Libretto degli impianti termici e della climatizzazione

 

Il primo Libretto d’Impianto è stato istituito dopo la legge 46 del 1990 sulla sicurezza degli impianti termici che all’epoca comprendevano esclusivamente quelli a gas e a gasolio; con il DPR 412 DEL 1993

e faceva il paio con il Libretto di Centrale  delle Centrali Termiche

 

 

 

https://www.regione.toscana.it/documents/10180/70872/Linee+guida+impianti+termici/7001fd96-d5a7-4f4f-8ea0-d0f65910dd46;jsessionid=A09DCC8C459C583996B23540B2915627.web-rt-as01-p1?version=1.0

 

DPR 26 agosto 1993, n. 412 (G. U. n.96 del 14/10/1993)

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA PROGETTAZIONE, L’INSTALLAZIONE, L’ESERCIZIO E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI AI FINI DEL CONTENIMENTO DEI CONSUMI DI ENERGIA, IN ATTUAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 4, DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10.

 

https://www.anit.it/wp-content/uploads/2015/03/DPR_412_93.pdf

Rettificato in base al contenuto del DPR 21/12/1999 n° 551

N.B. le variazioni al testo del DPR 412/93, contenute negli articoli dall’1 al 16 del DPR 21/12/99

n°551, sono evidenziate in neretto nel testo seguente; in coda si riportano gli artt. 17, 18 e 19 del

DPR 10/12/99 n° che costituiscono integrazione al DPR 412/93

  1. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW devono essere muniti di un “libretto di centrale” conforme all’allegato F al presente regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35 kW devono essere muniti di un “libretto di impianto” conforme all’allegato G al presente regolamento.

 

 

 

 

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412

Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. (GU Serie Generale n.242 del 14-10-1993 – Suppl. Ordinario n. 96)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1993.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/10/14/093G0451/sg

Allegato G

file:///C:/Users/Alberto/Downloads/093G045100700010110001.pdf

 


Libretto degli impianti termici e della climatizzazione

libretto Venetolibretto Lombardia

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di Conformità:
Dichiarazione-di-conformita

 

 

 

 

 

 

Rapporto di Controllo:

RE 1B

 

 

 

 

 

 

 

Il 15 ottobre 2014 è entrato in vigore l’obbligo di utilizzare i nuovi libretti di impianto e i nuovi modelli per il controllo di efficienza energetica per condizionatori e caldaie. …

http://quifinanza.it/tasse/ottobre-obbligatori-nuovi-libretti-caldaie-impianti-termici-come-fare-norme/3291

Libretti di impianto per la climatizzazione

Il nuovo modello di libretto è unico per tutti gli impianti definiti “termici”, in particolare per gli impianti di qualsiasi potenza; per gli impianti utilizzanti generatori di qualsiasi tecnologia anche ad energia rinnovabile (pannelli solari, pompe di calore); per gli impianti destinati a qualsiasi servizio (ad esempio climatizzazione invernale/estiva).

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/normativa/DM10febb2014-Allegato_I.pdf

 

 

 

 

Impianto termico

https://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=7324

 

DPR 74 DEL 16 APRILE 2013

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/27/13G00114/sg 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114) (GU Serie Generale n.149 del 27-06-2013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013

 

Art. 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

  1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che puo’ delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non e’ consentita nel caso di singole unita’ immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di piu’ impianti termici, puo’ essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attivita’ degli impianti.
  2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non puo’ essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinche’ il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia e’ fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilita’ degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
  3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. L’atto di assunzione di responsabilita’ da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell’articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.
  4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
  5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l’organismo da loro eventualmente delegato:
  6. a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
  7. b) della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
  8. c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonche’ le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarita’ dell’impianto.
  9. Il terzo responsabile non puo’ delegare ad altri le responsabilita’ assunte e puo’ ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune attivita’ di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attivita’ di manutenzione, e la propria diretta responsabilita’ ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile.
  10. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e’ incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le societa’ a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualita’ di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantita’ di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformita’ alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
  11. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attivita’ di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

 

Note all’art. 6:

– Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 (Riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici), e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.

– Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O..

– Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154.

 

Controllo e manutenzione degli impianti termici

  1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
  2. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
  3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili ne’ reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicita’ prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
  4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilita’, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
  5. a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
  6. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unita’ immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
  7. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facolta’ delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

 

Ispezioni sugli impianti termici

  1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorita’ competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza.
  2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza

energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

  1. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all’articolo 7, comma 5.
  2. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile e’ ritenuto sostitutivo dell’ispezione.
  3. In caso di affidamento a organismi esterni delle attivita’ di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all’Allegato C del presente decreto.
  4. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, l’Unita’ tecnica per l’efficienza energetica dell’Enea (ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ alle autorita’ competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attivita’ di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente articolo.
  5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell’ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalita’ per l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.
  6. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l’organismo incaricato provvedono all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessita’, si attivano presso i responsabili degli impianti affinche’ questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.
  7. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorita’:
  8. a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticita’;
  9. b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianita’ superiore a 15 anni;
  10. c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
  11. d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
  12. e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
  13. f) gli impianti, di cui all’articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell’efficienza energetica risulti la non riconducibilita’ a rendimenti superiori a quelli fissati nell’Allegato B del presente decreto.
  14. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio. La relazione e’ aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica e’ fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell’anno successivo.

Note all’art. 9:

– Si riporta l’art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n 192 del 2005:

“Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali.

  1. (Omissis).
  2. Le autorita’ competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l’integrazione di questa attivita’ nel sistema delle ispezioni degli impianti all’interno degli edifici previsto all’art. 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi’ da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita’, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all’art. 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialita’, trasparenza, pubblicita’, omogeneita’ territoriale e sono finalizzate a:
  3. a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
  4. c) rispettare quanto prescritto all’art. 7;
  5. d) monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche.”.

– Si riporta l’art. 4 del citato decreto legislativo n. 115 del 2008: “Art. 4. Funzioni di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica

  1. L’ENEA svolge le funzioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito denominata: «Unita’ per l’efficienza energetica», senza nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. L’Unita’ per l’efficienza energetica opera secondo un proprio piano di attivita’, approvato congiuntamente a quelli di cui all’art. 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L’ENEA provvede alla redazione di tale piano di attivita’ sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreche’ ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l’efficienza energetica.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’ENEA e previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l’effettivita’ delle funzioni dell’Unita’ per l’efficienza energetica.
  4. L’Unita’ per l’efficienza energetica svolge le seguenti funzioni:
  5. a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini del controllo generale e della supervisione dell’attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto;
  6. b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini delle specifiche attivita’ di cui all’art. 5;
  7. c) predispone, in conformita’ a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2. In tale ambito, definisce altresi’ metodologie specifiche per l’attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, approvate con le modalita’ di cui all’art. 3, comma 2, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette;
  8. d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di cui al presente decreto;
  9. e) assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni, l’informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonche’ sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell’efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformita’ a quanto previsto dall’art.18.”

 


 

Per le stufe e i caminetti da riscaldamento è  obbligatorio compilare il libretto d’impianto e l’allegato II di tipo 1.
Sono impianti termici.

http://www.anfus.org/libretto-impianto-stufe-caminetti

Dal 15 ottobre 2014 è  in vigore con la Legge 10 il nuovo modello di “Libretto di impianto per la climatizzazione“.  Nel controllo degli impianti termici sono inseriti anche i prodotti a pellet e a legna, quindi stufe, caminetti e caldaie.

È bene sapere che nel caso di impianti termici completamente nuovi, la compilazione del libretto deve essere effettuata dalla ditta installatrice all’atto della prima messa in servizio.

