Emissioni inquinanti, le stelle di qualità e i divieti (dal I ottobre dell’anno in corso al 31 marzo dell’anno successivo)

Emissioni inquinanti, le stelle di qualità e i divieti

 

Inquinamento, che camini e stufe si possono accendere Veneto e Lombardia

http://www.mcz.it/it/speciale-lombardia

Per combattere l’inquinamento atmosferico, in caso di concentrazioni particolarmente critiche di polveri sottili, la Regione Lombardia e la Regione Veneto, presto seguite da altre Regioni del Bacino Padano, hanno vietato le accensioni di apparecchi a biomassa poco efficienti.

Esattamente come già accade per gli autoveicoli (da Euro 0 a Euro 6), nelle due Regioni è stato quindi introdotto un criterio di classificazione dei prodotti a pellet e legna basato sulle prestazioni ambientali. Stufe e camini vengono distinti in base alla loro classe di qualità ambientale, espressa attraverso un numero di “stelle” (da 2 a 4), che esprime la loro performance in termini di emissioni e rendimenti.

Questo tipo di classificazione è perfettamente in linea con lo schema volontario di certificazione Aria Pulita, promosso da AIEL, Associazione Italiana Energie Agroforestali, su scala nazionale, al quale MCZ ha scelto da tempo di aderire.

L’intera gamma a pellet e a legna di MCZ è stata certificata Aria Pulita e molti prodotti hanno ottenuto le classi più elevate di qualità, da 3 a 4 stelle, grazie agli ottimi livelli di rendimento e alle basse emissioni. Nel nostro sito, nelle pagine di ogni singolo modello, trovate il dettaglio della certificazione ottenuta e la documentazione da scaricare.

 

Cosa prevede la Regione Lombardia (DGR n.5656/2016 e DGR 7095/2017)?

Il “Protocollo per la Qualità dell’Aria”, approvato con il DGR n.5656 del 3/10/2016 e aggiornato con il DGR n.7095 del 18/9/2017, è rivolto prioritariamente ai Comuni lombardi appartenenti agli agglomerati di Milano, Bergamo, Brescia e alla zona A- pianura da elevata urbanizzazione e B- pianura.

In questi territori, previa emanazione di specifiche ordinanze sindacali, nel periodo 1° ottobre – 31 marzo:

in caso di emergenza inquinamento di Livello 1 (attivo dopo 4 giorni consecutivi di superamento dei limiti di PM10), potranno essere utilizzati camini e stufe che garantiscono una classe ambientale dalle 3 stelle in su;

in caso di emergenza inquinamento di Livello 2 (attivo dopo il 10° giorno di di superamento dei limiti di PM10), potranno essere utilizzati camini e stufe che hanno una classe ambientale di almeno 4 stelle.

Anche al di fuori dei periodi di emergenza, nelle zone oggetto dell’ordinanza, resta comunque sempre vietato l’utilizzo di:

camini aperti

camini chiusi, stufe o qualunque tipo di apparecchio alimentato a biomassa che abbiano un rendimento inferiore al 63% e dei valori di emissione di monossido di carbonio uguale o inferiore a 0,5%.

Per saperne di più, visitate il sito della Regione Lombardia.

 

Cosa prevede la Regione Veneto (DGR n.1908/2016 e 1909/2016)?

La DGR n. 1908 del 29/11/2016 (Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria) e la DGR n. 1909 del 16/12/2016 (Approvazione delle Linee Guida per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da PM10″) prevede dei limiti per stufe e camini solo in caso di raggiungimento del livello di criticità “2”, che si attiva in caso di concentrazione media giornaliera di 100 microgrammi al metro cubo per 3 giorni consecutivi.

Nella zona/agglomerato urbano in cui si è verificato il raggiungimento di tale livello di allerta e nei successivi 10 giorni è vietato l’uso degli apparecchi a biomassa di classe inferiore alle 4 stelle, se nell’abitazione sono presenti altri impianti termici alimentati a gas (metano o gpl).

 

Per saperne di più visitate il sito della Regione Veneto.

