Dispositivi anticaduta con fissaggio su ancoraggi portatili mobili o non permanenti

Dispositivi anticaduta con fissaggio su ancoraggi portatili mobili o non permanenti laddove mancassero quelli fissi o permanenti

Tali dispositivi di ancoraggio sono considerati DPI e quindi conformi alle norme di cui al D.Lgs 475/1992.

http://www.marcobizzotto.it/notizie-eventi/normativa/lavori-in-quota/circolare-del-febbraio-2015-dispositivi-ancoraggio-chiarimenti.html

Tali dispositivi di ancoraggio devono essere considerati prodotti da costruzione e quindi essere conformi al Regolamento Prodotti da Costruzioni (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011

Circolare n. 3 del 13 febbraio 2015 – Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto – Chiarimenti

Riferimenti Normativi

Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 9 dicembre 1992, n. 289)

coordinato

Decreto Legislativo n. 10 del 2 gennaio 1997

Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale

(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 30 gennaio 1997, n.24)

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011

che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

(GU L 88, 4.4.2011)