Lo spazzacamino in Europa: compiti, funzioni, competenze, responsabilità – regolamentazione e abilitazione
Lo spazzacamino tradizionalmente nel mondo ha svolto e svolge l’universale, primario e fondamentale compito di pulizia dei condotti fumari dalla fuliggine e dai depositi infiammabili che si formano:
che possono ridurre tiraggio e il rendimento dell’impianto termico,
che possono ostruire l’impianto fumario provocando il ritorno dei fumi nell’ambiente con l’intossicazione anche mortale delle persone,
depositi che incendiandosi possono danneggiare gravemente il camino stesso e l’intero edificio, provocando ferimento e morte alle persone.
A ciò, in molti paesi europei si sono aggiunte anche le responsabilità del controllo e della verifica della funzionalità, della idoneità, dell’efficienza e della sicurezza dei camini o canne fumarie o impianti fumari o sistemi di evacquazione dei fumi, fin dalla fase della loro progettazione e costruzione.
In taluni paesi europei lo spazzacamino svolge anche la funzione di controllo dei fumi per monitorare, contenere e ridurre l’inquinamento atmosferico e poi quella della verifica dell’efficienza energetica sia degli impianti termici, sia degli edifici, per ridurre/risparmiare il consumo di combustibile e migliorarne il consumo.
Mansioni, competenze e responsabilità degli spazzacamini nella provincia autonoma di Bolzano
Le sue mansioni riguardano la manutenzione e il controllo periodico degli impianti di combustione (compresi camini, raccordi e focolari). Svolge la propria attività nel “comprensorio” di competenza (generalmente due comuni per spazzacamino) applicando le tariffe stabilite dall’autorità.
Pulisce i camini di focolari di cucina, impianti di riscaldamento autonomi e centralizzati ecc. con l’ausilio di spazzole, raschietti di ferro, aspirapolvere e compressori. Durante la pulizia controlla l’eventuale presenza di difetti che potrebbero favorire lo scoppio di un incendio. In questo senso svolge dunque una funzione molto importante nella prevenzione antincendio.
Al termine dell’ispezione registra i risultati nell’apposito libretto, provvedendo a comunicare le eventuali anomalie al proprietario/alla proprietaria, al sindaco/alla sindaca competente e ai Vigili del Fuoco.
All’occorrenza svolge funzioni di consulente fornendo informazioni sulle soluzioni di riscaldamento più razionali e sulla corretta manutenzione degli impianti.
Le sue mansioni di responsabilità sono state potenziate dalle nuove normative sulla sicurezza e comprendono, tra l’altro, il controllo d’idoneità dei camini, dei gas di combustione, delle cisterne, nonché la pulizia dei canali di passaggio dell’aria.
http://www.comune.bolzano.it/servizi_context02.jsp?area=51&ID_LINK=792
Anche la provincia autonoma di Trento ha una legge sull’attività dello spazzacamino.
Decreto del presidente della provincia 9 agosto 2012, n. 15-90/Leg
Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione dell’articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 agosto 2012, n. 15-90/Leg
Regolamento provinciale per la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido, in applicazione dell’articolo 14 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24 (Servizio antincendi) (b.u. 14 agosto 2012, n. 33)
https://www.consiglio.provincia.tn.it/doc/clex_23681.pdf?zid=6258b24b-cee4-4e4a-b7cc-d3cd0cb87b7a
Permesso speciale per l’esercizio del mestiere di spazzacamino
Istruttoria amministrativa. Verifica requisiti soggettivi alla Provincia Autonoma di Trento – Commissione Provinciale per l’Artigianato, rilascio permesso speciale.
Chi può richiedere
Persone fisiche in possesso del certificato di iscrizione nel registro esercenti mestieri ambulanti di cui all’art. 121 del T.U.L.P.S. rilasciato dal Comune di residenza.
Dove rivolgersi
Sviluppo economico, studi e statistica
Quanto costa
- 2 marche da bollo di importo corrente (una da applicare sulla domanda, una da applicare sul permesso speciale) più € 0,52 per diritti di segreteria.