 

Come faccio a sapere quante stelle ha il mio camino o la mia stufa MCZ?

L’elenco dei prodotti con la relativa classe ambientale è pubblicato negli appositi cataloghi appositamente predisposto dalle Regioni Lombardia e Veneto:

catalogo dei generatori a biomassa Regione Lombardia

catalogo dei generatori a biomassa Regione Veneto

Grazie ad un’attenta progettazione e regolazione della combustione, molti prodotti MCZ possono essere regolarmente utilizzati in Lombardia e in Veneto anche durante i periodi di massima allerta inquinamento.

Nel caso di prodotti a catalogo, per verificare quante stelle ha il vostro prodotto cercate la sua pagina nel nostro sito ( http://www.mcz.it/it/prodotti ) e controllate quante stelle ha secondo la certificazione Aria Pulita.

Nel caso di prodotti fuori catalogo, potete cercare qui sotto il nome del vostro prodotto, verificare la sua classe ambientale di appartenenza e scaricare la specifica Dichiarazione delle Prestazioni Ambientali.

 

NOTA BENE:

Nel caso non sia possibile individuare la classe di qualità del generatore, né con il motore di ricerca qui presente né all’interno dei cataloghi predisposti dalle Regioni, il prodotto si deve intendere con classe inferiore alle 2 stelle.

 

Linee guida per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da PM10

https://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/guida-per-il-miglioramento-della-qualita-dellaria-ed-il-contrasto-allinquinamento-locale-da-pm10

Con l’obiettivo di fornire una risposta efficace alle problematiche collegate all’inquinamento locale da PM10 con l’attuazione di misure strutturali e misure attivabili al superamento continuativo per almeno 7 giorni del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/mc di PM10 e per 3 giorni consecutivi il superamento della media giornaliera di 100 microgrammi/mc di PM10, con la deliberazione n. 1909 del 29.11.2016 sono state adottate delle specifiche Linee Guida sulla base di proposte avanzate da Comuni e Province del territorio veneto.

Struttura di riferimento

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

PEC: ambiente@pec.regione.veneto.it

Segreteria: 041 279 2143-2186-2426 – fax 041 279 2445 – email: ambiente@regione.veneto.it

Unità Organizzativa Tutela dell’Atmosfera

tel. 041 279 2442 – email: atmosfera@regione.veneto.it

 

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/DettaglioDgr.aspx?id=334688

 

Scarica la versione stampabile del BUR n. 121 del 16/12/2016

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/pubblica/stampapdfburv.aspx?num=121&date=16/12/2016

 

Scarica la versione firmata del BUR n. 121 del 16/12/2016

http://bur.regione.veneto.it/resourcegallery/BollettiniFirmati/BUR_ID4165_20161216_N121.p7m

 

Scarica versione stampabile Deliberazione della Giunta Regionale

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/html2pdf.aspx?id=334688&tipoAtto=9&storico=False

 

L’Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Il territorio della regione del Veneto si colloca nel più ampio contesto del bacino padano ed è caratterizzato da peculiari condizioni orografiche e meteoclimatiche che determinano una significativa vulnerabilità ambientale sotto il profilo della qualità dell’aria, favorendo l’accumulo delle concentrazioni di inquinanti al suolo, principalmente di polveri sottili e ossidi di azoto, producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell’aria.

In più occasioni la suddetta condizione è stata oggetto di attenzione da parte della Commissione Europea con la quale attualmente è in atto un contenzioso per il mancato rispetto dei valori limite del particolato PM10. Relativamente alla procedura di infrazione n. 2015/2043 e infrazione n. 2014/2147 per violazione della Direttiva 2008/50/CE, con nota del 28 maggio 2015 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di costituzione in mora che vede direttamente coinvolta anche la regione Veneto.

