Verificatori provinciali e comunali degli impianti termici
Normativa di riferimento:
Dlgs 311/06 e allegati al DLgs 311/06
DPR 74/2013 + allegati a b c al DPR 74/2013
Delibere della Giunta Regionale del Veneto sull’argomento
26-08-2016
http://www.provincia.pd.it/index.php?page=bollinoverde_informativa
Manutenzioni e verifiche
La normativa vigente distingue:
– le operazioni di manutenzione che devono essere eseguite dal proprietario o dal conduttore o dall’amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità
– dalle verifiche che, invece, spettano ai Comuni e alle Province.
I suddetti Enti, indipendentemente dalle manutenzioni effettuate regolarmente dagli utenti (ditte, privati cittadini), sono tenuti ad effettuare gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica.
A tale scopo la Provincia di Padova ha affidato a Padova Attiva Srl l’incarico di organizzare, curare e gestire le attività di verifica suddette.
Si informa che, secondo quanto disposto con decreto del Presidente della Provincia n. 86 del 30/06/2016, a far data dal 01/09/2016, non verranno piu’ rilasciati i bollini verdi e gli oneri di verifica non saranno piu’ applicati in sede di ispezione.
Rimangono comunque invariati gli obblighi di manutenzione a carico dei responsabili degli impianti, come da normative vigenti.
ATTENZIONE: TRUFFE FALSI VERIFICATORI
Sono giunte agli uffici competenti segnalazioni riguardanti sconosciuti che si spacciano per verificatori degli impianti termici della Provincia di Padova.
Si precisa che:
- le verifiche presso gli impianti termici ai sensi della legge 10/91, DPR 412/93 e s.m.i. vengono effettuate sul territorio della provincia di Padova esclusivamente da Padova Attiva s.r.l. su incarico della Provincia stessa;
- le verifiche vengono sempre preannunciate tramite lettera su carta cointestata di Padova Attiva s.r.l. e della Provincia di Padova;
- tale comunicazione contiene il nome del verificatore che effettuerà il controllo, il suo recapito telefonico nonché l’indicazione del giorno e dell’ora in cui il controllo verrà effettuato;
- i verificatori incaricati si presentano all’utente muniti di tesserino della Provincia di Padova;
- per ogni informazione o chiarimento rivolgersi a Padova Attiva s.r.l. al numero di telefono 049/772587
Verificatori e sanzioni
La Provincia di Mantova dispone di tecnici verificatori, in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa per l’esecuzione delle verifiche sugli impianti termici.
https://www.provincia.mantova.it/context_docs.jsp?ID_LINK=361&page=2&area=7&id_context=1024
I tecnici operano su tutto il territorio provinciale e svolgono i controlli sul corretto uso e manutenzione degli impianti termici.
La procedura di verifica prevede che all’utente selezionato per il controllo venga spedito un preavviso dall’Amministrazione contenente:
il nominativo e il numero di telefono del tecnico incaricato dell’ispezione;
le indicazione per lo svolgimento delle operazioni di controllo;
la pianificazione del giorno e dell’ora dell’ispezione.
Successivamente il tecnico verificatore potrà essere contattato telefonicamente dall’utente per lo spostamento della data del sopralluogo.
All’atto della verifica, il tecnico, munito di apposito tesserino, dovrà essere accompagnato dal responsabile d’impianto al generatore per l’effettuazione della verifica. Al termine della stessa sarà rilasciato apposito verbale contenente le indicazioni di eventuali non conformità.
Qualora, in sede di ispezione dello stato di manutenzione ed esercizio degli impianti termici, venga constatato il mancato rispetto delle disposizioni, desumibile dai risultati delle ispezioni riportati nel rapporto di prova, saranno contestate le irregolarità rilevate al responsabile di impianto (proprietario/occupante/amministratore condominiale/terzo responsabile).
La Provincia di Mantova può diffidare il Responsabile di impianto ad effettuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari ad eliminare le irregolarità riscontrate che gli sono state notificate; il mancato adempimento delle prescrizioni entro il termine assegnato comporta l’avvio della procedura sanzionatoria.
L’avvio immediato della procedura sanzionatoria senza diffida preliminare può essere disposto dall’Ente locale competente in caso di gravi inadempienze nella manutenzione e conduzione degli impianti, fermo restando l’obbligo di attuare, entro un termine perentorio, gli interventi necessari a eliminare le irregolarità riscontrate.
Nel corso della procedura sanzionatoria, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, sarà redatto processo verbale di accertamento dell’infrazione, cui fa seguito la notifica al trasgressore e l’irrogazione delle sanzioni.