Tempi di attesa
Dalla data di presentazione della domanda sono previsti 60 giorni per il rilascio del permesso speciale. Questo termine è sospeso per fatti eccezionali, non prevedibili ed altri eventualmente sopraggiunti.
Come fare / Cosa fare
Rivolgersi al Comune – Sportello imprese e cittadini – Ufficio attività economiche per la presentazione delle due domande: iscrizione nel registro esercenti mestieri ambulanti per i residenti nel Comune di Trento (i residenti fuori Comune lo richiedono al Comune di residenza) e rilascio permesso speciale.
Riferimenti normativi
R.D. 18.6.1931 n. 773 “Approvazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza”;
Regolamento di esecuzione del T.U. di Pubblica Sicurezza;
Legge Regionale 20.8.1954 n. 24 art. 14 “Servizio Antincendi”;
Regolamento per la spazzatura dei camini nel territorio di Trento.
In Italia l’attività dello spazzacamino (pulizia di camini) è considerato un lavoro di pulizia e intesa come manutenzione ordinaria frequente e non straordinaria e specialistica.
Attualmente in Italia l’attività dello spazzacamino consistente nella pulizia delle canne fumarie degli mpianti termici a gas, gasolio e legna è considerata come un’attività di manutenzione ordinaria degli impianti stessi e a tutt’oggi non richiede che l’abilitazione prevista all’atto dell’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane, categoria pulizie, codice ateco 81.22.02 – Attività di pulizie et affini (L. 82/94 – D.M. 274/97 );
(a parte le province autonome di Trento e Bolzano dove esistono dei regolamenti specifici per il servizio dello spazzacamino e forse in qualche regione autonoma o a statuto speciale e/o in qualche provincia e comune che abbiano emanato dei regolamenti specifici in merito ?).
Iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane per le imprese che esercitano attività regolamentate.
Per le procedure di riconoscimento dei requisiti tecnico professionali relative alle imprese che esercitano l’attività nel settore dell’impiantistica di cui al D.M. n. 37/2008, di autoriparazione di cui alla legge n. 122/92, di facchinaggio di cui al D.M. n. 221/03, di pulizia di cui alla legge n. 82/94, si rinvia alle specifiche sezioni accessibili dai collegamenti sotto indicati.
SPAZZACAMINI; CODICE ATECO 81.22.02 (ISTAT)
Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali
– pulizia effettuata all’esterno di edifici di ogni tipo, inclusi uffici, fabbriche, negozi, uffici pubblici ed altre strutture commerciali e professionali, nonché condomini
– pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari, come la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi
– pulizia di macchinari industriali
– altri servizi di pulizia di edifici e di impianti e macchinari industriali, n.c.a.
ATTIVITA’ DI PULIZIE ED AFFINI (L. 82/94 – D.M. 274/97 )
http://www.an.camcom.gov.it/20141023/attivita-pulizie-ed-affini-l-8294-dm-27497
Le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono disciplinate dalla Legge 82/1994. Il D.M. n. 274/1997 le ha così definite:
attività di pulizia: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza;
attività di disinfezione: sono quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni;
attività di disinfestazione: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi sia perché molesti e specie vegetali non desiderate;
attività di derattizzazione: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a determinare o la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto di una certa soglia;
attività di sanificazione: sono quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l’illuminazione e il rumore.
L’esercizio di tutte le attività è subordinato al possesso di requisiti di onorabilità (di cui all’art. 2 della legge 82/1994eal D. Lgs. 159/2011) nonchè di requisiti di capacità economico-finanziaria.