Per far fronte alle criticità della pianura padana è stato sottoscritto tra le amministrazioni del bacino padano e quelle statali un “Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria”, ratificato dalla regione Veneto con DGR n. 2811 del 30 dicembre 2013. Detto Accordo contiene una serie di misure a breve, medio e lungo termine da attuare in modo omogeneo nell’intero bacino nei settori maggiormente responsabili delle emissioni inquinanti in atmosfera e prevede la realizzazione a cura delle parti delle misure di carattere normativo, programmatico e finanziario necessarie ad intervenire adeguatamente attraverso la costituzione di gruppi di lavoro finalizzati ad elaborare in tempi certi i documenti necessari per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016 è stato approvato l’aggiornamento del Pi-ano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (P.R.T.R.A.), il quale nell’intento di rispettare gli o-biettivi di qualità dell’aria posti dalle Direttive europee e dalla normativa nazionale, individua misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste – di breve, medio e lungo periodo – la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell’aria.

Il citato Piano non prevede il ricorso a misure temporanee a carattere emergenziale in quanto non ricorrono, in linea generale ed in particolare per il PM10, le condizioni previste all’art.10 commi 2 e 3 del D.lgs 155/10, aventi ad oggetto specifiche circostanze contingenti che possano causare un superamento non prevedibile o contrastabile attraverso il Piano.

Tuttavia l’instaurarsi di condizioni meteo sfavorevoli alla dispersione degli inquinanti persistenti per un lungo periodo può determinare fenomeni di accumulo e di aumento delle concentrazioni su porzioni del territorio regionale, comportandoper le amministrazioni locali coinvolte da tali fenomeni, esigenze di interventi ulteriori aventi carattere locale e temporaneo, rispetto alle misure strutturali regionali.

Si evidenzia che in passato, in concomitanza con i periodi più critici di inquinamento atmosferico, in particolare da PM10, le amministrazioni locali, con modalità diverse da luogo a luogo, hanno deliberato delle misure a carattere temporaneo e/o emergenziale, tra cui la limitazione alla circolazione dei veicoli maggiormente inquinanti e la limitazione all’utilizzo dei combustibili più inquinanti.

In particolare, a seguito dei prolungati episodi di accumulo degli inquinanti avvenuti sul finire del 2015 ed inizio 2016, è emersa, da parte di alcuni Comuni, l’esigenza di adottare ulteriori interventi a carattere locale e temporaneo da sommare agli interventi già previsti dal P.T.R.A.. Infatti, nel corso di alcune riunioni del Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (C.I.S.), previsto dall’art. 4 della Normativa del Piano (P.R.T.R.A.), sulla base delle proposte formulate dai vari Comuni e Province, sono state individuate alcune misure temporanee territoriali che possono avere effetti di mitigazione delle emissioni di inquinanti primari a livello locale durante gli episodi acuti.

L’amministrazione regionale, tenuto conto delle risultanze dei numerosi incontri, ha ritenuto di elaborare le “Linee Guida per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da PM10” come riportate nell’Allegato A – parte integrante e sostanziale della presente deliberazione – quale strumento di indirizzo finalizzato a individuare criteri e modalità, per l’attivazione delle misure temporanee la cui attuazione coordinata, da parte degli enti locali, può concorrere alla riduzione delle emissioni, ciò anche al fine di risolvere il contenzioso in atto con la Commissione europea per il mancato rispetto della Direttiva 50/2008/CE.

Detto documento, sviluppato in coerenza con il lavoro svolto all’interno del C.I.S., è stato condiviso dalle istituzioni territoriali nel corso della seduta del Comitato medesimo del 16 novembre 2016. L’obiettivo di questo nuovo strumento di indirizzo è fornire una risposta efficace alle problematiche collegateall’inquinamento locale da PM10 con l’attuazione di misure strutturali da applicare durante il semestre invernale dal 1 ottobre al 31 marzo indipendentemente dal livello di criticità raggiunto e altre attivabili al superamento continuativo per almeno 7 giorni del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/mc di PM10 e per 3 giorni consecutivi il superamento della media giornaliera di 100 microgrammi/mc di PM10.