La frequenza della manutenzione obbligatoria con il controllo dell’efficienza energetica  ed il relativo rapporto che deve essere fornito e sottoscritto dal tecnico abilitato ai sensi del DM 37/08, è stabilita dalla legge nazionale DPR 74/2013 in questi termini

PERIODICITA’ DEI CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA SU IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE DI POTENZA TERMICA UTILE MAGGIORI DI 10 kW E SU IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA DI POTENZA TERMICA UTILE NOMINALE MAGGIORE DI 12 kW

Tipologia impianto   Alimentazione         Potenza termica (1) in Kw Cadenza controlli di efficienza energetica (anni)      Rapporto controllo di efficienza energetica

Impianti con generatore di calore a fiamma        alimentati a combustibile liquido o solido           10 < P < 100      2         Rapporto tipo 1

Molte Regioni hanno una propria disciplina per il controllo e l’esercizio degli impianti che installatori e manutentori e Responsabili d’impianto devono conoscere ed applicare.

 

Legge 49 (1990) e D.P.R. 412 (1993)

http://www.cti2000.it/index.php?controller=sezioni&action=libretti

 


 

Non spetta allo spazzacamino, dotare l’impianto termico, laddove interviene per la sua manutenzione ordinaria, del libretto d’impianto previsto dal DPR 74 del 2013

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/27/13G00114/sg

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114) (GU Serie Generale n.149 del 27-06-2013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013

Art. 7

Controllo e manutenzione degli impianti termici

  1. Gli impianti termici per la climatizzazione  o  produzione  di acqua calda  sanitaria  devono  essere  muniti  di  un  “Libretto  di impianto  per  la  climatizzazione”.  In  caso  di  trasferimento   a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unita’ immobiliare  i  libretti di impianto devono essere consegnati  all’avente  causa,  debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
  2. I modelli dei libretti di impianto di cui al  comma  5  e  dei rapporti di efficienza energetica di cui  all’articolo  8,  comma  3, nelle versioni  o  configurazioni  relative  alle  diverse  tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e  caratterizzati  da  una numerazione progressiva che li identifica, con decreto  del  Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando  la facolta’ delle Regioni e Province  autonome  di  apportare  ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica  prevedono

una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i  possibili interventi atti a migliorare il rendimento  energetico  dell’impianto in modo economicamente conveniente.

 

Allo spazzacamino spetta solo di compilare i moduli di cui alla norma UNI  10847 che poi caso mai vanno allegati al libretto d’impianto.

UNI 10847 (2000 – 2017) – Manutenzione canne fumarie di stufe, caldaie, forni e focolari vari a combustibili solidi e liquidi

Appendice B

 

 

 

 

 

 

Appendice C

 

 

 

 

 

 

DPR 74 DEL 16 APRILE 2013

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/27/13G00114/sg 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114) (GU Serie Generale n.149 del 27-06-2013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013

 

Art. 6

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

  1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che puo’ delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non e’ consentita nel caso di singole unita’ immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di piu’ impianti termici, puo’ essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attivita’ degli impianti.
  2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non puo’ essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinche’ il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia e’ fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilita’ degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
  3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. L’atto di assunzione di responsabilita’ da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell’articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.
  4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
  5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l’organismo da loro eventualmente delegato:
  6. a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
  7. b) della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
  8. c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonche’ le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarita’ dell’impianto.
  9. Il terzo responsabile non puo’ delegare ad altri le responsabilita’ assunte e puo’ ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune attivita’ di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attivita’ di manutenzione, e la propria diretta responsabilita’ ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile.
  10. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e’ incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le societa’ a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualita’ di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantita’ di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformita’ alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
  11. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attivita’ di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

 

Note all’art. 6:

– Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 (Riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici), e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.

– Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O..

– Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154.