L’esercizio delle attività di DISINFESTAZIONE, DI DERATTIZZAZIONE E DI SANIFICAZIONE è subordinato anche al possesso di requisiti di capacità tecnica ed organizzativa. I requisiti tecnico-professionali sono previsti dall’art. 2 comma 3 del Decreto M.I.C.A. 274/1997.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
Legge 25 gennaio 1994 n 82
D.M. 7 luglio 1997 n.274
Circolari, Note, Direttive e Atti di indirizzo Ministero Sviluppo Economico
Attualmente in Italia, non esistono leggi e norme che impediscono allo spazzacamino di svolgere il suo normale e tradizionale lavoro di pulizia degli impianti fumari, considerato come “semplice” manutenzione ordinaria.
L’attività tradizionale dello spazzacamino relativa alla pulizia delle canne fumarie, dei condotti fumo a servizio dei generatori di calore a combustibili gassosi, liquidi e solidi, nonché dei generatori di calore a legna come le stufe e le caldaie, ecc., è da considerarsi come manutenzione ordinaria e non straordinaria e come tale non rientra nelle attività regolamentate dal DM 37 del 2008 come specificato in questo parere ministeriale:
DM 37/2008
http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=1197
DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti e relativa manutenzione straordinaria, all’interno degli edifici. (GU Serie Generale n.61 del 12-03-2008)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/3/2008
Pertanto la nuova norma 10847 contiene delle gravi “imprecisioni” (da verificare se di natura colposa per buona fede o dolosa per malafede):
UNI 10847 (2000 – 2017) manutenzione canne fumarie di stufe, caldaie, forni e focolari vari a combustibili solidi e liquidi
http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=920
Abuso normativo nella nuova norma UNI 10847 del 2017
http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=5144
Alcuni spazzacamini riproducono tale imprecisione (probabilmente in buona fede ?)
Caso 1)
Importante! Per fare lo spazzacamino bisogna essere abilitati.
https://www.spazzacaminotroian.it/chi-sono
Questo è l’attestato di frequenza ai percorsi formativi di aggiornamento richiesti per le attività di istallazione e manutenzione straordinaria degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (CORSI FER). Viene rilasciato dalla Regione FVG, previo esame finale, per poter operare nel settore della fumisteria incluso l’istallazione e nel caso specifico dello spazzacamino nella manutenzione degli impianti fumari e dei rispettivi generatori di calore. Ai corsi possono accedere solamente gli operatori del settore in possesso dell’abilitazione alla lettera “C” o “E” nel caso di impianti a gas ecc…
Ecco cosa possono fare o non fare i manutentori spazzacamini che operano in assenza di questi requisiti:
NON POSSONO smontare e rimontare o modificare parti del circuito fumi (raccordi, comignolo, tubi di scarico ecc…)
NON POSSONO smontare e rimontare o modificare nessuna parte del generatore di calore (deflettori, refrattori, camera di combustione, giri di fumo ecc…)
POSSONO SOLO scovolare il camino o il generatore di calore solo se una persona abilitata smonta e rimonta tutte le cose suindicate.
Attestato corsi FER
IMPIANTISTI: OBBLIGO FORMATIVO “FER”
08 mar 2016 Antennisti, CAIT, Caldaisti, Elettricisti, Frigoristi, Impiantistica, Termoidraulici
http://confartigianatobergamo.it/impiantisti-obbligo-formativo-fer
IMPIANTISTI: OBBLIGO FORMATIVO…
Con l’approvazione del decreto regionale 8711 del 21/10/2015 vengono definiti i passaggi formativi per il mantenimento dell’abilitazione all’installazione e manutenzione straordinaria di impianti “FER” (Fonti Energia Rinnovabile).
Come è noto, infatti, il D.lgs 28 del 2011, poi modificato dal Decreto Legge 63 del 2013, ha disposto che le imprese già abilitate ai sensi del D.M. 37/08 (la ex 46/90) debbano necessariamente aggiornarsi per poter continuare ad operare su detti impianti, e cioè: …
Cso 2)
ABILITATO AL DECRETO MINISTERIALE 37/2008
Solo chi ha tale abilitazione può metter mano ad un camino o stufa.