L’introduzione delle citate misure temporanee può avere una reale efficacia solo se le stesse sono applicate in maniera coordinata e con uguali modalità tra i diversi comuni appartenenti alla stessa zona/agglomerato, secondo la vigente zonizzazione per la qualità dell’aria come determinata con DGRV 2130/2012.

Considerato che le citate Linee Guida e le relative misure previste sono finalizzate ad avviare una nuova e più determinata strategia che si integri con quanto già messo in campo dalle singole amministrazioni locali per porre rimedio alla diffusa situazione di inquinamento esistente sul territorio regionale, si ritiene di proporre a livello sperimentale le misure temporanee ed omogenee contenute nel suindicato Allegato A, individuando quali soggetti attuatori delle stesse i Comuni appartenenti alle zone “IT0508”, “IT0509”, “IT0510”, “IT0511”, “IT0512”, “IT0513”, “IT0514” e “IT0516”, secondo la classificazione della DGR 2130/2012 che provvederanno con gli strumenti apprestati dall’ordinamento.

 

Il relatore conclude la propria relazione e propone all’approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

 

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l’approvazione del presente atto;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19.04.2016;

VISTA la DGR n. 2130/2012;

VISTO l’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria, ratificato con DGR n. 2811/2013;

VISTO l’art. 2 comma 2 della legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

 

  1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
  2. di approvare le Linee Guida per il miglioramento della qualità dell’aria ed il contrasto all’inquinamento locale da PM10 come riportato nell’Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  3. di dare atto che il documento di cui all’Allegato A è rivolto ai Comuni della regione Veneto appartenenti alle zone “IT0508”, “IT0509”, “IT0510”, “IT0511”, “IT0512”, “IT0513”, “IT0514” e “IT0516”, secondo la classificazione della DGR 2130/2012;
  4. di dare atto che nel provvedimento avente ad oggetto “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria” approvato nella seduta della Giunta regionale del 29.11.2016 sono definite le classi ambientali di riferimento ai fini dell’applicazione delle Linee Guida di cui all’Allegato A;
  5. di dare atto che il documento di cui all’Allegato A ha carattere sperimentale con validità fino al 31 marzo 2017, con possibilità di rinnovo per i successivi anni;
  6. di condividere, con le Regioni e le Province autonome del bacino padano, le misure temporanee e omogenee individuate all’interno del presente atto al fine di conseguire una ampia applicazione su scala interregionale;
  7. diincaricare la Direzione Ambiente – U.O. Tutela dell’Atmosfera dell’esecuzione del presente atto;
  8. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
  9. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

(seguono allegati)

 

Allegato A

https://bur.regione.veneto.it/BurvServices/Pubblica/Download.aspx?name=1909_AllegatoA_334688.pdf&type=9&storico=False

ALLEGATOA alla Dgr n.  1909 del 29 novembre 2016 pag. 3/4

Divieto di uso, nella zona/agglomerato in cui si è verificato il raggiungimento del livello di criticità “2” e per i successivi 10 giorni, degli apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a biomassa legnosa (compreso il pellet) di classe inferiore alle 4 stelle, qualora nell’abitazione, siano presenti altri impianti termici alimentati a gas (metano o gpl).

A tal proposito si rammenta che la determinazione delle succitate classi ambientali è stata definita con deliberazione della Giunta regionale del 29.11.2016 avente ad oggetto “Classificazione ambientale dei generatori di calore alimentati con biomassa legnosa, ai fini dell’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria”.

 

Classificazione ambientale: le stelle di qualità e di emissioni inquinanti

Regione Lombardia

http://www.cittametropolitana.mi.it/export/sites/default/ambiente/doc/accordi_collaborazioni/Allegato-2_DGR-5656_classificaz_gen-calore_biomasse.pdf

 

Apparecchi ad alto rendimento

ELENCO PRODOTTI con rendimento energetico  ≥ 63% ed emissioni di CO <0,5%

http://server.ambiente.regione.lombardia.it/webqa/emergenza/prodotti%20alto%20rendimento.pdf

 

 

Regione Veneto


Lunedì 18 dicembre 2017 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale 7 novembre 2017, n. 186 “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide.”

