Dichiarazione di conformità per gli impianti termici: anche per le stufe e i caminetti

La dichiarazione di conformità dell’impianto (DM 37-08)

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Sulla Gazzetta Ufficiale n° 61 del 12 marzo 2008, è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n° 37, in materia di “attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”.

Nonostante si tratti di un decreto emanato nel 2008, purtroppo ancora oggi capita che spesso gli installatori di focolari o stufe si dimentichino della sua esistenza.

Il DM 37-08 impone, a tutti gli installatori, il conseguimento delle abilitazioni riferite alle prescrizioni previste alla lettera C, comma 2, articolo 1 della norma stessa, specificamente per gli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, di ventilazione ed aerazione dei locali.

Le ditte installatrici si devono rivolgere alla propria Camera di Commercio al fine di comprendere, a seconda delle abilitazioni già conseguite e della specifica posizione professionale in essere, come poter ottenere la lettera C.

L’articolo 4 del DM 37-08 indica quali siano i requisiti tecnico-professionali validi per ottenere l’abilitazione:

  1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:

diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta;

diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di un anno;

titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) è di due anni;

prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1.

  1. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore a quattro anni.

Una volta ottenuta l’abilitazione richiesta dal DM 37/08, ad ogni installazione di stufa/camino eseguita, dovrà essere rilasciata apposita documentazione, corredata di schemi installativi e opportuna dichiarazione di conformità.

L’articolo 6 del decreto evidenzia le responsabilità dell’installatore:

Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.

L’articolo 7 fornisce invece alcuni chiarimenti in merito alla certificazione di impianti nuovi o parzialmente eseguiti:

  1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all’articolo 5.
  1. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.
  1. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, è espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.
  1. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non installatrici di cui all’articolo 3, comma 3, secondo il modello di cui all’allegato II del presente decreto.
  1. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può essere modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
  1. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista dal presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale atto è sostituito – per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Tale obbligo costituisce un termine imprescindibile per lo svolgimento delle attività di installazione di qualunque impianto in edifici pubblici o privati, compreso quello relativo ai prodotti a combustione solida. Pertanto prima di affidarvi ad un’impresa per installare il vostro camino o stufa, accertatevi che la stessa abbia i requisiti necessari a rilasciarvi la certificazione dell’impianto al termine di tutti i lavori.

 


 

Istallazione apparecchi a combustibile solido sotto i 35 kW: norma UNI 10683 , dice che occorre la dichiarazione di conformità secondo DM 37/08

È necessaria l’abilitazione DM 37/08, lettera c)

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, con nota del 24-02-2010, ha precisato che i caminetti, le stufe a legna e/o pellet,ecc. sono da considerare “ impianti termici” e di fatto li assimila agli impianti di riscaldamento a gas relativamente ai requisiti di sicurezza, perciò la loro installazione rientra a tutti gli effetti nel DM 37/08.

Il Ministero infatti scrive:

“…… chiarimenti in merito alla giusta applicazione del DM 37/08 con riferimento

all’attività di installazione di caminetti e stufe.

Innanzi tutto occorre specificare che per “impianto termico” per riscaldamento, ai fini del sopracitato DM, si intende il complesso di prodotti formato generalmente da un generatore di calore, da un condotto per lo smaltimento dei fumi, ove generati, sistema di aerazione e ventilazione, eventualmente uno o più sistemi per la distribuzione di calore…………………Quanto premesso, “l’impianto termico” di riscaldamento, qualunque ne sia la potenzialità, entra nella classifica di cui al DM 37/08, articolo 1. comma 2 lettera c).

Perciò, sia la costruzione delle canne fumarie, sia l’installazione di caminetti,stufe

ecc, deve essere fatta da imprese iscritte alla CCIA come da DM 37/08, articolo1. comma 2 lettera c), (anche se con le opportune limitazioni). In particolare le canne fumarie devono essere progettate e avere la dichiarazione di conformità anche quando non hanno ancora l’apparecchio allacciato in quanto parti di impianto termico ( vedi DM 37/07 allegato 1- legenda: punto7).

La seconda risoluzione Ministeriale del 17/01/2011 conferma, richiamando la precedente nota di cui sopra, che l’istallazione di stufe, caminetti e canne fumarie non solo rientra nelle more del DM 37/2008, ma sottolinea come la stessa attività già rientrasse pure nella regolamentazione della L. 46/1990 (il DM 37 avrebbe solo chiarito meglio le attività che rientrano tra gli “impianti termici di riscaldamento”).

Il decreto legge 4 giugno 2013 n.63 all’art.17 dice ” qualificazione degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili”.


Dico e Diri – Dichiarazione o certificazione di conformità e dichiarazione o certificazione di rispondenza degli impianti