Abuso normativo nella nuova norma UNI 10847 del 2017

Abuso normativo nella nuova norma UNI 10847 del 2017

Tutte le anomalie e i difetti della UNI 10783

1) si arroga facoltà che non sono proprie dell’ente normatore UNI come quella di stabilire chi può e non può fare certe operazioni perché competente o incompetente; facoltà che è esclusiva degli enti e delle istituzioni civili e politiche;

2) discrimina tra gli operatori con distinzioni inesistenti e spregiative che danneggiano gravemente una parte di loro;

3) causa una concorrenza sleale tra operatori a favore degli spazzacamini fumisti e a sfavore degli spazzacamini che non fanno i fumisti, a cui si vorrebbe imporre il divieto di fare quello che hanno sempre fatto e che vengono persino privati del loro nome storico ossia quello di “spazzacamini”;

4) promuove il conflitto d’interesse a danno dell’utenza e della comunità poiché a controllare gli impianti fumari non saranno “altri” dagli installatori degli impianti e quindi terzi con una loro precisa e distinta responsabilità, ma gli installatori stessi che tenderanno perciò a nascondere le pecche dei loro impianti a danno dell’utenza e della comunità;

5) promuove una distinzione ingannevole tra operatori abilitati al DM 37 i fumisti/spazzacamini e operatori non rientranti in questo DM che poi sono gli spazzacamini che non fanno i fumisti; affermando che i primi, avendo l’abilitazione al DM 37 come fumisti (poiché il DM 37 non è abilitante dell’attività dello spazzacamino), sarebbero più competenti e affidabili degli altri; ipotesi del tutto falsa poiché i fumisti abilitati al DM37 non hanno sostenuto alcun esame che comprovi la loro migliore competenza come spazzacamini. Il fatto di fare un pò di tutto (e gli spazzacamini e i fumisti), in genere è indice di minor specializzazione e competenza;

6) promuove tendenze professionali ibride in netto contrasto con quelle europee e che non vanno nell’interesse del mercato, della libera concorrenza e della professionalità;

7) promuove tendenze monopolistiche e accentrative di alcune categorie.

 


In questa demenziale norma UNI, allo spazzacamino hanno tolto persino il nome, le sue naturali funzioni professionali e di mestiere, degradandolo ad un anonimo operatore senza alcun’altra specifica, privato non solo del titolo professionale del mestiere che gli è proprio ma persino della possibilità di lavorare attraverso dei demenziali divieti introdotti da questa normativa assurda.

 

Ascoltando la lezione di Piero Bonello socio storico dell’ANFUS in quanto fumista produttore di canali da fumo e avvocato.

https://www.anfus.org/courses/10847/lesson/corso-uni-108472017/

ho scoperto solo in questi ultimi giorni chi è e chi sono i responsabili delle assurdità della nuova UNI 10847 del 2017, non avrei mai creduto che i responsabili potessero essere proprio loro, quelli che avrebbero dovuto promuovere e tutelare la categoria degli spazzacamini, una vergogna grande .

Le demenzialità di Piero Bonello nella stesura della nuova versione della norma UNI 10847 del 2017 e le responsabilità dell’ANFUS e dell’UNI nell’aver accettato e promulgato questa nuova versione della norma che viola numerosi diritti professionali e leggi in materia di lavoro e di concorrenza.

Piero Bonello è stato il coordinatore del GL UNI (gruppo di lavoro normativo) della norma in questione che ha scritto la norma, il responsabile sono IO, sono IO che ho voluto che fosse introdotta la discriminazione tra lo Spazzacamino e l’Operatore.

https://drive.google.com/file/d/1nqz-RjCUPo8KWfUkzxEn3pxCPD8K2n0W/view?usp=sharing

 


Il DM 37 del 2008 nei suoi articoli tratta della installazione degli impianti e all’art. 10 tratta della manutenzione ma solo come ordinaria e non straordinaria.

Per trovare un accenno alla manutenzione straordinaria bisogna andare negli allegati che sono stati modificati dal DM del 19 maggio 2010 dove la manutenzione straordinaria è trattata come una forma parziale di installazione/reinstallazione di parti dell’impianto e nulla ha a che vedere con la manutenzione ordinaria dell’impianto.

Il DM 37 del 2008 e il successivo DM del 19 maggio 2010 (che ha modificato gli allegati e dove si tratta della manutenzione straordinaria specificandone la qualificazione) nulla dicono in merito ai requisiti che deve avere l’operatore che svolge la mansione della manutenzione ordinaria.

Quindi, questi due DM non escludono a chichessia come ad esempio lo spazzacamino che tradizionalmente da secoli è colui che espleta la manutenzione ordinaria sul lato fumi degli impianti termici (con qualsiasi combustibile e sia in Italia che in Europa) la possibilità di esercitare appieno la sua professione naturale e storica.

Quello che emerge, non solo da questi DM ma da tutta la legislazione connessa, è solo una carenza legislativa in merito alla qualificazione professionale di chi effettua la manutenzione ordinaria dell’impianto o di parte di esso, come nel caso degli mpianti termici relativamente al lato fumi.

Carenza legislativa che esiste solo in Italia e in nessun’altro paese europeo come non esiste nemmeno in AltoAdige che grazie alla sua autonomia regionale ha potuto legiferare in merito sul modello del resto d’Europa.

 

Il DM 37 del 2008 e il successivo DM del 19 maggio 2010 non impediscono/inibiscono affatto allo spazzacamino di svolgere la sua tradizionale attività di manutenzione ordinaria degli impianti fumari in generale e dei generatori a biomassa in particolare;

quello che caso mai impediscono è solo l’esercizio di attività impiantistico/installative da parte di non abilitati; attività diverse che non sono proprie dello spazzacamino come quelle del termoidraulico e del fumista (inteso come installatore di impianti termici a biomassa o relativamente a tutti gli impianti termici (di ogni tipo di combustibile) di parti specializzate di essi come le canne fumarie).

 

Ciò che invece ha creato non pochi problemi agli spazzacamini è stata la normativa UNI 10847 (2000 – 2017) manutenzione canne fumarie di stufe, caldaie, forni e focolari vari a combustibili solidi e liquidi,

nella sua ultima versione del 2017

in cui l’ente normatore (UNI) ha abusato ed esulato dalle sue funzioni di normazione tecnica,

allestendo/istituendo/confondendolo di fatto una figura professionale ibrida e abnorme quella dello spazzacamino fumista/installatore in contrapposizione allo spazzacamino tradizionale che è un fumista/manutentore generando tutta una serie di equivoci discriminatori a danno della categoria degli spazzacamini e della loro utenza.