Entrata in vigore del provvedimento: 02/01/2018

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/18/17G00200/sg

 

A QUALI IMPIANTI A BIOMASSA SI APPLICANO LE MISURE ORDINARIE E TEMPORANEE OMOGENEE (in Lombardia)

MISURE TEMPORANEE ANTI-SMOG: QUALI LIMITAZIONI DALL’11 GENNAIO 2021

 

https://www.prometeostufe.it/stufe-caminetti-lombardia-divieti-accensione-e-limitazioni-2021/

Le misure temporanee possono essere attivate tra il 1° ottobre e il 31 marzo di ogni anno, e si applicano a i comuni lombardi con popolazione superiore a 30.000 abitanti appartenenti alle Fasce 1 e 2 (Milano, Monza e Brianza, Varese, Como, Lecco, Bergamo, Brescia, Pavia, Lodi, Cremona e Mantova) e ai comuni che aderiscono volontariamente.

Stufe e caminetti in Lombardia: divieti di accensione e limitazioni 2021

Il D.G.R. n. 3606 del 28 settembre 2020 (Allegato 4), ha aggiornato le misure temporanee anti inquinamento con un inasprimento delle limitazioni rispetto all’anno precedente.

 

A partire dall’11 gennaio 2021 infatti valgono le seguenti limitazioni:

con l’attivazione del 1° livello è vietato utilizzare generatori a biomassa inferiori alle 4 stelle

con l’attivazione del 2° livello è consentito accendere solo generatori in grado di rispettare i valori previsti per la classe 5 stelle

Le misure per la tutela dell’aria verranno applicate a tutti i generatori indicati nel Decreto ministeriale 186/2017, incluse le caldaie fino a 500 kW, con la sola esclusione di:

generatori utilizzati anche per scopi diversi dal riscaldamento dei locali (es. cottura di alimenti)

impianti che costituiscono l’unica fonte di riscaldamento dei locali

stufe ad accumulo (stube) assemblate in opera secondo la norma UNI 15544

 


NUOVE DISPOSIZIONI DEL 2021

DGR 5360/2021 di Regione Lombardia

Nuove disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa

12 ottobre 2021

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/impianti-termici-edilizia-sostenibile-e-certificazione-energetica/nuove-disposizioni-impianti-termici-a-biomassa-legnosa/nuove-disposizioni-impianti-termici-a-biomassa-legnosa

Fino ad oggi la disciplina degli impianti a biomassa era contenuta nella dgr 3965/2015 mentre alcuni requisiti sulle caratteristiche degli impianti erano stati inclusi nella dgr che approva l’accordo di Bacino Padano per la Qualità dell’Aria (7095/2017). Entrambe le deliberazioni, però, riguardano aspetti puntuali, che non esauriscono tutta la problematica sottesa al riscaldamento con biomassa e alle ripercussioni sulla qualità dell’aria. Pertanto, con la dgr 5360 dell’11 ottobre 2021, sono state approvate disposizioni che disciplinano in modo complessivo il riscaldamento a biomassa (legna, pellet o cippato).

Sono destinatari diretti tutti coloro che utilizzano, istallano, manutengono, controllano e ispezionano gli impianti termici alimentati da biomassa per la climatizzazione degli edifici e/o la produzione di acqua calda sanitaria ed eventualmente per la contestuale cottura dei cibi in ambito domestico.

Sono esclusi dal provvedimento gli impianti che alimentano le reti di teleriscaldamento, i processi produttivi di natura imprenditoriale o che sono utilizzati per manifestazioni temporanee quali fiere, mercati o feste padronali, ecc.

Le nuove disposizioni tengono conto della necessità di facilitare il censimento su CURIT (oggi la gran parte degli impianti a biomassa non è registrata sul CURIT), di assicurare la loro manutenzione e di prevedere, per i prossimi anni, requisiti più performanti per l’installazione. Con la delibera sono state approvate delle linee guida, che hanno lo scopo di sensibilizzare gli utenti sulla corretta gestione degli impianti, sia per contrastare il rischio di incendi, sia per tutelare la salute.

