Dico e Diri – Dichiarazione o certificazione di conformità e dichiarazione o certificazione di rispondenza degli impianti
Dichiarazione o certificazione di conformità
Con la Legge 46 del 1990 è stata istituita la certificazione o dichiarazione di conformità degli impianti
che è il documento, rilasciato dal tecnico installatore o ditta istallatrice dello stesso, con il quale si attesta la sua conformità alle leggi, alle norme vigenti e alle specifiche tecniche richieste.
Legge n 46 sulla sicurezza degli impianti, del marzo 1990
https://www.apeapz.it/images/PDF/CaldaiaSicura/Leggi/L_46_90.pdf
Art. 9. Dichiarazione di conformità. –
- Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 7. Di tale dichiarazione,sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all’articolo 6
Certificato o dichiarazione di rispondenza
Per gli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore della legge , o per i casi nei quali non sia possibile reperire la dichiarazione di conformità, invece, il decreto 37/08 ha introdotto la cosiddetta Dichiarazione di Rispondenza, che deve essere redatta a cura di uno dei soggetti previsti dall’art. 7 comma 6 del DM 37/08.
https://www.this.it/articoli/conformita.html
Il Decreto ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90, disciplina la realizzazione, manutenzione, e progettazione degli impianti negli edifici. La dichiarazione di conformità degli impianti è il documento che rilascia l’impresa abilitata dopo avere installato o modificato l’impianto. Se la “conformità” è inesistente è possibile ostituirla con il DIRI (DIchiarazione di RIspondenza). Nel decreto vengono descritti gli obblighi e le sanzioni del proprietario per rogiti e lavori di ristrutturazione. La Dichiarazione di Conformità è un documento importante e significativo che tutela il committente ma che, molto spesso, non viene richiesto.
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Dichiarazione di Rispondenza DIRI
Nel caso la Dichiarazione di Conformità non sia reperibile, è possibile sostituirla con una Dichiarazione di Rispondenza detta “DIRI” (fac-simile Diri) solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08. La dichiarazione viene resa da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata che esercitano da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi atti a verificare la effettiva rispondenza dell’impianto alla normativa.
Dichiarazione di conformità assente per impianti realizzati dopo il 2008
Un impianto realizzato dopo il 2008 senza Dichiarazione di Conformità non può essere “sanato” con una Dichiarazione di Rispondenza perchè il “DiRi” può essere prodotto solo per impianti precedenti. Bisogna in questi casi rimettere mano all’impianto e redigere un nuovo DiCo.
La Dichiarazione di Conformità (DiCo) può essere rilasciata solo dall’impresa che ha installato l’impianto.
Differenze tra DiRi (Dichiarazione di rispondenza)e DiCo (Dichiarazione di conformità)
Il DiRi è un documento che può rilasciare anche un tecnico (ingegnere, architetto) ma per impianti realizzati tra l’entrata in vigore della Legge 46/90 (13 marzo 1990) e il DM 37/08 (27 marzo 2008)
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Quando un impianto si può considerare a norma?
Il decreto non obbliga ad adeguare gli impianti che non sono norma ma disciplina le modifiche su impianti esisistenti o la realizzazione di nuovi. Come prima cosa per considerare se un impianto è a norma bisogna conoscere in quale epoca è stato realizzato o modificato.
Se gli impianti sono stati realizzati prima dell’ entrata in vigore del DM 37/2008 (27 Marzo 2008) si considerano a norma se, quando sono stati realizzati, erano conformi alle disposizioni esistenti in quell’epoca. Se non è più reperibile l’attestato di conformità è possibile sostituirlo con la Dichiarazione di Rispondenza (DIRI) redatta da un tecnico impiantista abilitato con esperienza nel campo da almeno 5 anni.
LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA
Ai sensi del DM 37/08
http://www.cnpi.eu/wp-content/uploads/2016/12/Linee-Guida-Vol-IIWEB.pdf
Legge 5 marzo 1990, n. 46
La legge 5 marzo 1990, n. 46 era una legge della Repubblica italiana emanata per regolamentare la sicurezza degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici in genere, di riscaldamento e di climatizzazione, idrosanitari e idrici in genere, nonché gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas, ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili, e gli impianti di protezione antincendio.
È stata abrogata dall’art. 3, comma 1 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito in legge 26 febbraio 2007, n. 17. Le prescrizioni contemplate dalla legge del 1990 in materia di dichiarazione di conformità sono state sostituite dalle disposizioni contenute nel decreto interministeriale del 22 gennaio 2008, n. 37.