L’abilitazione professionale dello spazzacamino non passa da queste abnormita dell’UNI e forse di talune associazioni di categoria professionale, che in buona fede magari hanno creduto di poter arrivare a questa abilitazione mediante l’artificio della trasformazionedllo spazzacamino in un fumista approvando la norma.

Se il fumista è stato riconosciuto come il professionista competente sull’installazione degli impianti termici a biomassa e delle canne fumarie in generale (anche per gli impianti a gas e a gasolio), ricevendone la conseguente e necessaria abilitazione, non si può pensare che si possa ottenere questa abilitazione anche per l’attività manutentiva e di controllo specifica dello spazzacamino che oggi manca, trasformandolo in un fumista o in un idraulico, perché queste sono attività completamente diverse da quelle proprie dello spazzacamino.

La funzione e la professionalità dello spazzacamino va riconosciuta, regolamentata e abilitata per la sua specificità e non per altro che non gli è proprio.

 

Non spetta all’UNI (che è un ente di normazione tecnica) definire la funzione e regolamentare l’ambito dell’attività dello spazzacamino che spetta solo all’ente legislativo politico regionale e nazionale che ne ha la potestà.

La UNI 10847 (2000 – 2017)

è stata redatta redatta abusando ed esulando dalle normali funzioni della normazione tecnica dell’UNI

e ha introdotto surrettiziamente e ingannevolmente una forma di distinzione interna alla categoria che discrimina e causa una concorrenza sleale tra gli spazzacamini (spazzacamino abilitato al DM 37 e spazzacamino non abilitato, ma il DM 37 non abilità alcuna attività dello spazzacamino ma solo quella del fumista e non fa alcuna distinzione tra gli spazzacamini) violando quindi numerose leggi in materia e i diritti civili lavorativi e impreditoriali degli spazzacamini, con distinzioni

 

 

Le demenzialità dell’appendice C della UNI 10847 del 2017

 Secondo questa demenziale norma lo spazzacamino

(non abilitato al DM 37, abilitazione che di fatto non esiste poiché il DM non abilita lo spazzacamino manutentore ma solo l’installatore termoidraulico e fumista che sono attività e figure diverse da quelle dello spazzacamino che svolge la suoa normale attività di manutenzione ordinaria di pulizia interna di tutto il lato fumi degli impianti termici a biomassa (ad esclusione delle caldaie a gas che spettano ai centri di assistenza, dei bruciatori e delle caldaie a combustibile liquido che spettano ai centri di assistenza e dei generatori a pellet che spettano ai centri di assistenza))

 

1) non potrebbe definire/prescrivere la periodicità della manutenzione (che di fatto non spetta allo spazzacamino non fumista o fumista ma solo all’installatore dell’impianto), ma che lo spazzacamino può comunque ribadire e consigliare;

2) non potrebbe aprire e chiudere gli sportelli d’ispezione nelle stube per pulirle all’interno, (e di fatto come conseguenza nemmeno potrebbe pulire il camino perché se non può accedere al raccordo con il camino per isolarlo dalla fuliggine che vi entrerebbe pulendo il camino, non potrebbe svolgere il suo intervento di manutenzione ordinaria della sola canna fumaria);

3) non potrebbe staccare i canali da fumo delle stufe e delle caldaie per pulirli, per pulire i generatori e per pulire il camino e nemmeno predisporre le protezione per l’esecuzione della pulizia, (e di fatto come conseguenza nemmeno potrebbe pulire il camino perché se non può accedere al raccordo con il camino per isolarlo dalla fuliggine che vi entrerebbe pulendo il camino, non potrebbe svolgere il suo intervento di manutenzione dell’impianto fumario);

4) non potrebbe rimuovere e ricollocare i deflettori e le piastre interne delle stufe e dei caminetti per poter  pulire i gneratori al loro interno, (e di fatto come conseguenza nemmeno potrebbe pulire il camino perché se non può accedere a tutto il loro interno non potrebbe svolgere il suo lavoro);

5) non potrebbe rimuovere e ricollocare il coperchio del comignolo del camino e le reti di protezione antivolatili dello stesso (e di fatto come conseguenza non potrebbe nemmeno pulire il camino qualora vi fosse da rimuovere e ricollocare le retine di protezione e il comignolo stesso);

6) non potrebbe nemmeno rimuovere la fuliggine dalla cassa di raccolta delle caldaie;

7) non potrebbe nemmeno fari i rilievi dell’impianto su cui è intervenuto secondo il modulo B1;

9) non potrebbe segnalare le anomalie riscontate al manutentore responsabile (e chi mai sarebbe?).

 

Come si può ben comprendere dall’esame di tutti questi divieti, lo spazzacamino quello vero (naturale, storico e tradizionale con le sue specifiche competenze aggiornate alle regole dell’arte attuali) non potrebbe svolgere il suo lavoro perché non sarebbe un fumista.

Trattasi della più assoluta demenza normativa, frutto di interpretazioni assurde del DM 37 del 2008 e connessi; fatta appositamente per impedire ad una congrua fetta di operatori di continuare a svolgere il loro sacrosanto lavoro che da sempre hanno svolto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi è tutto lo spazio giuridico per un ricorso al TAR contro questa norma tecnica dell’UNI e tutto lo spazio relazionale e politico affinché le associazioni di categoria intervengano presso l’UNI per modificare questa aberrazione.

 


Spettabile CTI

ho preso visione della norma UNI 10847 pubblicata a maggio del 2017

UNI 10847 (2000 – 2017) manutenzione canne fumarie di stufe, caldaie, forni e focolari vari a combustibili solidi e liquidi

Appendice B

 

 

 

 

 

 

Appendice C

 

 

 

 

 

 

ho riscontrato come essa introduca surrettiziamente ed arbitrariamente una distinzione giuridicamente e storicamente inesistente tra operatori della stessa categoria (spazzacamini abilitati e non, secondo il Decreto Ministeriale 37 del 2008, distinzione che però non esiste in tale decreto) e che provoca incoerenza, confusione e danneggia gli operatori e il mercato; poiché lo spazzacamino per definizione si occupa della pulizia dei camini e delle stufe (ecc.) e non della loro loro costruzione la cui attività rimanda ad altri operatori tradizionali tra cui anche gli spazzacamini che si sono specializzati come fumisti costruttori di camini o canne fumarie e di stufe e focolari vari.