Da agosto 2022 sono assoggettati al controllo dell’efficienza energetica, alla registrazione nel Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici e alla manutenzione periodica anche gli impianti che prima non rientravano nella disciplina regionale. Il provvedimento si applica a tutti gli impianti termici civili alimentati da biomassa legnosa presenti in Lombardia, con potenza al focolare fino a 3 MW, compresi quelli per la produzione centralizzata di acqua calda sanitaria e quelli di uso domestico.

Settembre 23, 2022

https://valtellinamobile.it/camino-aperto-e-stufa-con-le-nuove-regole-divieti-deroghe-e-rinvii/

Il caminetto aperto, senza il vetro, e la cucina a legna come sono considerati?

Con la nuova DGR 5360/2021 di Regione Lombardia sono classificati come impianti termici e vanno trattati come tutti gli altri.

Chi possiede già una stufa cosa deve fare?

Può usarla, ma solo se ha almeno 3 stelle. Le altre si possono utilizzare solo se installate prima del 18 settembre 2017, rispondenti ai rendimenti minimi e comunque solo fino al 15 ottobre 2024.

In tutti e due i casi si deve avere la dichiarazione di conformità rilasciata dall’installatore abilitato, altrimenti l’impianto è fuori legge e quindi va spento e comunicata la disattivazione. Se la stufa non raggiunge i rendimenti minimi (alimentazione a legna 75%, a pellet 85%) va tenuta spenta.

Deroghe ed esclusioni

Sono esclusi, tra gli altri, gli impianti con potenza al focolare singola o cumulativa inferiore ai 5Kw.

Viene consentito di mantenere in esercizio, fino al 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa installati prima del 18 settembre 2017, al fine di non obbligare i proprietari a sostenere la spesa per un nuovo generatore senza aver ancora ammortizzato i costi del precedente; fino alla stessa data, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.

DELIBERAZIONE N° XI / 5360

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/bc6a2f3a-8783-44a9-b72e-b4cfee8e1128/dgr+5360+del+11-10-21.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-bc6a2f3a-8783-44a9-b72e-b4cfee8e1128-nS0p-tz

Allegato 1

Disposizioni per l’installazione, l’esercizio, la manutenzione, il controllo e l’ispezione degli impianti termici alimentati da biomassa legnosa

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/dbe088a5-458c-45cf-9fc7-da0cbbbd7f96/Allegato+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dbe088a5-458c-45cf-9fc7-da0cbbbd7f96-nS0p-tc

Allegato 2

LINEE GUIDA PER L’USO DELLA BIOMASSA LEGNOSA NEGLI IMPIANTI TERMICI CIVILI

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/b100e01a-9ecd-4c46-a040-83b58dfb3c4d/Allegato+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-b100e01a-9ecd-4c46-a040-83b58dfb3c4d-nS0p-tz

Nuove norme per stufe a legna dal 2022

Federico Sampaoli

25 Ottobre 2021

https://espertocasaclima.com/2021/10/25/nuove-norme-stufe-legna-2022/

 


 

Regione Lombardia ha pubblicato le nuove disposizioni tecnico operative che recepiscono le modifiche introdotte dalla D.G.R. XI/5360 del 11.10.2021 in materia di esercizio, controllo e ispezione degli impianti termici civili a biomasse.

https://energiadallegno.it/regione-lombardia-nuove-disposizioni-per-gli-impianti-a-biomasse/

 

Le nuove disposizioni definiscono le modalità operative per le novità introdotte dalla DGR.

Il ruolo dell’addetto alla pulizia della canna fumaria e i suoi obblighi

Tra le novità più interessanti c’è la responsabilizzazione dell’impresa di pulizia (spazzacamino), non abilitata ai sensi del DM 37/2008.

A partire da settembre 2022 queste imprese per poter intraprendere l’attività dovranno registrarsi nel Catasto Unico regionale degli Impianti termici (www.curit.it), previa iscrizione presso la CCIAA con il codice ATECO 81.22.02 – “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali”.