 

Controllo e manutenzione degli impianti termici

  1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
  2. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
  3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili ne’ reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicita’ prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
  4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilita’, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
  5. a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
  6. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unita’ immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
  7. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facolta’ delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

 

Ispezioni sugli impianti termici

  1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorita’ competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza.
  2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza

energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

  1. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all’articolo 7, comma 5.
  2. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile e’ ritenuto sostitutivo dell’ispezione.
  3. In caso di affidamento a organismi esterni delle attivita’ di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all’Allegato C del presente decreto.
  4. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, l’Unita’ tecnica per l’efficienza energetica dell’Enea (ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ alle autorita’ competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attivita’ di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente articolo.
  5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell’ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalita’ per l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.
  6. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l’organismo incaricato provvedono all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessita’, si attivano presso i responsabili degli impianti affinche’ questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.
  7. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorita’:
  8. a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticita’;
  9. b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianita’ superiore a 15 anni;
  10. c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
  11. d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
  12. e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
  13. f) gli impianti, di cui all’articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell’efficienza energetica risulti la non riconducibilita’ a rendimenti superiori a quelli fissati nell’Allegato B del presente decreto.
  14. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio. La relazione e’ aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica e’ fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell’anno successivo.

Note all’art. 9:

– Si riporta l’art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n 192 del 2005:

“Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali.

  1. (Omissis).
  2. Le autorita’ competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l’integrazione di questa attivita’ nel sistema delle ispezioni degli impianti all’interno degli edifici previsto all’art. 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi’ da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita’, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all’art. 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialita’, trasparenza, pubblicita’, omogeneita’ territoriale e sono finalizzate a:
  3. a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
  4. c) rispettare quanto prescritto all’art. 7;
  5. d) monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche.”.

– Si riporta l’art. 4 del citato decreto legislativo n. 115 del 2008: “Art. 4. Funzioni di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica

  1. L’ENEA svolge le funzioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito denominata: «Unita’ per l’efficienza energetica», senza nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. L’Unita’ per l’efficienza energetica opera secondo un proprio piano di attivita’, approvato congiuntamente a quelli di cui all’art. 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L’ENEA provvede alla redazione di tale piano di attivita’ sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreche’ ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l’efficienza energetica.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’ENEA e previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l’effettivita’ delle funzioni dell’Unita’ per l’efficienza energetica.
  4. L’Unita’ per l’efficienza energetica svolge le seguenti funzioni:
  5. a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini del controllo generale e della supervisione dell’attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto;
  6. b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini delle specifiche attivita’ di cui all’art. 5;
  7. c) predispone, in conformita’ a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2. In tale ambito, definisce altresi’ metodologie specifiche per l’attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, approvate con le modalita’ di cui all’art. 3, comma 2, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette;
  8. d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di cui al presente decreto;
  9. e) assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni, l’informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonche’ sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell’efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformita’ a quanto previsto dall’art.18.”

 


 

 


 

Nella provincia autonoma di Bolzano oltre al libretto d’impianto esiste il libretto dello spazzacamino

https://www.consumer.bz.it/it/lo-spazzacamino-alto-adige

Il libretto dello spazzacamino, in cui sono annotate tutte le puliture, le revisioni, i valori delle emissioni, eventuali incendi del camino ecc., è obbligatorio. Chi non lo possiede deve farne richiesta al proprio Comune di residenza.


Il libretto d’impianto secondo la UNI 10683

La norma UNI 10683 (1998 -2005-2012-2022) – Generatori di calore alimentati a legna o altri combustibili solidi. Verifica, installazione, controllo e manutenzione

http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=1025

indica che il libretto d’impianto per l’impianti termici a legna, costituiti da stufe e da caminetti, deve essere fornito dall’installatore/costruttore dell’impianto.

 


Regione Piemonte

 

Il libretto d’impianto / Compilazione e sanzioni

Regione Piemonte

22/06/2018

https://www.oato.it/2018/06/22/il-libretto-dimpianto-compilazione-e-sanzioni/

 

Un nuovo strumento da aggiungere alla cassetta degli attrezzi!