È un Suo diritto richiedere tale abilitazione ed è una sua responsabilità diffidare da chi non possiede tale requisito legale.
http://www.ilpiccolofiammiferaio.it
Nel febbraio del 2011 è stata presentata una proposta di legge per disciplinare l’attività dello spazzacamino, che non ha dato alcun esito
PROPOSTA DI LEGGE
d’iniziativa dei deputati
STRADELLA, ARMOSINO, CATTANEO, TORTOLI
Disposizioni in materia di disciplina delle attività di manutenzione di camini e impianti fumari e di riscaldamento
Presentata l’11 febbraio 2011
http://www.camera.it/_dati/leg16/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=16PDL0045960
Nel 2016 l’ANFUS scrive al CTI (Comitato Termotecnico Italiano)
Inviate al CTI le note di ANFUS per la modifica del DPR 74
Giu 24, 2016
Modifica del DPR 74 da parte del Gruppo CTI Libretto Impianto
http://www.anfus.org/scuola-spazzacamini-la-scuola-fuspa
Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche su sollecitazione delle associazioni di categoria, ha dato mandato al CTI (Comitato Termotecnico Italiano) per una revisione del testo di legge che regola la manutenzione degli impianti. A nostro avviso il nodo fondamentale per i manutentori spazzacamini risiede proprio nella formulazione dell’art 7. L’esigenza di riscrivere il testo ed il contributo di ANFUS nasce proprio dal bisogno di fare chiarezza ed attribuire un ruolo “di legge” agli spazzacamini. Se è vero, (ed è vero) che se esiste norma tecnica deve esistere abilitazione, allora UNI 10847 (adesso in revisione) e UNI 10683:12, i codici ATECO specifici, il possedere specifiche attrezzature seguire uno standard nella attività lavorativa concorrono alla definizione della figura professionale di spazzacamino manutentore. Nella modifica al DPR 74, tra gli aspetti che ad oggi determinano confusione e scoramento tra i nostri lavoratori manutentori, Se abbiamo accolto con favore una regolarizzazione del ruolo della manutenzione in senso ampio e la volontà di introdurre il catasto regionale, di cui assistiamo ad esempi virtuosi operativi, la norma, così come è stata scritta apre alla manutenzione ma chiude la porta in faccia agli spazzacamini.
Nella nostra proposta lo Spazzacamino, che gode del riconoscimento nelle matrici degli standard formativi in Europa, è deputato alla manutenzione degli impianti termici alimentati a biomassa al di sotto dei 35kW, dove ANFUS suggerisce, che le operazioni di manutenzione dell’impianto termico o di parti di esso devono essere effettuate da imprese in possesso delle competenze tecniche e attrezzature specifiche conformemente a quanto indicato dalla norma UNI 10847:2000 ed iscritte al Registro Imprese con codice ATECO coerente per l’attività di spazzacamino.
Già da molti anni, come risultato del dialogo attivo e proficuo con Regione Lombardia, da sempre capofila dei provvedimenti sulla combustione di legna e pellet, e da sempre attentissima all’importanza della penetrazione sempre più prepotente della biomassa nella case, è stato presentato dalla Regione un documento al MISE per definire gli “standard” che presiedono al riconoscimento dello spazzacamino manutentore professionista.
La REGIONE LOMBARDIA con Protocollo T1.2014.0035061 del 29/07/2014
la preparazione professionale degli installatori e dei manutentori è ritenuta di fondamentale importanza ed è il
motivo per cui è stato assunto un forte ruolo di coordinamento sulle attività di controllo, istituendo il catasto centralizzato degli impianti termici. L’ultima tappa di questo percorso ha visto l’estensione agli impianti termici da biomassa, con potenza superiore a 5 kW, degli adempimenti relativi al controllo, alla manutenzione e alla verifica dell’efficienza, prevedendo che le relative attività debbano essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.c) del decreto ministeriale 37/2008. Tale previsione è del tutto coerente con l’obbligo di cui all’art. 7 comma 1, del DPR 74/2013 e con la definizione di impianto termico contenuta nel d.lgs. 192/2005, come modificato con l.90/2013. L’unica specificità lombarda, derivata dalle misure previste nel proprio Piano regionale degli Interventi per la qualità dell’aria, riguarda l’abbassamento della soglia di potenza dei generatori da 10 a 5 kW. Non possiamo ignorare che le attività di manutenzione relative agli impianti a biomassa siano sempre state considerate come attività di manutenzione ordinaria e siano svolte prevalentemente da soggetti inquadrati con il codice ateco 81.22.02 oppure 43.22.01 anche quando implicano l’uso di una specifica attrezzatura e sono disciplinate dalla norma tecnica UNI 10683, UNI 10847 e dal Regolamento UE 305/2011.
