Dispositivi anticaduta con fissaggio su ancoraggi portatili mobili o non permanenti laddove mancassero quelli fissi o permanenti
Tali dispositivi di ancoraggio sono considerati DPI e quindi conformi alle norme di cui al D.Lgs 475/1992.
Tali dispositivi di ancoraggio devono essere considerati prodotti da costruzione e quindi essere conformi al Regolamento Prodotti da Costruzioni (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011
Riferimenti Normativi
Decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale
(Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, 9 dicembre 1992, n. 289)
coordinato
Decreto Legislativo n. 10 del 2 gennaio 1997
Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale
(Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 30 gennaio 1997, n.24)
REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
(GU L 88, 4.4.2011)