Il nuovo libretto d’impianto: compilazione, responsabilità e sanzioni è uno degli incontri previsti questo autunno all’interno del ciclo Pillole tecniche per l’architetto che approfondirà le normative inerenti, il DPR 74/2013, il DM 10/02/14, e la Legge Regionale n.16 del 2017 che introduce sanzioni in caso di mancata o scorretta compilazione. Il certificatore energetico nella redazione degli Attestati di Prestazione Energetica deve acquisire tale documento e verificarne il corretto aggiornamento.

 

Cos’è il libretto d’impianto e quando deve essere compilato?

Il libretto è una sorta di “carta d’identità” dell’impianto termico, sul quale devono essere indicate tutte le informazioni che lo riguardano, come ad esempio le sue caratteristiche, i componenti installati, gli interventi effettuati su di esso, ecc. Introdotto dal DPR 74/2013, il modello da utilizzare è quello previsto dal DM del 10/02/14, che sostituisce i modelli precedenti ed è obbligatorio dal 15 ottobre 2014. Nel dettaglio, il libretto d’impianto si compila e si aggiorna in presenza di impianti e/o apparecchi di riscaldamento e/o condizionamento, al servizio di edifici residenziali, scuole, ospedali, caserme, palestre, ecc., oppure destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali, uffici pubblici o privati.

 

Chi è responsabile della compilazione e dell’aggiornamento del libretto?

Per i nuovi impianti la compilazione compete all’installatore. Per gli impianti esistenti la compilazione del nuovo libretto è a cura del responsabile dell’impianto o del manutentore. L’architetto può offrire un aiuto al responsabile dell’impianto verificandone la corretta compilazione.

 

Chi è il responsabile dell’impianto?

l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;

il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;

l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio;

il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

Quando si deve compilare il nuovo libretto di impianto?

Per gli impianti esistenti, la compilazione del nuovo libretto avviene in occasione dei controlli periodici di efficienza energetica previsti dal DPR n. 74/2013 o di interventi su chiamata di manutentori o installatori. Per i nuovi impianti, viene compilato dalla ditta installatrice e consegnato al responsabile dell’impianto contestualmente alla fornitura dello stesso.

 

Esistono differenze a livello regionale?

Nel 2017 con la legge regionale n.16, la Regione Piemonte ha introdotto le sanzioni per l’assenza o la non corretta compilazione del documento. Le sanzioni possono colpire il responsabile dell’impianto, il manutentore e l’installatore. Il libretto d’impianto infine va allegato all’attestato di prestazione energetica (APE). La Regione Piemonte ha anche istituito il CIT, il Catasto Impianti Termici, con l’obiettivo di organizzare in modo unitario i dati relativi agli impianti termici e di favorire l’attività di ispezione sugli impianti stessi in tutto il territorio regionale.

 


Regione del Veneto

Compilazione del libretto di impianto e del RCEE

(riservato esclusivamente alle ditte iscritte alla c.c.i.a.)

Regione del Veneto

https://www.regione.veneto.it/web/energia/compilazione-libretto-di-impianto

 

La compilazione del Libretto di impianto di climatizzazione e del Rapporto di controllo di efficienza energetica “RCEE” deve essere effettuata esclusivamente dall’installatore, dal manutentore o dal Terzo responsabile abilitati ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n.37.

Dal link di seguito evidenziato i soggetti sopra individuati devono accedere a CIRCE (Catasto Impianti e Rapporti di Controllo di Efficienza energetica) sistema telematico per la registrazione e gestione dei Libretti degli impianti termici e dei Rapporti di controllo di efficienza energetica, istituito con la D.G.R.V. n. 2569 del 23 dicembre 2014.


Regione Lombardia

Quando è obbligatorio il libretto d’impianto

12/11/2021

da Gualtiero Fiorina (CNA)

https://www.cnavarese.it/impianti/catasto-impianti-termici-sanzioni/

Il libretto è obbligatorio per tutti gli impianti termici civili a combustione di potenza superiore ai 5 kW e per le pompe di calore di potenza maggiore o uguale ai 12 kW. Deve essere rilasciato dall’installatore in sede di nuova installazione e deve essere mantenuto aggiornato in caso di ampliamenti, modifiche, ecc.

