Libretto degli impianti termici e della climatizzazione
Il 15 ottobre 2014 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzare i nuovi libretti di impianto e i nuovi modelli per il controllo di efficienza energetica per condizionatori e caldaie. …
Libretti di impianto per la climatizzazione
Il nuovo modello di libretto è unico per tutti gli impianti definiti “termici”, in particolare per gli impianti di qualsiasi potenza; per gli impianti utilizzanti generatori di qualsiasi tecnologia anche ad energia rinnovabile (pannelli solari, pompe di calore); per gli impianti destinati a qualsiasi servizio (ad esempio climatizzazione invernale/estiva).
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM10febb2014-Allegato_I.pdf
Per le stufe e i caminetti è obbligatorio compilare il libretto d’impianto e l’allegato II di tipo 1. Sono impianti termici.
http://www.anfus.org/libretto-impianto-stufe-caminetti
Dal 15 ottobre 2014 è in vigore con la Legge 10 il nuovo modello di “Libretto di impianto per la climatizzazione“. Nel controllo degli impianti termici sono inseriti anche i prodotti a pellet e a legna, quindi stufe, caminetti e caldaie.
È bene sapere che nel caso di impianti termici completamente nuovi, la compilazione del libretto deve essere effettuata dalla ditta installatrice all’atto della prima messa in servizio.
La frequenza della manutenzione obbligatoria con il controllo dell’efficienza energetica ed il relativo rapporto che deve essere fornito e sottoscritto dal tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08, è stabilita dalla legge nazionale DPR 74/2013 in questi termini
PERIODICITA’ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 10 kW E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 kW
Tipologia impianto Alimentazione Potenza termica (1) in Kw Cadenza controlli di efficienza energetica (anni) Rapporto controllo di efficienza energetica
Impianti con generatore di calore a fiamma alimentati a combustibile liquido o solido 10 < P < 100 2 Rapporto tipo 1
Molte Regioni hanno una propria disciplina per il controllo e l’esercizio degli impianti che installatori e manutentori e Responsabili d’impianto devono conoscere ed applicare.
Legge 49 (1990) e D.P.R. 412 (1993)
http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=libretti
Non spetta allo spazzacamino di dotare l’impianto termico, laddove interviene per la sua manutenzione ordinaria, del libretto d’impianto previsto dal DPR 74 del 2013
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/27/13G00114/sg
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114) (GU Serie Generale n.149 del 27-06-2013)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013
Art. 7
Controllo e manutenzione degli impianti termici
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- Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unita’ immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
- I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facolta’ delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono
una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
Allo spazzacamino spetta solo di compilare i moduli di cui alla norma UNI 10847 che poi caso mai vanno allegati al libretto d’impianto.
Appendice B
Appendice C
Nella provincia autonoma di Bolzano oltre al libretto d’impianto esiste il libretto dello spazzacamino
https://www.consumer.bz.it/it/lo-spazzacamino-alto-adige
Il libretto dello spazzacamino, in cui sono annotate tutte le puliture, le revisioni, i valori delle emissioni, eventuali incendi del camino ecc., è obbligatorio. Chi non lo possiede deve farne richiesta al proprio Comune di residenza.
Il libretto d’impianto secondo la UNI 10683
La norma UNI 10683 (1998 -2005-2012) – Generatori di calore alimentati a legna o altri combustibili solidi. Verifica, installazione, controllo e manutenzione
http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=1025
indica che il libretto d’impianto per l’impianti termici a legna, costituiti da stufe e da caminetti, deve essere fornito dall’installatore/costruttore dell’impianto.