Dichiarazione o certificazione di conformità
DM o decreto ministeriale del 22 gennatio 2008, n. 37
Nella Dichiarazione di Conformità dell’impianto termico il costruttore/installatore dovrebbe allegare tutti i dati dell’impianto fumario
http://arch.bz.it/smartedit/documents/download/kaminrichtlinie_it.pdf
Il posatore del camino (per es. muratore, installatore di impianti termosanitari, fumista ecc.) deve sempre richiedere alla ditta fornitrice/costruttrice tutta la documentazione a corredo, le certificazioni CE o il Benestare Tecnico Europeo “ETA” dei materiali impiegati, nonché rispettare le istruzioni di montaggio del produttore del camino, e allegarli insieme alla propria dichiarazione di conformità del montaggio, perché saranno necessari alla ditta installatrice dell’apparecchio per la valutazione di compatibilità ed allo spazzacamino di competenza per il verbale di collaudo.
Devono essere impiegati esclusivamente materiali certificati CE secondo quanto previsto dal DPR 246/03, di recepimento della CPD (Direttiva Prodotti da Costruzione 89/106/CEE), ovvero secondo la relativa norma armonizzata di prodotto (ad esempio, UNIEN 1856-1/2; UNIEN 13063-1/2; UNIEN 14471 ecc…) oppure quando assente o non applicabile è necessario il Benestare Tecnico Europeo “ETA” (per esempio la UNIEN 14471 non si applica alle guaine termoindurenti o a materiali di rivestimento interno).
La marcatura CE definisce le prestazioni (in termini di resistenza alla temperatura, tenuta alla pressione, distanza da materiale combustibile, ecc…) che il prodotto è in grado di garantire in sicurezza, tali prestazioni sono definite attraverso la “designazione di prodotto”, una sorta di codice identificativo delle caratteristiche tecniche garantite dal prodotto: …
La nuova norma UNI 11859-1 dell’aprile 2022
“Impianti alimentati a combustibile liquido e solido, per uso civile, in esercizio – Linee guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza – Parte 1: Sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione”.
https://store.uni.com/uni-11859-1-2022
Stabilisce che la Dichiarazione di Rispondenza per i vecchi impianti a combustibili liquido (gasolio) e solido (biomassa), sprovvisti di Dichiarazione di Conformità possa essere rilasciata, previa idonea verifica dello stato di fatto, oltre che dai professionisti della progettazione edile e termotecnica (geometri, architetti, periti e ingegneri) anche dagli istallatori termoidraulici e fumisti abilitati, con un certo numero minimo di anni esperienza professionale.
Inoltre rende possibile per i vecchi impianti fumari, il loro uso anche se differiscono in modo “tollerabile”, da quanto previsto dalle norme tecniche che debbono essere rispettate senza deroghe nella costruzione degli impianti fumari nuovi, come ad esempio l’altezza dei torrini sul tetto, a responsabilità del professionista progettista o istallatore che rilascia la Dichiarazione di Rispondenza.
La norma UNI 11859-1:2022 – elaborata dalla Commissione Tecnica “Canne fumarie” del CTI e pubblicata sul sito dell’UNI– stabilisce i criteri per verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione (SEPC) degli impianti ad uso civile in esercizio alimentati a combustibile liquido e/o solido, indipendentemente dalla data della loro realizzazione, al fine di stabilire se la parte di impianto oggetto di verifica può continuare o meno ad essere utilizzata nello stato in cui si trova, senza pregiudicarne la sicurezza.
La norma tratta esclusivamente gli aspetti di verifica e pertanto non può essere utilizzata come norma di progettazione, né di installazione, né per l’adeguamento.
Applicazione della norma
La norma si applica agli impianti ad uso civile alimentati a combustibile liquido di cui alla UNI 6579 avente un contenuto di zolfo (S) ≤ 2 000 mg/kg e a combustibile solido di cui alle UNI EN ISO 17225-2 (pellet di legno), UNI EN ISO 17225-3 (bricchette di legno), UNI EN ISO 17225-4 (cippato di legno) e UNI EN ISO 17225-5 (legna da ardere).
La norma è applicabile nei casi seguenti:
quando previsto dalla legislazione vigente (per esempio: dichiarazione di rispondenza secondo il D.M. 37/2008, rapporto di controllo secondo il D.P.R. 74/2013);
u specifica richiesta dell’utente o delle autorità competenti;
ogni qualvolta si riscontri un’anomalia di funzionamento del SEPC;
verifica del SEPC ai fini di un intervento di manutenzione straordinaria sulle rimanenti parti di impianto.
La norma non si applica:
agli impianti asserviti a cicli di processo industriale e di cogenerazione;
agli impianti asserviti agli apparecchi da cottura dei cibi privi di SEPC.