L’abilitazione dello spazzacamino all’esercizio della sua specifica attività avviene per effetto della sua funzione/mansione/competenza specialistica storica, della sua caratteristica formazione professionale all’atto dell’iscrizione alla CCIAA e all’Albo Imprese Artigiane dove si effettua o si dovrebbe effettuare la verifica della competenza e non da norme UNI che per loro natura non possono abilitare nessuno.

Lo spazzacamino in quanto tale per le sue competenze, la sua preparazione ed esperienza professionale può rilasciare rapporti tecnici sul suo operato e su quanto riscontrato e dare pareri tecnici indicativi rimandando ad altri specialisti abilitati alla fornitura di pareri tecnicamente e legalmente vincolanti, ai quali egli trasmette i dati rilevati nel corso della sua attività.

Il riferimento sulla figura, le competenze specifiche e le mansioni storiche dello spazzacamino dovrebbe essere quello tipico, comune e generale esistente nei vari paesi europei e in Italia, quello proprio della provincia di Bolzano dove si conserva il modello diffuso di tutti i paesi dell’Europa centrale: Svizzera, Austria, Germania, Olanda, Belgio, Dannimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia.

 

Parere del Ministero sul DM 37

Ministero dello Sviluppo Economico Versione aggiornata al 21 giugno 2017

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/ELENCO-PARERI-dm-37-2008-al-21-giugno-2017.pdf

L’attività tradizionale dello spazzacamino relativa alla pulizia delle canne fumarie, dei condotti fumo dei generatori di calore a combustibili gassosi, liquidi e solidi, nonché dei generatori di calore a legna come le stufe e le caldaie, dei forni ecc. è da considerarsi come manutenzione ordinaria e non straordinaria e come tale non rientra nelle attività regolamentate dal DM 37 del 2008 come specificato in questo parere ministeriale:

È stato, dunque, ivi stabilito (confermando, di fatto, quanto già chiarito implicitamente da questo Ministero con le note sopra richiamate) che il d.m. 37/2008 trova applicazione solamente nel caso di svolgimento di attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti in parola e non anche per l’attività di manutenzione ordinaria.

Questa Amministrazione ha infine richiamato la nota datata 21 ottobre 2014, con la quale è stato rappresentato che l’articolo 8 del d.m. 37/2008 prevede espressamente che “Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3”.

Per i lavori di manutenzione straordinaria relativa ai caminetti e stufe alimentati a biomassa, è pertanto necessario, secondo il Mi.S.E., che l’impresa manutentrice sia in possesso dei requisiti abilitanti, debitamente accertati dalla competente Camera di commercio, relativi agli impianti di cui alla lettera c), comma 2, art.1 del DM 37/2008 ovvero alla stessa lettera c) limitata agli impianti di riscaldamento.

Premesso ciò, ha dunque ritenuto opportuno confermare che l’attività di manutenzione straordinaria degli impianti oggetto di quesito debba essere svolta unicamente dalle imprese specificatamente abilitate mentre, al contrario, l’attività di ordinaria manutenzione degli impianti stessi, non rientrando nell’ambito di applicazione del decreto in oggetto, può essere intrapresa liberamente, non richiedendo abilitazione alcuna.

 

Il caso dello spazzacamino Lorini, dove si ribadisce che l’attività dello spazzacamino riguarda la manutenzione ordinaria e non quella straordinaria e l’istallazione di impianti o parti di impianto per cui non è disciplinata dal DM 37

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/MarcoLorini.pdf

VISTA la domanda del Sig. LORINI  Marco, volta a richiedere il riconoscimento dell’Attestato di capacità, rilasciato dall’Autorità cantonale della federazione Svizzera il 30 giugno 2013, di superamento della procedura di qualificazione di “KAMINFEGER  (Spazzacamino) dopo aver effettuato un tirocinio presso l’Azienda: Roland Loretan eidg. Dipl. Kaminfegermeister, Visp”, per il riconoscimento in Italia della qualifica di

“Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti di cui alla lett. c) .

VISTO che la Conferenza di servizidi cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 settembre2016, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA e onfartigianato, ha ritenutoil titolo di formazione documentato dall’interessato NON idoneo per l’esercizio in Italia dell’attività  di “Responsabile  tecnico” inimprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di  impianti  di  cui alle lett. c) e lett. e) dell’art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37 ed ha

determinato di respingere l’istanza di riconoscimento in quanto le competenze professionali conseguite dal sig. Lorini in Svizzera per l’attività di “Spazzacamino”riguardano le attività di manutenzione ordinaria sugli impianti e  non sono riconducibili a quelle di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti di cui al D.M. 37/2008;

DECRETA

Art. 1

  1. Al Sig.LORINI Marco, cittadino italiano,nataa Milano (Italia) il 09 settembre 1977, per le motivazioni sopra esposte è respintala domanda di riconoscimento del titolo estero, di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell’attività di installazione e manutenzione di impianti di cui alla lett. c)impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali ed alla lett. e)impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di  evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, dell’art. 1, comma 2 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;2.

 

Pertanto

Ciò a cui abilita il DM 37 è solo l”attività installativa, costruttiva e di manutenzione straordinaria degli impianti in generale e di quelli da riscaldamento in particolare (letttera C) e quindi l’attività del termoidraulico e del fumista, ma non quella dello spazzacamino la cui attività concerne invece la manutenzione ordinaria di controllo e pulizia dello scarico fumi degli impianti di riscaldamento (a gas, gasolio o biomassa) e dei generatori di calore a biomassa.

Chi vuole montare o costuire stufe, caminetti, caldaie a legna, termocamini a ciocchi o a pellet, stube e le relative canne fumarie, deve essere abilitato dal DM 37 ma allo spazzacamino che svolge solo l’attività di spazzacamino non serve tale abilitazione.

La norma UNI 10837 introducendo una falsa e non necessaria abilitazione per lo svolgimento dell’attività di manutenzione ordinaria dello spazzacamino, peraltro non prevista dal DM 37-2008, genera nel mercato una sorta di concorenza sleale a danno dello spazzacamino che esercita questa attività senza svolgerne altre come quelle di termoidraulico, di fumista, di tecnico di assistenza caldaie, caminetti e stufe preferendo tale condizione monoprofessionale per evitare conflitti di interesse e a favore di una maggiore professionalità, competenza ed efficenza che potrebbero manifestarsi e non aversi nella condizione ibrida della pluriprofessionalità.