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTROLLO IMPIANTI TERMICI
Bur n. 125 del 30 dicembre 2014 -Deliberazione della Giunta Regionale n. 2569 del 23 dicembre 2014
Dal 2 gennaio 2015 Istituzione ed attivazione del Catasto unico regionale degli impianti termici denominato “CIRCE – Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica”, in attuazione delle disposizioni del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74, regolamento in materia di impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici.
https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=288995
Pagina web dedicata allo “speciale” Controllo impianti termici
https://www.regione.veneto.it/web/energia/dettaglio-news?_spp_detailId=2595371
Deliberazione della Giunta Regionale n. 726 del 27 maggio 2014: Approvazione, con integrazioni, del modello di Libretto di impianto per la climatizzazione degli edifici ed adozione dei modelli di Rapporto di controllo di efficienza energetica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.74 e Decreto 10 febbraio 2014 del Ministero dello Sviluppo Economico https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=275276
Il D.P.R. 74/2013 prevede che presso le Regioni competenti sia istituito il catasto degli impianti termici una sorta di registro delle caldaie e dei condizionatori attraverso il quale l’ente locale potrà conoscere lo stato degli impianti e indirizzare in modo mirato le ispezioni per verificare il rispetto degli obblighi in fatto di manutenzione ed efficienza energetica.
L’istituzione del catasto regionale potrebbe far compiere un salto di qualità sul fronte della sicurezza domestica in un paese dove si contano oltre 20 milioni di caldaie gran parte delle quali con un’elevata anzianità di servizio.
Dal 15 ottobre scorso i proprietari di immobili devono mettersi in regola pagando il nuovo libretto per gli impianti termici, la carta di identità che accompagna le caldaie e i sistemi di climatizzazione estiva.
Le Regioni hanno l’obbligo di archiviare i dati nel catasto regionale.
In Veneto il catasto telematico denominato Circe(Catasto impianti e rapporti di controllo di efficienza energetica) è stato istituito con D.G.R.V. n. 2569 del 23 dicembre 2014 (in formato pdf) ed è attivo dal 2 gennaio 2015.
Installatori e manutentori devono utilizzare esclusivamente questo sistema per registrare i libretti ed aggiornarli e non è più, come prima, la Provincia a ricevere o ritirare i rapporti di controllo sugli impianti.
Con le nuove norme ogni impianto dovrà essere identificato da un codice univoco di riconoscimento allegato al libretto e, periodicamente, ogni qual volta gli impianti vengono sottoposti a manutenzione e alle verifiche sull’efficienza energetica, le ditte abilitate ai controlli trasmetteranno al catasto regionale i nuovi dati in modo tale che ci sarà una mappatura puntuale e aggiornata dello stato degli impianti termici della regione.
Per approfondire vai alla pagina dedicata (https://catasto-impianti-termici.regione.veneto.it ) sul portale della Regione Veneto.
Definizione di impianto termico
Secondo quanto disposto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. come modificato dal D.L. n. 63/2013 convertito in legge n.90/2013), per impianto termico si intende ogni impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo.
Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi , sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW.
Non sono considerati impianti termici nemmeno i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.
Ispezioni e controlli alla caldaie pubblici solo su appuntamento fissato tramite con raccomandata
13 ottobre 2017
Secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di impianti termici, in questi giorni stanno per iniziare i controlli sulle caldaie da parte del Comune. Alcuni cittadini ed amministratori condominiali, estratti casualmente dall’anagrafe o dal catasto regionale degli impianti termici (CIRCE), riceveranno una raccomandata con ricevuta di ritorno dall’Ispettore impianti incaricato dal settore Ambiente, energia e tutela del territorio.
Le verifiche riguarderanno sia la sicurezza degli impianti che il loro rendimento energetico. Il cittadino destinatario della raccomandata con la data e l’ora fissate per la visita di controllo avrà modo di contattare sia il Comune al numero 0444 221580 per verificare la veridicità della richiesta, sia il tecnico per eventuali variazioni dell’appuntamento.
Alla data e ora prestabilite l’ispettore si presenterà all’abitazione oggetto del controllo con cartellino di riconoscimento. A prescindere dall’esito della verifica ispettiva, nessuna somma in denaro sarà dovuta al tecnico il cui compito sarà solo quello di produrre un verbale. In caso di irregolarità rilevate non verranno erogate subito le sanzioni previste dalla normativa.
Il tecnico incaricato comunicherà la non conformità sia verbalmente che per iscritto all’atto del controllo, rilasciando apposito modulo di successiva messa a norma da parte dell’interessato che dovrà provvedere, sotto la propria responsabilità, entro il termine di 90 giorni ed inviando entro il medesimo termine il modulo debitamente compilato e firmato al comune. L’eventuale inerzia dell’interessato potrebbe portare alla sospensione della fornitura del gas e l’irrogazione di sanzioni amministrative sia per il proprietario, conduttore o terzo responsabile (da 500 a 3 mila euro) che per l’incaricato della manutenzione (da mille a 6 mila euro).
Caso di verifica ispettori a seguito di segnalazione per scarso tiraggio
https://drive.google.com/file/d/1A_zlU-ero34998cgk44KqD8v1RjJgeB_/view
Misurazione dello scarso tiraggio da parte del tecnico manutentore del generatore di calore che ha poi segnalato l’anomalia all’ente pubblico preposto:
Lettera dell’ente pubblico incaricato delle verifiche e delle ispezioni, a seguito di segnalazioni di anomalie, che preavvisa l’ispezione del verificatore:
Ispezione dell’ente verificatore:
Lettera di diffida del Comune al cittadino utente, dopo aver ricevuto dall’ente pubblico verificatore la segnalazione dell’anomalia:
Verifica e relazione dello spazzacamino:
https://drive.google.com/file/d/1A_zlU-ero34998cgk44KqD8v1RjJgeB_/view