Pertanto, le attività di manutenzione degli impianti a biomassa, che tali imprese svolgono da sempre e per le quali si sono dotate di attrezzi specifici complessivamente costosi, non potranno più essere svolte dalle suddette imprese, nonostante molte di esse siano costituite da operatori qualificati ed attrezzati, con gravi ripercussioni sotto il profilo economico ed occupazionale. Nell’ambito degli approfondimenti attivati dall’Ufficio scrivente, si è rilevato che codesto Ministero, con nota del 24.2.2010, qui allegata, aveva convenuto di riconoscere ai titolari /legali rappresentanti di imprese di installazione di stufe e caminetti, che avessero dimostrato di aver svolto tale attività prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008, un’abilitazione parziale che poteva essere codificata come “Attività relativa all’installazione di impianti di riscaldamento, comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aereazione dei locali”. Tale abilitazione, per quanto importante, non è tuttavia sufficiente per superare le criticità sopra evidenziate, dal momento che riguardano le attività di manutenzione degli impianti a biomassa, svolte soprattutto da imprese inquadrate come “imprese di pulizia”.
Per dare soluzione a tale criticità, tenuto conto dell’obbligo di cui all’art.7, comma 1 del DPR 74/2013, si ritiene che occorra riconoscere il concreto e qualificato esercizio delle attività di manutenzione degli impianti a biomassa, svolto in qualità di titolare dell’impresa e, di conseguenza, anche di dipendente della stessa, come requisito abilitante, al fine di ottenere l’abilitazione di cui all’art. 4, lettera B, C e D, del DM 37/2008, per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), dello stesso decreto, con la limitazione indicata da Codesto Ministero nella lettera sopra indicata. Il “concreto e qualificato” esercizio delle attività di manutenzione degli impianti a biomassa dovrebbe, ad avviso dello scrivente, essere riconosciuto mediante il possesso dei seguenti requisiti:
- Svolgimento dell’attività lavorativa per la durata prevista dall’art. 4 del d.m. 37/2008; nel caso di attività svolta in qualità di titolare dell’impresa, la stessa deve essere comprovata da documentazione di tipo contabile e fiscale, che indichi l’oggetto della prestazione;
- Frequenza di specifici corsi sulla manutenzione e il controllo degli impianti fumari;
- Possesso della seguente attrezzatura:
Sistema a battuta 20 mt.
Aspo completo da ml. 20
Sistema di fresatura
Scovoli in ferro, acciaio, plastica, pek, perlon vari diametri
Aste e spazzole con innesto ad anello e filetto
Raspini metallici varie misure
Video ispezione con testina rotante
Mini video ispezione con testina fissa
Aspirapolvere professionale
Anemometro
Deprimometro
Sensore umidità della legna
Spazzole per camere di combustione e passaggi fumi
Fumogeni
Specchi con asta telescopica
Avvitatore professionale per fresatura
Mola a disco
DPI 3° categoria: imbrago completo, anti ribaltamento, caschetto, corde con grillon da 20
mt. Corde statiche in varie metrature, fettucce per ancoraggi removibili, linea vita
provvisoria, dissipatore a doppio connettore, moschettoni, puleggia, ganci in A2 per
posizionamento.