Non esiste lo spazzacamino abilitato al e dal DM 37 ma esiste caso mai il fumista, quindi affermare che esiste lo spazzacamino abilitato al e dal DM 37 o che come spazzacamini si è abilitati al e da tale decreto ministeriale è una dichiarazione falsa che se fatta nella pubblicità è ingannevole e se fatta all’interno di una norma UNI è un falso ideologico: nella norma caso mai bisognava scrivere “fumista abilitato dal DM 37” e “spazzacamino non abilitato dal DM 37” (specificando: a cui però non serve tale abilitazione per operare come chiarito dal MISE).

Chiedo che venga al più presto modificata e mendata dalle parti improprie che inducono in errore e che generano concorrenza sleale.

Alberto Pento – 22 giugno 2018


UNI 10847 (2000 – 2017) manutenzione canne fumarie di stufe, caldaie, forni e focolari vari a combustibili solidi e liquidi

DM 37/2008



Lo spazzacamino in Europa: compiti, funzioni, competenze, responsabilità


Nel 2016 l’ANFUS scrive al CTI (Comitato Termotecnico Italiano)

Inviate al CTI le note di ANFUS per la modifica del DPR 74

Giu 24, 2016

Modifica del DPR 74 da parte del Gruppo CTI Libretto Impianto

http://www.anfus.org/scuola-spazzacamini-la-scuola-fuspa

Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche su sollecitazione delle associazioni di categoria, ha dato mandato al CTI (Comitato Termotecnico Italiano) per una revisione del testo di legge che regola la manutenzione degli impianti. A nostro avviso il nodo fondamentale per i manutentori spazzacamini risiede proprio nella formulazione dell’art 7.  L’esigenza di riscrivere il testo ed il contributo di ANFUS nasce proprio dal bisogno di fare chiarezza ed attribuire un ruolo “di legge” agli spazzacamini. Se è vero, (ed è vero) che se esiste norma tecnica deve esistere abilitazione, allora UNI 10847 (adesso in revisione) e UNI 10683:12, i codici ATECO specifici, il possedere specifiche attrezzature  seguire uno standard nella attività lavorativa concorrono alla definizione della figura professionale di spazzacamino manutentore. Nella modifica al DPR 74, tra gli aspetti che ad oggi determinano  confusione e scoramento tra i nostri lavoratori manutentori,  Se abbiamo accolto con favore una regolarizzazione del ruolo della manutenzione in senso ampio e la volontà di introdurre il catasto regionale, di cui assistiamo ad esempi virtuosi operativi, la norma, così come è stata scritta apre alla manutenzione ma chiude la porta in faccia agli spazzacamini.

Nella nostra proposta lo Spazzacamino, che gode del riconoscimento nelle matrici degli standard formativi in Europa, è deputato alla manutenzione degli impianti termici alimentati a biomassa al di sotto dei 35kW, dove ANFUS suggerisce, che le operazioni di manutenzione dell’impianto termico o di parti di esso devono essere effettuate da imprese in possesso delle competenze tecniche e attrezzature specifiche conformemente a quanto indicato dalla norma UNI 10847:2000 ed iscritte al Registro Imprese con codice ATECO coerente per l’attività di spazzacamino.

Già da molti anni, come risultato del dialogo attivo e proficuo con Regione Lombardia, da sempre capofila dei provvedimenti sulla combustione di legna e pellet, e da sempre attentissima all’importanza della penetrazione sempre più prepotente della biomassa nella case, è stato presentato dalla Regione un documento al MISE per definire gli “standard” che presiedono al riconoscimento dello spazzacamino manutentore professionista.

 

La REGIONE LOMBARDIA con Protocollo T1.2014.0035061 del 29/07/2014

la preparazione professionale degli installatori e dei manutentori è ritenuta di fondamentale importanza ed è il

motivo per cui è stato assunto un forte ruolo di coordinamento sulle attività di controllo, istituendo il catasto centralizzato degli impianti termici. L’ultima tappa di questo percorso ha visto l’estensione agli impianti termici da biomassa, con potenza superiore a 5 kW, degli adempimenti relativi al controllo, alla manutenzione e alla verifica dell’efficienza, prevedendo che le relative attività debbano essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.c) del decreto ministeriale 37/2008. Tale previsione è del tutto coerente con l’obbligo di cui all’art. 7 comma 1, del DPR 74/2013 e con la definizione di impianto termico contenuta nel d.lgs. 192/2005, come modificato con l.90/2013. L’unica specificità lombarda, derivata dalle misure previste nel proprio Piano regionale degli Interventi per la qualità dell’aria, riguarda l’abbassamento della soglia di potenza dei generatori da 10 a 5 kW. Non possiamo ignorare che le attività di manutenzione relative agli impianti a biomassa siano sempre state considerate come attività di manutenzione ordinaria e siano svolte prevalentemente da soggetti inquadrati con il codice ateco 81.22.02 oppure 43.22.01 anche quando implicano l’uso di una specifica attrezzatura e sono disciplinate dalla norma tecnica UNI 10683, UNI 10847 e dal Regolamento UE 305/2011.

Pertanto, le attività di manutenzione degli impianti a biomassa, che tali imprese svolgono da sempre e per le quali si sono dotate di attrezzi specifici complessivamente costosi, non potranno più essere svolte dalle suddette imprese, nonostante molte di esse siano costituite da operatori qualificati ed attrezzati, con gravi ripercussioni sotto il profilo economico ed occupazionale. Nell’ambito degli approfondimenti attivati dall’Ufficio scrivente, si è rilevato che codesto Ministero, con nota del 24.2.2010, qui allegata, aveva convenuto di riconoscere ai titolari /legali rappresentanti di imprese di installazione di stufe e caminetti, che avessero dimostrato di aver svolto tale attività prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008, un’abilitazione parziale che poteva essere codificata come “Attività relativa all’installazione di impianti di riscaldamento, comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aereazione dei locali”. Tale abilitazione, per quanto importante, non è tuttavia  sufficiente per superare le criticità sopra evidenziate, dal momento che riguardano le attività di manutenzione degli impianti a biomassa, svolte soprattutto da imprese inquadrate come “imprese di pulizia”.

Per dare soluzione a tale criticità, tenuto conto dell’obbligo di cui all’art.7, comma 1 del DPR 74/2013, si ritiene che occorra riconoscere il concreto e qualificato esercizio delle attività di manutenzione degli impianti a biomassa, svolto in qualità di titolare dell’impresa e, di conseguenza, anche di dipendente della stessa, come requisito abilitante, al fine di ottenere l’abilitazione di cui all’art. 4, lettera B, C e D, del DM 37/2008, per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), dello stesso decreto, con la limitazione indicata da Codesto Ministero nella lettera sopra indicata. Il “concreto e qualificato” esercizio delle attività di manutenzione degli impianti a biomassa dovrebbe, ad avviso dello scrivente, essere riconosciuto mediante il possesso dei seguenti requisiti:

  1. Svolgimento dell’attività lavorativa per la durata prevista dall’art. 4 del d.m. 37/2008; nel caso di attività svolta in qualità di titolare dell’impresa, la stessa deve essere comprovata da documentazione di tipo contabile e fiscale, che indichi l’oggetto della prestazione;
  2. Frequenza di specifici corsi sulla manutenzione e il controllo degli impianti fumari;
  3. Possesso della seguente attrezzatura:

 Sistema a battuta 20 mt.