Per gli impianti esistenti che ne siano privi l’obbligo ricade sul manutentore in occasione del primo intervento utile

 

Il Libretto d’Impianto

https://www.curit.it/il-libretto-d-impianto

Il libretto di impianto è elaborato sulla base di un unico modello modulare, dando la possibilità al soggetto che lo assembla di riprendere solo le schede riferite agli effettivi componenti dell’impianto termico. Pertanto potranno non essere presenti tutte le schede che compongono l’impianto, ma solo quelle pertinenti alla tipologia di impianto installata.

Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, sia esistenti che di nuova installazione, rientranti nell’ambito di applicazione della D.G.R. X/3965 del 2015, compresi pertanto quelli alimentati a biomassa, le sottostazioni di teleriscaldamento, gli impianti di climatizzazione estiva (con potenza termica >12 kW).

I vecchi libretti “di impianto” e “di centrale” non devono essere più aggiornati, ma conservati nel nuovo libretto come “memoria storica”. Tuttavia risulta obbligatorio compilare almeno le seguenti sezioni del libretto di impianto:

1 – Scheda identificativa dell’impianto

2 – Trattamento acqua (in caso non vi sia presenza di circuiti di distribuzione con fluidi da trattare, la scheda va comunque compilata indicando questa particolare condizione, come da istruzioni tecniche per la compilazione)

4 – Generatori (è obbligatoria l’indicazione di almeno un generatore)

5 – Sistemi di regolazione e contabilizzazione (in caso non vi sia presenza di sistemi di contabilizzazione/telelettura, la scheda va comunque compilata indicando questa particolare condizione, come da istruzioni tecniche per la compilazione)

6 – Sistemi di distribuzione

7 – Sistema di emissione

Le sezioni 3 (Nomina del terzo responsabile), 8 (Sistema di accumulo), 9 (Altri componenti dell’impianto) e 10 (Impianto di ventilazione meccanica controllata) del libretto di impianto vanno compilate solo in presenza delle condizioni che ne giustifichino la compilazione o delle specifiche componenti di impianto.

La compilazione delle schede 1, 2, 4, 5, 6 e 7 del libretto di impianto comporta, in occasione dell’inserimento dei relativi dati sul catasto CURIT, la compilazione o l’aggiornamento delle seguenti schede:

Dati tecnici

Generatori

Ubicazione

Trattamento acqua

Regolazione e contabilizzazione

Sistemi di distribuzione

La compilazione iniziale, comprensiva dei risultati della prima verifica, deve essere effettuata a cura della impresa installatrice all’atto della prima messa in servizio; per gli impianti già esistenti e mancanti del libretto di impianto, la compilazione iniziale deve essere effettuata dall’eventuale terzo responsabile o dal manutentore a supporto del responsabile di impianto.

Dovrà essere compilato un unico libretto di impianto anche in presenza di più tipologie di impianto purché queste afferiscano allo stesso sistema di distribuzione.

Per ogni libretto di impianto compilato dovrà essere applicata sul generatore principale una corrispondente Targa Impianto.

Il modello di libretto di impianto approvato da Regione Lombardia contiene alcuni elementi aggiuntivi rispetto al modello ministeriale. Di seguito sono riportati i più significativi:

la targa dell’impianto;

i dati catastali dell’edificio in cui è ubicato l’impianto termico;

riferimenti all’attestato di prestazione energetica (ACE/APE) eventualmente presente;

il punto di riconsegna del combustibile (esempio: il codice identificativo del contatore del gas);

il punto di riconsegna dell’energia elettrica (esempio: il codice identificativo del contatore dell’energia elettrica) per gli impianti che la usano come principale alimentazione del generatore.

