, l’esito della verifica può essere di SEPC idoneo al funzionamento, idoneo al funzionamento temporaneo o NON idoneo al funzionamento.

Come tutte le norme tecniche di controllo, è allegato un Rapporto Tecnico di Verifica informativo, il cui formato NON è pertanto obbligatorio, da compilarsi durante l’esecuzione delle verifiche.

Interessante la presenza di una NOTA che propone alcune modalità di MESSA FUORI SERVIZIO del SEPC (apparecchio).

Tra gli Allegati alla norma tecnica, le procedure per la verifica strumentale della corretta ventilazione ambiente, per la verifica assenza di riflusso fumi e per la verifica della depressione nel SEPC in uscita apparecchio.

Si tratta di una norma tecnica di interesse in particolare per il Manutentore ed Ispettore di impianti termici, peccato sia limitata al SEPC (sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione).

 

Il 14/04/2022 UNI ha pubblicato la UNI 10389-2.

La Norma Tecnica stabilisce le procedure per effettuare l’analisi di combustione e la misura della depressione in uscita dall’apparecchio, per i generatori di combustibile alimentati da biocombustibile solido (NON polverizzato).

L’analisi di combustione la si effettua con strumento multi-funzione in grado di riportare data, ora, media dei parametri, matricola (dello strumento) su scontrino o supporto informatico.

La misura va effettuata quando l’apparecchio si trova nelle condizioni di regime, secondo le indicazioni del fabbricante, oppure, in mancanza delle stesse:

Per gli apparecchi a caricamento automatico quando la temperatura fumi non varia entro un intervallo di 10°C (±5°C) in 5 minuti di monitoraggio

Per gli apparecchi a caricamento manuale, almeno 15 minuti dall’accensione della 2° carica, e quando la temperatura fumi misurata varia entro un intervallo di 10°C (±5°C) in 3 minuti di monitoraggio.

La valutazione del rendimento di combustione si ottiene misurando i parametri quali

Temperatura fumi

Temperatura aria comburente

Concentrazione di ….

Concentrazione di CO

Concentrazione di NO

Ognuno per almeno 15 minuti, con intervallo di campionamento di 15 minuti. La misura di ogni parametro è ottenuta dalla media aritmetica dei (almeno) 900 campioni rilevati.

Nel caso di combustibile legna o cippato è richiesta anche la misura del contenuto idrico dei fumi tramite igrometro elettrico portatile.

Se il valore di CO (medio) è superiore a 1’000ppm il valore di rendimento di combustione NON è attendibile.

L’incertezza nel calcolo del Rendimento di combustione è pari a 2 punti percentuale.

Ora che è arrivata la norma tecnica per effettuare l’analisi di combustione degli apparecchi a BIOMASSA, ove previsto dalle disposizioni di legge sull’efficienza energetica, occorrerà iniziare ad effettuare tale misura.

La determinazione del rendimento di combustione, per come è stata scritta la norma tecnica è abbastanza dispendiosa in termini di tempo e di professionalità del tecnico, ma quest’ultimo aspetto NON ci spaventa, occorrerà tenerne conto nella determinazione del costo degli interventi.