 Aspo completo da ml. 20

 Sistema di fresatura

 Scovoli in ferro, acciaio, plastica, pek, perlon vari diametri

 Aste e spazzole con innesto ad anello e filetto

 Raspini metallici varie misure

 Video ispezione con testina rotante

 Mini video ispezione con testina fissa

 Aspirapolvere professionale

 Anemometro

 Deprimometro

 Sensore umidità della legna

 Spazzole per camere di combustione e passaggi fumi

 Fumogeni

 Specchi con asta telescopica

 Avvitatore professionale per fresatura

 Mola a disco

 DPI 3° categoria: imbrago completo, anti ribaltamento, caschetto, corde con grillon da 20

 mt. Corde statiche in varie metrature, fettucce per ancoraggi removibili, linea vita

 provvisoria, dissipatore a doppio connettore, moschettoni, puleggia, ganci in A2 per

 posizionamento.

 

L’articolo 7 del DPR 74 del 2013 fa riferimento alle attività di manutenzione regolamentate dal DM 37 del 2008 e queste concernono soltanto la manutenzione straordinaria degli impianti e non quella ordinaria come la pulizia degli impianti ad opera dello spazzacamino.

DPR 74 DEL 2013

http://www.energia.provincia.tn.it/binary/pat_agenzia_energia/dpr%2074-2013.pdf

Art. 7

Controllo e manutenzione degli impianti termici

  1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate   ai   sensi   del   decreto   del   Ministro   dello   sviluppo   economico   22   gennaio  2008,   n.   37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso  e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
  1. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piùdisponibili,   le   operazioni   di   controllo   ed   eventuale   manutenzione   degli   apparecchi   e   dei   dispositivi facenti parte dell’impianto  termico  devono  essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante aisensi della normativa vigente.
  1. Le operazioni di controllo ed  eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto  termico  edegli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante,devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEIper lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
  1. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dellosviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definiree   dichiarare   esplicitamente   al   committente   o   all’utente,   in   forma   scritta   e   facendo   riferimento   alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
  1. a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installatoo manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
  1. b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
  2. Gli impianti   termici   per   la   climatizzazione   o   produzione   di   acqua   calda   sanitaria   devono   essere muniti di un “Libretto  di impianto  per la climatizzazione”.  In caso  di trasferimento  a qualsiasi titolodell’immobile o dell’unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa,debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
  1. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cuiall’articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sonoaggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto delMinistro  dello  sviluppo  economico,  entro  il 1° luglio  2013,  ferma restando  la facoltà delle Regioni eProvince   autonome   di   apportare   ulteriori   integrazioni.   I   predetti   rapporti   di   efficienza   energeticaprevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

 

DM 37/2008

http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=1197

DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37

Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti e relativa manutenzione straordinaria, all’interno degli edifici. (GU Serie Generale n.61 del 12-03-2008)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/3/2008

L’attività tradizionale dello spazzacamino relativa alla pulizia delle canne fumarie e dei condotti fumo a servizio dei generatori di calore a combustibili gassosi, liquidi e solidi, nonché dei generatori di calore a legna come le stufe e le caldaie, ecc., è da considerarsi come manutenzione ordinaria e non straordinaria e come tale non rientra nelle attività regolamentate dal DM 37 del 2008 come specificato in questo parere ministeriale:

Parere del Ministero

Ministero dello Sviluppo Economico Versione aggiornata al 21 giugno 2017

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/ELENCO-PARERI-dm-37-2008-al-21-giugno-2017.pdf

L’attività tradizionale dello spazzacamino relativa alla pulizia delle canne fumarie, dei condotti fumo dei generatori di calore a combustibili gassosi, liquidi e solidi, nonché dei generatori di calore a legna come le stufe e le caldaie, dei forni ecc. è da considerarsi come manutenzione ordinaria e non straordinaria e come tale non rientra nelle attività regolamentate dal DM 37 del 2008 come specificato in questo parere ministeriale:

È stato, dunque, ivi stabilito (confermando, di fatto, quanto già chiarito implicitamente da questo Ministero con le note sopra richiamate) che il d.m. 37/2008 trova applicazione solamente nel caso di svolgimento di attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti in parola e non anche per l’attività di manutenzione ordinaria.

Questa Amministrazione ha infine richiamato la nota datata 21 ottobre 2014, con la quale è stato rappresentato che l’articolo 8 del d.m. 37/2008 prevede espressamente che “Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3”.

Per i lavori di manutenzione straordinaria relativa ai caminetti e stufe alimentati a biomassa, è pertanto necessario, secondo il Mi.S.E., che l’impresa manutentrice sia in possesso dei requisiti abilitanti, debitamente accertati dalla competente Camera di commercio, relativi agli impianti di cui alla lettera c), comma 2, art.1 del DM 37/2008 ovvero alla stessa lettera c) limitata agli impianti di riscaldamento.

Premesso ciò, ha dunque ritenuto opportuno confermare che l’attività di manutenzione straordinaria degli impianti oggetto di quesito debba essere svolta unicamente dalle imprese specificatamente abilitate mentre, al contrario, l’attività di ordinaria manutenzione degli impianti stessi, non rientrando nell’ambito di applicazione del decreto in oggetto, può essere intrapresa liberamente, non richiedendo abilitazione alcuna.


 


Lo spazzacamino è già riconosciuto e abilitato,

la sua attività di pulizia dei camini è già riconosciuta e abilitata dalla tradizione o prassi tradizionale storica secolare; come utile, necessaria e ordinaria manutenzione;

la sua attività di pulizia dei camini è già riconosciuta e abilitata dalle legislazioni e dalle normative, dai produttori e dagli installatori/costruttori di impianti termici e di impianti fumari, di gran parte dei paesi europei;

e in Italia in modo specifico dalle legislazioni delle province autonome di Bolzano e di Trento;

in Italia:

-il suo riconoscimento “generico” si trova implicito nel codice ateco 81.22.02 e nella L. 82/94 – D.M. 274/97

SPAZZACAMINI; CODICE ATECO 81.22.02 (ISTAT)

– pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari, come la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi

ATTIVITA’ DI PULIZIE ED AFFINI (L. 82/94 – D.M. 274/97 )

 

-l’abilitazione “generica” dello spazzacamino avviene automaticamente all’atto della sua iscrizione alla CCIAA e all’AIA (Albo Imprese Artigiane dove vengono verificati i requisiti professionali richiesti dalla legislazione vigente).