Lo smaltimento delle ceneri

Viene chiarito anche l’aspetto relativo allo smaltimento delle ceneri con preciso riferimento all’attività dello spazzacamino. Queste si classificano come rifiuti speciali (codice CER 06.13.05) e devono essere gestite con le modalità previste dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).

Il rapporto di pulizia

Alla realizzazione di ogni intervento deve essere redatto l’allegato 3C (pag. 68 delle disposizioni) entro le fine del mese successivo alla data in cui è stato eseguito l’intervento.

La frequenza della pulizia

La pulizia della canna fumaria deve essere effettuata con cadenza almeno annuale e comunque ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata e prima di ogni intervento per il controllo dell’efficienza energetica (il controllo di efficienza energetica e la manutenzione dell’impianto devono essere svolti da imprese abilitate ai sensi del DM 37/2008).

Manutenzione e prove di rendimento

A partire dal primo agosto 2022 le imprese dovranno eseguire nell’ambito della manutenzione periodica la prova di rendimento secondo la norma UNI 10389-2.

La frequenza delle manutenzioni

Salvo diverse e più restrittive indicazioni rilasciate dall’installatore o dal costruttore, i controlli devono avere almeno cadenza:

Annuale, per apparecchi con potenza termica al focolare maggiore di 15 kW;

Biennale, per apparecchi con potenza termica al focolare maggiore di 10 kW e inferiore o uguale a 15 kW;

Quadriennale per generatori con potenza termica al focolare nominale uguale o inferiore ai 10 kW.

 

Il rapporto di controllo

A seguito dell’intervento di manutenzione è necessario redigere il rapporto di controllo Tipo 1B (pag. 67 delle disposizioni). I rapporti dovranno essere caricati nel CURIT che sarà operativo per la ricezione dei nuovi rapporti entro la fine di agosto.

Per poter caricare i rapporti sarà comunque necessario integrare le informazioni degli impianti accatastati indicando:

 

Numero analisi di combustione previste per il generatore (solitamente 1);

Classificazione ambientale secondo il DM 186/2017 (numero di Stelle per i generatori minori o uguale a 500 kW);

Rispetto della normativa ambientale del D.Lgs. 152/2006 (per generatori superiori a 500 kW);

Modalità di esercizio (scegliendo tra : uso continuativo; uso saltuario; deroga*; impianto storico).

 

Esercizio ed installazione di impianti a biomassa legnosa

Le disposizioni relative ad esercizio e nuove installazioni di generatori a biomassa sono quelle definite dalla D.G.R. XI/5360 del 11.10.2021 (infografica di sintesi prodotta nell’ambito del progetto: “Aria nuova in Valle Camonica”).

 


 

Sacro fuoco | Riaccendiamo i camini – Linkiesta.it

Daniela Guaiti

13 settembre 2022

 

https://www.linkiesta.it/2022/09/come-cucinare-con-camino/

 

Il focolare: un tempo era il cuore della casa, il luogo magico della quotidiana riunione familiare.

Lì, sulla fiamma del camino, si cuocevano le vivande nelle grandi pentole di rame appese alla catena nera di fuliggine. Lì si cercava il calore nelle serate invernali. Lì, intorno al fuoco, nonni, genitori e bambini si ritrovavano per raccontare e ascoltare storie di famiglia e di paese. Per tramandare tradizioni e leggende, mentre le palpebre sempre più pesanti calavano sugli occhi dei più piccini, ma anche degli adulti vinti dalla stanchezza del lavoro nei campi.

 

Oggi il camino non è più presente in tutte le case. Difficile trovarlo negli appartamenti. Più facile incontrarlo nelle case di corte, nelle cascine di campagna o nelle villette abitate da una o due famiglie, anche se spesso è ridotto a semplice elemento di arredo, con alari, parascintille, attizzatoi e soffietto in bella mostra, sempre nuovi e brillanti per la perenne mancanza di uso.