L’articolo 7 del DPR 74 del 2013 fa riferimento alle attività di manutenzione regolamentate dal DM 37 del 2008 e queste concernono soltanto la manutenzione straordinaria degli impianti e non quella ordinaria come la pulizia degli impianti ad opera dello spazzacamino.
DPR 74 DEL 2013
http://www.energia.provincia.tn.it/binary/pat_agenzia_energia/dpr%2074-2013.pdf
Art. 7
Controllo e manutenzione degli impianti termici
- Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
- Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piùdisponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicità contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante aisensi della normativa vigente.
- Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico edegli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili né reperibili le istruzioni del fabbricante,devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEIper lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
- Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dellosviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definiree dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
- a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installatoo manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose;
- b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
- Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. In caso di trasferimento a qualsiasi titolodell’immobile o dell’unità immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa,debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
- I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cuiall’articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sonoaggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto delMinistro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni eProvince autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energeticaprevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.
DM 37/2008
http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=1197
DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37
Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti e relativa manutenzione straordinaria, all’interno degli edifici. (GU Serie Generale n.61 del 12-03-2008)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/3/2008
L’attività tradizionale dello spazzacamino relativa alla pulizia delle canne fumarie e dei condotti fumo a servizio dei generatori di calore a combustibili gassosi, liquidi e solidi, nonché dei generatori di calore a legna come le stufe e le caldaie, ecc., è da considerarsi come manutenzione ordinaria e non straordinaria e come tale non rientra nelle attività regolamentate dal DM 37 del 2008 come specificato in questo parere ministeriale:
Parere del Ministero
Ministero dello Sviluppo Economico Versione aggiornata al 21 giugno 2017
L’attività tradizionale dello spazzacamino relativa alla pulizia delle canne fumarie, dei condotti fumo dei generatori di calore a combustibili gassosi, liquidi e solidi, nonché dei generatori di calore a legna come le stufe e le caldaie, dei forni ecc. è da considerarsi come manutenzione ordinaria e non straordinaria e come tale non rientra nelle attività regolamentate dal DM 37 del 2008 come specificato in questo parere ministeriale:
È stato, dunque, ivi stabilito (confermando, di fatto, quanto già chiarito implicitamente da questo Ministero con le note sopra richiamate) che il d.m. 37/2008 trova applicazione solamente nel caso di svolgimento di attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti in parola e non anche per l’attività di manutenzione ordinaria.
Questa Amministrazione ha infine richiamato la nota datata 21 ottobre 2014, con la quale è stato rappresentato che l’articolo 8 del d.m. 37/2008 prevede espressamente che “Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3”.
Per i lavori di manutenzione straordinaria relativa ai caminetti e stufe alimentati a biomassa, è pertanto necessario, secondo il Mi.S.E., che l’impresa manutentrice sia in possesso dei requisiti abilitanti, debitamente accertati dalla competente Camera di commercio, relativi agli impianti di cui alla lettera c), comma 2, art.1 del DM 37/2008 ovvero alla stessa lettera c) limitata agli impianti di riscaldamento.
Premesso ciò, ha dunque ritenuto opportuno confermare che l’attività di manutenzione straordinaria degli impianti oggetto di quesito debba essere svolta unicamente dalle imprese specificatamente abilitate mentre, al contrario, l’attività di ordinaria manutenzione degli impianti stessi (come è quella della pulizia e del controllo), non rientrando nell’ambito di applicazione del decreto in oggetto, può essere intrapresa liberamente, non richiedendo abilitazione alcuna.