 

Quindi le varie associazioni di categoria professionale, non dovrebbero cercare il riconoscimento e l’abilitazione che già esistono e non solo di fatto, ma caso mai che questo riconoscimento e questa abilitazione vengano effettuate in modo più dettagliato e preciso, e che le leggi e le normative che implicano e richiedono l’attività di pulizia e controllo degli impianti termici e fumari, laddove è possibile e necessario, citino lo spazzacamino in modo esplicito, richiamando per analogia le situazioni esistenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano e quelle nei vari paesi europei.

Ciò che non si deve fare è non travalicare i confini di competenza invadendo le attività tradizionali e specifiche di altre categorie di operatori professionali riconosciuti e abilitati come: i termotecnici, i termoidraulici, i fumisti, i tecnici assistenti delle caldaie a gas e a gasolio ai quali lo spazzacamino offre e fornisce il suo più che utile servizio complementare (estensibile ai produttori di generatori di calore e di impianti fumari e ai vari enti pubblici di controllo ambientale ed energetico, sulla sicurezza delle persone e di prevenzione degli incendi, come ben riconoscibile nella provincia autonoma di Bolzano e in gran parte dei paesi Europei).

Le varie associazioni di categoria professionale degli spazzacamini, italiane, dovrebbero agire in accordo con quelle di altri paesi più avanzati, affinché nella legislazione e nella normazione europea, laddove richiesto necessario e possibile, siano citati gli spazzacamini come specifica categoria professionale.

Quello che caso mai si deve pretendere è che altri operatori tra cui  i termoidraulici, i fumisti, i muratori, i tecnici delle caldaie, ecc. non travalichino le loro competenze per invadere quelle tradizionali, storiche e professionali dello spazzacamino.

 


 

Nell’estensione dell’aggiornamento della norma UNI 10847 del 2017 è stato commesso il grave errore:

di introdurre surrettiziamente una inesistente distinzione arbitraria (che nella versione del 2000 non esisteva) tra lo spazzacamino tradizionale, reale e vero, già abilitato alla manutenzione ordinaria (dalla CCIAA e dall’AIA) e un fantomatico inesistente spazzacamino ibridato con il fumista abilitato alla manutenzione straordinaria come previsto dal DM 37 del 2008; distinzione di fatto inutile poiché tale decreto riguarda solo la manutenzione straordinaria (propria dei fumisti) e non quella ordinaria della pulizia dei generatori di calore e degli impianti fumari che è tipica dell’attività professionale normale e ordinaria dello spazzacamino tradizionale, vero e reale;

le associazioni di categoria (mestiere/professione) hanno sbagliato analisi e prospettiva inducendo in errore anche il CTI che ha prodotto la nuova norma aggiornando quella vecchia che non conteneva questa assurda e incoerente distinzione; in tal modo hanno generato confusione nel mercato e nel settore, danneggiando la categoria degli spazzacamini.

Le associazioni di categoria (mestiere/professione) hanno perso un mucchio di tempo a perseguire un riconoscimento e una abilitazione che già c’era ma che non era stata riconosciuta come tale e di per sè sufficiente a garantire la categoria degli spazzacamini (abilitazione esistente da qualificare meglio).

Hanno sbagliato, per improvvidi interessi associativi, a confondere il fumista con lo spazzacamino generando degli ibridi (ogm) che non esistono in Europa e che confliggono tra loro mettendoli in contraddizione e contrapposizione con i normali spazzacamini non ibridati; …

La qualificazione professionale dello spazzacamino non gli deriva dalla ibridazione con il fumista ma dall’approfondimento pratico, tecnico scientifico, normativo e legislativo della sua attività affrontata nel contesto delle connessioni reali con tutte le situazioni esistenti degli impianti termici e fumari in relazione alla tutela ambientale, alla sicurezza delle persone e degli edifici, all’efficienza degli impianti nel consumo energetico.

Bastava e basta semplicemente prendere a modello l’esperienza e la realtà degli spazzacamini di Bolzano e dell’intera Europa.

Non esiste la figura dello spazzacamino abilitato dal DM37, caso mai esiste l’abilitazione del fumista e vi possono essere degli operatori che svolgono sia l’attività di fumisti che di spazzacamini e che in quanto fumisti abilitati procedono allo svolgimento delle attività regolamentate dal DM37 che non sono le attività specifiche dello spazzacamino.

Non esiste, non è codificata la figura professionale dello “spazzacamino-fumista”, che sarebbe come l’inesistente figura dello “spazzacamino-idraulico” … ;

nella stesura della norma aggiornata 10847 laddove si cita lo “spazzacamino abilitato al DM37”, bisognava caso mai scriveve “fumista abilitato al DM37” o tutt’al più “fumista-spazzacamino abilitato al DM37”.

 


 

Ecco un documento che certifica l’errore di analisi e di prospettiva delle associazioni di categoria:

SPAZZACAMINI: discorso sull’abilitazione quale continuità lavorativa

22 settembre 2014

https://www.facebook.com/notes/anfus-associazione-nazionale-fumisti-e-spazzacamini/spazzacamini-discorso-sullabilitazione-quale-continuit%C3%A0-lavorativa/980687395290502

Discorso sull’abilitazione degli Spazzacamini “il riconoscimento del mestiere dello Spazzacamino è un fatto di cultura, modernità e coerenza con il mondo lavorativo Europeo”.

Il mestiere nasce nel 15 secolo, è il primo lavoro al quale il mondo della medicina internazionale riconosce una malattia professionale e detiene  il primato in termini di utilità sociale, ambientale, economica e territoriale.

L’utilità sociale è dovuta al fatto che l’uso del legno combustibile è prediletto dalle famiglie meno abbienti, oggi in Italia 5 milioni, e che è praticamente impossibile farne continuo uso se non con una programmata e professionale manutenzione e controllo dei camini.

L’ambiente, dell’uso ordinato e controllato del legno combustibile, ne ha un ritorno diretto in termini di minor impatto ambientale e migliore salute dell’aria, in quanto la maggiore efficienza dell’impianto è la conseguenza immediata della manutenzione professionale dei camini. Riduzione del consumo di ossigeno e del combustibile, processo “carbonio/fotosintesi” completo con la produzione di ossigeno  da parte della pianta.