DUE NORME UNI SULLA BIOMASSA: UNI 11859-1 E UNI 10389-2
https://unioneartigiani.it/le-norme-uni-biomassa/
Linee Guida per la verifica dell’idoneità al funzionamento in sicurezza degli impianti ad uso civile in esercizio, alimentati da combustibile liquido e solido di ogni potenza, limitata al SEPC.
La Norma Tecnica UNI 11859-1 pubblicata il 14/04/22 stabilisce i criteri per verificare se sussistono le condizioni per il funzionamento in sicurezza del Sistema di Evacuazione dei Prodotti della Combustione degli impianti di riscaldamento, produzione ACS e cottura cibi in esercizio di ogni Potenza termica, funzionanti con combustibile biomassa o gasolio.
Si può applicare per la compilazione della DIchiarazione di RIspondenza, quando previsto, oppure per le valutazioni inerenti la compilazione del Rapporto di Controllo Efficienza Energetica, oppure ancora quando si effettuano manutenzioni straordinarie su parti di impianto differenti dal SEPC.
Si ricorda che la norma NON è utilizzabile per gli impianti di nuova realizzazione, né per le attività di installazione, né per l’adeguamento.
Principale Legislazione e Norme tecniche di riferimento
Potenza termica Combustibile
Impianto domestico Solido 10683
Impianto EXTRA domestico Riferimento al DM 28/04/2005
Impianto domestico Liquido
Impianto EXTRA domestico DM 28/04/2005
La norma tecnica prevede di effettuare dei controlli strumentali, visivi e, ove necessario, invasivi.
Come per la UNI 10738 – Linee guida per la verifica funzionamento in sicurezza degli impianti domestici a gas combustibile, l’esito della verifica può essere di SEPC idoneo al funzionamento, idoneo al funzionamento temporaneo o NON idoneo al funzionamento.
Come tutte le norme tecniche di controllo, è allegato un Rapporto Tecnico di Verifica informativo, il cui formato NON è pertanto obbligatorio, da compilarsi durante l’esecuzione delle verifiche.
Interessante la presenza di una NOTA che propone alcune modalità di MESSA FUORI SERVIZIO del SEPC (apparecchio).
Tra gli Allegati alla norma tecnica, le procedure per la verifica strumentale della corretta ventilazione ambiente, per la verifica assenza di riflusso fumi e per la verifica della depressione nel SEPC in uscita apparecchio.
Si tratta di una norma tecnica di interesse in particolare per il Manutentore ed Ispettore di impianti termici, peccato sia limitata al SEPC (sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione).
Il 14/04/2022 UNI ha pubblicato la UNI 10389-2.
La Norma Tecnica stabilisce le procedure per effettuare l’analisi di combustione e la misura della depressione in uscita dall’apparecchio, per i generatori di combustibile alimentati da biocombustibile solido (NON polverizzato).
L’analisi di combustione la si effettua con strumento multi-funzione in grado di riportare data, ora, media dei parametri, matricola (dello strumento) su scontrino o supporto informatico.
La misura va effettuata quando l’apparecchio si trova nelle condizioni di regime, secondo le indicazioni del fabbricante, oppure, in mancanza delle stesse:
Per gli apparecchi a caricamento automatico quando la temperatura fumi non varia entro un intervallo di 10°C (±5°C) in 5 minuti di monitoraggio
Per gli apparecchi a caricamento manuale, almeno 15 minuti dall’accensione della 2° carica, e quando la temperatura fumi misurata varia entro un intervallo di 10°C (±5°C) in 3 minuti di monitoraggio.
La valutazione del rendimento di combustione si ottiene misurando i parametri quali
Temperatura fumi
Temperatura aria comburente
Concentrazione di ….
Concentrazione di CO
Concentrazione di NO
Ognuno per almeno 15 minuti, con intervallo di campionamento di 15 minuti. La misura di ogni parametro è ottenuta dalla media aritmetica dei (almeno) 900 campioni rilevati.
Nel caso di combustibile legna o cippato è richiesta anche la misura del contenuto idrico dei fumi tramite igrometro elettrico portatile.
Se il valore di CO (medio) è superiore a 1’000ppm il valore di rendimento di combustione NON è attendibile.
L’incertezza nel calcolo del Rendimento di combustione è pari a 2 punti percentuale.
Ora che è arrivata la norma tecnica per effettuare l’analisi di combustione degli apparecchi a BIOMASSA, ove previsto dalle disposizioni di legge sull’efficienza energetica, occorrerà iniziare ad effettuare tale misura.
La determinazione del rendimento di combustione, per come è stata scritta la norma tecnica è abbastanza dispendiosa in termini di tempo e di professionalità del tecnico, ma quest’ultimo aspetto NON ci spaventa, occorrerà tenerne conto nella determinazione del costo degli interventi.