Oggi, ma forse non domani. Dopo un’estate di caldo opprimente e di siccità devastante sembra quasi impossibile anche solo immaginarlo, ma in un domani molto vicino tornerà il freddo. Fra un paio di mesi o poco più ci ritroveremo a dover scaldare le nostre case, e quello che ci attende sarà un inverno difficile.

Inutile dilungarsi sui problemi che ci aspettano con i prezzi impazziti del gas e relative, pesanti conseguenze per i bilanci familiari. Si spera che in un modo o nell’altro (dall’Italia o dall’Europa) possa arrivare qualche aiuto per mitigarne gli effetti. Ma nessun sostegno sarà sufficiente. Già sono annunciate misure restrittive sui tempi e i livelli di riscaldamento consentiti.

Dunque se i problemi sono ben chiari meglio pensare ai possibili rimedi. E se l’obiettivo è riscaldare una casa ecco che il vecchio camino, finora poco o nulla utilizzato, può tornare al centro dell’attenzione.

Molti ci hanno già pensato, ma le difficoltà vengono dalle normative che in alcune Regioni ne vietano l’uso nella stagione dell’inquinamento più pesante. Proprio come accade per le automobili di vecchia concezione.

Le indicazioni in Lombardia, Piemonte Emilia, Veneto e Friuli impongono il divieto di utilizzo di qualsiasi tipo di riscaldamento che utilizzi legna e derivati: quello che nelle formule ufficiali delle delibere viene chiamata biomassa legnosa. In pratica niente camini, stufe, caldaie alimentate da legna o pellet. A meno che non si tratti di impianti di ultima generazione, dotati di costosi sistemi di smaltimento dei fumi.

Non tutti però ci stanno. Proprio in Friuli i primi a muoversi sono stati i sindaci che si sono apertamente schierati con i cittadini in cerca di fonti di calore alternative alle caldaie a gas.

In sostanza hanno fatto sapere che, ferme restando le normative regionali con i loro divieti che vengono formalmente ribaditi, nel prossimo inverno i controlli verranno effettuati con molta meno attenzione. Insomma: i divieti ci sono, ma loro sono pronti a chiudere un occhio. Forse due.

E non basta. I sindaci friulani si sono anche già rivolti alla Regione per chiedere che l’intera normativa venga rivista con conseguente accantonamento dei divieti e delle relative contravvenzioni. E da Trieste assicurano che il problema verrà esaminato.

Ma la situazione è più o meno la stessa in tutte le Regioni dell’area padana: il grande bacino dello smog, dove da anni sono state introdotte norme restrittive sugli automezzi e sugli impianti di riscaldamento. La più severa del gruppo è sicuramente la Lombardia, dove, stando alle leggi vigenti, accendere un camino d’inverno può costare dai 500 ai 5000 euro di multa.

La più coprensiva sembra l’Emilia Romagna, che limita i divieti alle zone di pianura, lasciando libertà di riscaldamento a legna al di sopra dei 300 metri sul livello del mare. Obiettivo evidente: tutelare e aiutare le comunità montane. E qualche permesso in più per la montagna viene concesso anche in Piemonte.

L’idea di molti però è che non ci si debba limitare alla politica del “chiudere un occhio” già garantita dai sindaci friulani. I controlli per legge devono essere effettuati dai Comuni nel caso di centri al di sopra dei 40 mila abitanti e dalle Province nei centri meno popolati.

Difficile pensare che tutti gli enti locali coinvolti adottino autonomamente una linea di intervento coordinata e uniforme. Meglio – ed è questo che viene chiesto da più parti – che siano le Regioni a dare indicazioni omogenee, accantonando almeno temporaneamente divieti e contravvenzioni.

Se così sarà, tanti camini potranno prendere (o riprendere) vita: e mentre scaldano la casa, potranno essere usati per cucinare, proprio come si faceva una volta, mettendo sul fuoco caldarroste o piatti più robusti, ma sempre tradizionali.

E il focolare potrà tornare a essere al centro della casa e della famiglia, riconquistando un ruolo ormai da tempo passato al televisore.