Al fine di agevolare l’installatore/ manutentore nella compilazione del libretto, il proprietario/il responsabile dell’impianto deve mettere a disposizione:

i dati catastali dell’edificio, che possono essere recuperati sul rogito o sul contratto d’affitto dell’abitazione o eventualmente richiesti, se non noti, all’Agenzia delle Entrate, anche attraverso il sistema online dedicato. È utile segnalare che i dati catastali sono informazioni che ciascun utente di un distributore di energia (che si tratti di gas o energia elettrica) deve già da alcuni anni comunicare a norma di legge;

l’eventuale attestato di prestazione energetica (ACE/APE);

l’eventuale codice di registrazione al Registro Sonde geotermiche (RSG);

il punto di riconsegna del combustibile, se distribuito tramite rete – PDR (dato presente in bolletta);

il punto di riconsegna dell’energia elettrica, in caso di presenza di pompe di calore o gruppi frigo – POD (dato presente in bolletta);

l’eventuale codice pratica del sistema MUTA-FER (procedure autorizzative per impianti che utilizzano fonti energetiche rinnovabili);

i dati dei consumi energetici (eventualmente presi dalle bollette);

i libretti d’uso o documentazione dei vari sistemi presenti (trattamento delle acque, pannelli solari installati, ed eventuali altri elementi di cui si compone l’impianto).

 


Regione Emilia Romagna

CRITER

Catasto regionale impianti termici Regione Emilia-Romagna

https://energia.regione.emilia-romagna.it/criter/allegati/Guidaoperativa_librettodiimpianto_REV_02.pdf

https://energia.regione.emilia-romagna.it/criter/allegati/LibrettoimpiantoRegioneEmiliaRomagnaversioneperlastampa.pdf

https://energia.regione.emilia-romagna.it/criter/allegati/modello-di-libretto-di-impianto-regione-emilia-romagna

 


 

Il libretto d’impianto non lo deve fare lo spazzacamino ma l’installatore e il manutentore straordinario; lo spazzacamino lo deve solo compilare o allegarvi il suo rapporto tecnico di manutenzione e nelle regioni che lo ammettono come la Lombardia, deve comunicarlo al catasto degli impianti come operatore abilitato.

 

Delibera della Giunta regionale lombarda n. 5360/2021

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAvviso/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/impianti-termici-edilizia-sostenibile-e-certificazione-energetica/nuove-disposizioni-impianti-termici-a-biomassa-legnosa/nuove-disposizioni-impianti-termici-a-biomassa-legnosa

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/dbe088a5-458c-45cf-9fc7-da0cbbbd7f96/Allegato+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dbe088a5-458c-45cf-9fc7-da0cbbbd7f96-ofBk8Z5

 

  1. Gli impianti che non rispettano i requisiti previsti e che non rientrano nei casi di esclusione di cui al punto 3 o in quelli di deroga sopra citati, devono essere disattivati. Non sono soggetti all’obbligo di disattivazione i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10 kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi e non per l’abituale riscaldamento. È comunque necessario che il Responsabile dell’impianto indichi sul libretto di cui al punto 7, lettera a), l’ipotesi in cui ricade l’impianto (deroga o disattivazione o uso saltuario). In caso di disattivazione, il Responsabile dell’impianto è tenuto a trasmettere all’Autorità competente la dichiarazione riportante le modalità di disattivazione, secondo quanto riportato sul portale internet del Curit.
  2. Sono altresì esclusi dall’obbligo di disattivazione gli impianti storici, collocati in edifici soggetti a tutela secondo le disposizioni contenute nel d.lgs. 42/2014 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”). Il loro uso non può comunque assolvere, in modo esclusivo, al fabbisogno di riscaldamento dell’edificio.