Il mestiere dello Spazzacamino è anche un ottimo volano economico per il territorio in quanto è un lavoro non importabile, realizzato solo da realtà locali, di forte coesione sociale e dalla cultura radicata all’uso del fuoco domestico.

Basti pensare che siamo nel 21 secolo e le famiglie Italiane non pensano lontanamente che la presenza in casa di un caminetto o una stufa sia demodè o superata dalle moderne tecnologie.

Per queste prerogative lo Spazzacamino non ha mai avuto necessità ne gli è stato mai chiesto di essere abilitato, prima alla 46/90 e poi alla 37/08.

La sua attività di manutentore e controllore di impianti fumari, caminetti e stufe lo ha visto da sempre operare in modalità di manutenzione ordinaria che straordinaria, ma mai sotto la lettera C, richiesta agli installatori.

È consuetudine che lo Spazzacamino smonti il raccordo della caldaia, della stufa o della capppa della cucina, così come è normale vederlo praticare modifiche anche importanti a canne fumarie per la creazione di sportelli d’ispezione, sostituzioni di comignoli e coibenze.

Oggi si profila una nuova visione della manutenzione, la dove il DLGS 74/2012 obbliga il manutentore ad esser abilitato ai sensi del DM 37/2008, condizione che rafforza il nostro orientamento tecnico nei confronti di una professione altamente specializzata, dotata di attrezzature specifiche e strumenti di rilievo, pericolosa per la permanenza sul tetto e in continua evoluzione tecnica per rispondere adeguatamente all’arrivo sul mercato di prodotti e tecnologie innovative.

La soluzione più naturale è l’adeguamento dello stato degli operatori alle richieste normative: abilitare gli Spazzacamini alla lettera C del DM 37/2008 limitatamente alla manutenzione e controllo degli impianti fumari e degli apparecchi a combustibile solido.

Tale soluzione deve essere graduale e formata almeno da due momenti: l’abilitazione degli attuali aventi le caratteristiche minime e la successiva abilitazione degli attuali, seppur operanti, ai quali manca una o più delle caratteristiche di accesso.

In poche parole si tratta di tutelare i cittadini che devono essere seguiti dagli attuali Spazzacamini da tempo loro fornitori di servizio di manutenzione e controllo specializzato e dall’altra non interrompere l’onesto e utile lavoro di centinaia di operatori che da sempre hanno ottenuto dalla propria camera di commercio il benestare a lavorare con la propria partita iva.

Continuità lavorativa di un ristretto gruppo di lavoratori che rappresenta una minoranza e continuità della tutela del cittadino e dell’ambiente per l’uso del legno combustibile.

Questi i paletti che si propongono per l’abilitazione degli Spazzacamini

  1. dimostrare di avere questa attività da almeno tre anni
  2. ricevute e/o fatture: 50/anno.
  3. documenti tecnici post manutenzione: 15/anno
  4. possesso di furgone
  5. possesso di attrezzature specifiche per la manutenzione
  6. possesso di strumenti per il rilievo dei camini
  7. abilitazione DPI di terza categoria e possesso degli stessi
  8. attestati partecipazione a corsi specifici (apparecchi o impianti fumari)

Mentre per coloro ai quali manca l’abilitazione ai dispositivi terza categoria o/e attestati partecipazione a corsi specifici si potrebbe dare una proroga di 6 mesi, entro la quale devono dimostrare di aver ottenuto l’abilitazione ai dispositivi o/e gli attestati partecipazione a corsi specifici .

Mentre per coloro che non hanno i 3 anni di attività (con o senza ricevute, emissione rapporti, attestati partecipazione a corsi specifici e abilitazione dispositivi), potrebbero ricevere una proroga di 3 anni di lavoro con la limitazione  alla manutenzione ordinaria e con esclusione del controllo. Alla scadenza dovranno  dimostrare di essere in  possesso di tutti i requisiti per ottenere l’abilitazione lettera C limitatamente alla manutenzione degli impianti fumari e degli apparecchi a biomassa.

I 3 anni di proroga potrebbero partire dalla data di apertura della partita iva o della comunicazione di inizio attività di spazzacamino.

Queste regole stringenti  sono a garanzia della qualità del servizio al consumatore.

L’attivazione del codice ATECO relativo all’impiantistica anche per questi soggetti per quanto non abilitati risulta importante comunque per evidenziare la differenza di un’attività che entra in un settore con responsabilità significative.

Giovanni Paoletti – Presidente nazionale ANFUS

Sandro Bani – Vice Presidente nazionale ANFUS

Francesco Rossi – Responsabile regionale ANFUS Lombardia


Conflitto d’interesse E DI CONCORRENZA

È preferibile che lo spazzacamino che pulisce e controlla il camino non sia il fumista che ha costruito/installato il caminetto o la stufa con la loro canna fumaria; tanto meno il termoidraulico che vi ha installato/costruito l’impianto termico a gasolio o misto gasolio/legna o a gas con la loro  canna fumaria e che poi fanno la manutenzione straordinaria degli impianti.

È preferibile che non vi sia conflitto d’interesse (e di concorrenza)  tra chi installa e costruisce e chi fa l’assistenza, la manutenzione ordinaria, che controlla e pulisce come i tecnici dell’assistenza caldaie, i bruciatoristi manutentori, i terzi responsabili e gli spazzacamini.

Ecco il caso di un fumista abilitato al DM37 del 2008 che svolge il servizio di spazzacamino.

 

 

 

 

 

 

Come è incoerente per conflitto di interesse che la pulizia e il controllo ordinario dell’impianto fumario e della combustione/generatore (…? ) siano affidati all’installatore/costruttore dell’impianto,

è altrettanto incoerente e assurdo ipotizzare che a effettuare queste operazioni sia un altro installatore/costruttore d’impianti poiché questi entrerebbe in palese conflitto di concorrenza con chi ha costruito/installato l’impianto.

Il manutentore ordinario per la pulizia, che per competenza tecnica è storicamente lo spazzacamino, dovrebbe essere figura terza e neutra, proprio come lo è lo spazzacamino privo del tutto di ogni conflitto d’interesse e di concorrenza.

Se si vuole valorizzare al meglio il lavoro-servizio dello spazzacamino,

a beneficio di tutto il settore economico del riscaldamento, dell’intera figliera degli operatori, dell’ambiente, della sicurezza, del risparmio, dei cittadini utenti/consumatori/utilizzatori e per ultimo anche  a vantaggio dello spazzacamino stesso, basta semplicemente riconoscere il valore del suo storico e ben definito servizio specializzato e qualificare maggiormente le sue competenze, sul modello più diffuso nei paesi più sviluppati d’Europa.