 

16 Manutenzione e controllo

  1. Gli impianti termici in esercizio che non sono mai stati oggetto di controllo da parte di un operatore abilitato, come previsto al punto 16.1, o che, in ogni caso, non sono registrati nel CURIT, devono essere sottoposti al controllo e all’eventuale manutenzione da parte di un operatore abilitato entro il 31.7.2023, indipendentemente dalla conformità degli impianti stessi alle disposizioni vigenti. Il responsabile dell’impianto termico che non provvede a far eseguire il suddetto controllo entro la scadenza di cui sopra e, successivamente, con la periodicità di cui al punto 16.2, è soggetto alla sanzione indicata all’art. 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005.
  2. Tutti i manutentori ed installatori che operano nel territorio di Regione Lombardia sono tenuti al rispetto delle presenti disposizioni per ottemperare alle quali è necessario registrarsi al CURIT e mantenere aggiornati i dati della propria registrazione. Ogni modifica ed aggiornamento delle informazioni richieste devono essere aggiornate entro 30 giorni dalla variazione. …

 

18 Pulizia della canna fumaria

  1. La manutenzione ordinaria della canna fumaria, ovvero la semplice pulizia, può essere eseguita da imprese non abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 purché iscritte presso la CCIAA con codice ATECO 81.22.02 – “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali”.
  2. Al fine di ridurre le emissioni nocive (dovute all’eccessivo spessore della fuliggine) e di evitare i rischi di incendio, si raccomanda la pulizia del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione almeno una volta all’anno oppure ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata; tale pulizia deve comunque essere eseguita prima di ogni intervento per il controllo dell’efficienza energetica ed eventuale manutenzione dell’impianto.
  3. Al termine dell’attività di manutenzione ordinaria della canna fumaria, il manutentore deve redigere e sottoscrivere uno specifico rapporto di avvenuta manutenzione ordinaria, redatto secondo le modalità definite da Regione Lombardia, con decreto del dirigente competente per materia. Una copia del Rapporto è rilasciata al Responsabile dell’impianto, che lo allega al libretto d’impianto; una copia è conservata a cura del manutentore per un periodo non inferiore a 5 anni, per eventuali verifiche da parte delle Autorità competenti. In ogni caso il Rapporto redatto deve essere registrato nel CURIT, o consegnato al CAIT per la successiva registrazione nel CURIT, entro la fine del mese successivo alla data di manutenzione.
  4. L’impresa che effettua la manutenzione ordinaria della canna fumaria e che non provvede ad inviare il Rapporto di cui sopra al Curit è soggetto alla sanzione di cui all’art. 27, comma 2, della l.r. 24/2006.
  5. Il prodotto della pulizia dei condotti fumari degli impianti a biomassa è un rifiuto speciale (codice Classificazione Europea dei Rifiuto 06.13.05) ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. F) del d.lgs. 152/2006 e deve essere smaltito a cura del manutentore presso gli impianti autorizzati. Lo smaltimento dei suddetti rifiuti con modalità non previste dal d.lgs. 152/2006 è punito secondo quanto previsto dal decreto legislativo medesimo.

 

Cosa significa questo articolo della delibera regionale lombarda

https://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/dbe088a5-458c-45cf-9fc7-da0cbbbd7f96/Allegato+1.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-dbe088a5-458c-45cf-9fc7-da0cbbbd7f96-ofBk8Z5

 

18 Pulizia della canna fumaria

  1. La manutenzione ordinaria della canna fumaria, ovvero la semplice pulizia, può essere eseguita da imprese non abilitate ai sensi del d.m. 37/2008 purché iscritte presso la CCIAA con codice ATECO 81.22.02 – “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali”.

Significa semplicemente che la pulizia dell’impianto fumario è considerata manutenzione ordinaria e che non richiede l’abilitazione al DM 37/8 che abilita alla installazione/costruzione e alla manutenzione straordinaria degli impianti termici.

La manutenzione ordinaria non richiede alcuna abilitazione da parte del DM 37 ma richiede l’abilitazione della CCIAA all’attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali con codice ATECO 81.22.02; in questo ambito lo spazzacamino ha la sua competenza storica e universale, dal Giappone agl USA.

Attività che gli va riconosciuta, che lo valorizza e che va valorizzata dalle leggi, dalle norme, dagli enti pubblici, dal mercato e dalle varie associazioni professionali e sindacali.

Lo spazzacamino non è il servo sciocco del fumista!