Non serve assolutamente snaturarlo, farlo diventare altro da se stesso, attribuendoli altre competenze che sono proprie del fumista o del termoidraulico installatore o costruttore di impianti termici, di generatori di calore e di impianti fumari; l’attività dello spazzacamino se svolta con professionalità basta e avanza e richiede una dedizione, una disponibilità di risorse tali che non lasciano molto spazio ad altre competenze.

Per esempio se si considera l’attrezzatura necessaria allo spazzacamino, nella difficile, complicata e deficitaria realtà italiana degli impianti termici, una volta allestito professionalmente il suo furgone da lavoro, non vi è più alcun spazio per farvi stare ciò che servirebbe alle attività di termoidraulico o di fumista; e pensare che si possa agevolmente e in poco tempo passare dall’allestimento necessario allo spazzacamino a quello necessario al termoidraulico o al fumista è del tutto insensato e del tutto antieconomico, come pure l’ipotesi di dotarsi di più automezzi con allestimenti diversi.

Se poi si considera un’impresa con più soci o più dipendenti con varie specializzazioni: spazzacamino, termoidraulico, fumista, bruciatorista, assistenza caldaie a gas, … sicuramente si entra in un ambito di conflitto di interesse e di concorrenza che danneggia gli operatori, il mercato e i consumatori-utenti.

L’attività dello spazzacamino va riconosciuta, valorizzata e qualificata indipendentemente da quella del fumista e del termoidraulico, non vi dev’essere alcuna confusione, alcuna sovrapposizione;

un’operatore che fa troppe cose perde in professionalità a discapito di tutti i servizi offerti/svolti e del mercato.

Nulla impedisce/vieta allo spazzacamino di aquisire anche le competenze del fumista e/o del termoidraulico, però ai fini della sua professionalità né servono soltanto alcune, le altre sono in più per l’economia del suo lavoro.

 

Il motto ANFUS: Spazzacamini si nasce fumisti si diventa!

È un non senso per lo spazzacamino, è la sminuzione e la negazione dell’attività di spazzacamino, il massimo del disprezzo e non certo la sua valorizzazione.

 


 

La Regione Lombardia corregge gli errori legislativi e integra le lacune normative che insensatamente e assurdamente penalizzavano gli spazzacamini che certa legislazione e normazione recente avevano confuso con i fumisti; infatti lo spazzacamino non è il fumista anche se negli ultimi anni (a partire dalla crisi del settore edile del 2008) si è sviluppata la figura mista del fumista-spazzacamino e viceversa.

 

Regione Lombardia ha pubblicato le nuove disposizioni tecnico operative che recepiscono le modifiche introdotte dalla D.G.R. XI/5360 del 11.10.2021 in materia di esercizio, controllo e ispezione degli impianti termici civili a biomasse.

 

Regione Lombardia, nuove disposizioni per gli impianti a biomasse

 

Le nuove disposizioni definiscono le modalità operative per le novità introdotte dalla DGR.

 

Il ruolo dell’addetto alla pulizia della canna fumaria e i suoi obblighi

 

Tra le novità più interessanti c’è la responsabilizzazione dell’impresa di pulizia (spazzacamino), non abilitata ai sensi del DM 37/2008.

 

A partire da settembre 2022 queste imprese per poter intraprendere l’attività dovranno registrarsi nel Catasto Unico regionale degli Impianti termici (www.curit.it), previa iscrizione presso la CCIAA con il codice ATECO 81.22.02 – “Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali”.

 

Lo smaltimento delle ceneri

 

Viene chiarito anche l’aspetto relativo allo smaltimento delle ceneri con preciso riferimento all’attività dello spazzacamino. Queste si classificano come rifiuti speciali (codice CER 06.13.05) e devono essere gestite con le modalità previste dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006).

 

Il rapporto di pulizia

 

Alla realizzazione di ogni intervento deve essere redatto l’allegato 3C (pag. 68 delle disposizioni) entro le fine del mese successivo alla data in cui è stato eseguito l’intervento.

 

La frequenza della pulizia

 

La pulizia della canna fumaria deve essere effettuata con cadenza almeno annuale e comunque ogni 4 tonnellate di biomassa bruciata e prima di ogni intervento per il controllo dell’efficienza energetica (il controllo di efficienza energetica e la manutenzione dell’impianto devono essere svolti da imprese abilitate ai sensi del DM 37/2008).

 

Manutenzione e prove di rendimento

 

A partire dal primo agosto 2022 le imprese dovranno eseguire nell’ambito della manutenzione periodica la prova di rendimento secondo la norma UNI 10389-2.

 

La frequenza delle manutenzioni

 

Salvo diverse e più restrittive indicazioni rilasciate dall’installatore o dal costruttore, i controlli devono avere almeno cadenza:

 

Annuale, per apparecchi con potenza termica al focolare maggiore di 15 kW;

Biennale, per apparecchi con potenza termica al focolare maggiore di 10 kW e inferiore o uguale a 15 kW;

Quadriennale per generatori con potenza termica al focolare nominale uguale o inferiore ai 10 kW.

 

Il rapporto di controllo

 

A seguito dell’intervento di manutenzione è necessario redigere il rapporto di controllo Tipo 1B (pag. 67 delle disposizioni). I rapporti dovranno essere caricati nel CURIT che sarà operativo per la ricezione dei nuovi rapporti entro la fine di agosto.

 

Per poter caricare i rapporti sarà comunque necessario integrare le informazioni degli impianti accatastati indicando:

 

Numero analisi di combustione previste per il generatore (solitamente 1);

Classificazione ambientale secondo il DM 186/2017 (numero di Stelle per i generatori minori o uguale a 500 kW);

Rispetto della normativa ambientale del D.Lgs. 152/2006 (per generatori superiori a 500 kW);

Modalità di esercizio (scegliendo tra : uso continuativo; uso saltuario; deroga*; impianto storico).

 

Esercizio ed installazione di impianti a biomassa legnosa

 

Le disposizioni relative ad esercizio e nuove installazioni di generatori a biomassa sono quelle definite dalla D.G.R. XI/5360 del 11.10.2021 (infografica di sintesi prodotta nell’ambito del progetto: “Aria nuova in Valle Camonica”).

 

 


 

Abilitazione/regolamentazione dell’attività dello spazzacamino

https://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=7016