Abilitazione Spazzacamini, depositate al Ministero le richieste di parere di ANFUS
Lug 20, 2016 688
http://www.anfus.org/abilitazione-spazzacamini-depositate-al-ministero-le-richieste-parere-anfus
Ad oggi sono depositate presso il MISE due richieste di parere distinte per l’abilitazione spazzacamini: una presso la Divisione XIII della Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica in merito al in merito alle attività di manutenzione che effettuano i manutentori spazzacamini, seguendo il disciplinare tecnico di UNI 10683:2012 paragrafo 8 Controllo e Manutenzione – Appendice D Rapporto di Controllo e Manutenzione; l’altra depositata presso Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l’efficienza energetica, il nucleare Divisione VII – Efficienza energetica e risparmio energetico relativa alla manutenzione straordinaria impianti termici biomassa; attività di spazzacamino manutentore ai sensi del DM 22 novembre 2012 modifica all A Decreto 192/2005.
Siamo in attesa di una risposta che verrà tempestivamente inoltrata a tutti gli associati
Lo spazzacamino è già riconosciuto e abilitato,
la sua attività di pulizia dei camini è già riconosciuta e abilitata dalla tradizione o prassi tradizionale storica secolare; come utile, necessaria e ordinaria manutenzione;
la sua attività di pulizia dei camini è già riconosciuta e abilitata dalle legislazioni e dalle normative, dai produttori e dagli installatori/costruttori di impianti termici e di impianti fumari, di gran parte dei paesi europei;
e in Italia in modo specifico dalle legislazioni delle province autonome di Bolzano e di Trento;
in Italia:
-il suo riconoscimento “generico” si trova implicito nel codice ateco 81.22.02 e nella L. 82/94 – D.M. 274/97
SPAZZACAMINI; CODICE ATECO 81.22.02 (ISTAT)
– pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari, come la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi
ATTIVITA’ DI PULIZIE ED AFFINI (L. 82/94 – D.M. 274/97 )
-l’abilitazione “generica” dello spazzacamino avviene automaticamente all’atto della sua iscrizione alla CCIAA e all’AIA (Albo Imprese Artigiane dove vengono verificati i requisiti professionali richiesti dalla legislazione vigente).
Quindi le varie associazioni di categoria professionale, non dovrebbero cercare il riconoscimento e l’abilitazione che già esistono e non solo di fatto, ma caso mai che questo riconoscimento e questa abilitazione vengano effettuate in modo più dettagliato e preciso, e che le leggi e le normative che implicano e richiedono l’attività di pulizia e controllo degli impianti termici e fumari, laddove è possibile e necessario, citino lo spazzacamino in modo esplicito, richiamando per analogia le situazioni esistenti nelle province autonome di Trento e di Bolzano e quelle nei vari paesi europei.
Ciò che non si deve fare è non travalicare i confini di competenza invadendo le attività tradizionali e specifiche di altre categorie di operatori professionali riconosciuti e abilitati come: i termotecnici, i termoidraulici, i fumisti, i tecnici assistenti delle caldaie a gas e a gasolio ai quali lo spazzacamino offre e fornisce il suo più che utile servizio complementare (estensibile ai produttori di generatori di calore e di impianti fumari e ai vari enti pubblici di controllo ambientale ed energetico, sulla sicurezza delle persone e di prevenzione degli incendi, come ben riconoscibile nella provincia autonoma di Bolzano e in gran parte dei paesi Europei).
Le varie associazioni di categoria professionale degli spazzacamini, italiane, dovrebbero agire in accordo con quelle di altri paesi più avanzati, affinché nella legislazione e nella normazione europea, laddove richiesto necessario e possibile, siano citati gli spazzacamini come specifica categoria professionale.
Quello che si deve pretendere è che altri operatori tra cui i termoidraulici, i fumisti, i muratori, i tecnici delle caldaie, ecc. non travalichino le loro competenze per invadere quelle tradizionali, storiche e professionali dello spazzacamino.
Nell’estensione dell’aggiornamento della norma UNI 10847 del 2017 è stato commesso il grave errore:
Appendice B
Appendice C
di introdurre surrettiziamente una inesistente distinzione arbitraria (che nella versione del 2000 non esisteva) tra lo spazzacamino tradizionale, reale e vero, già abilitato alla manutenzione ordinaria (dalla CCIAA e dall’AIA) e un fantomatico inesistente spazzacamino ibridato con il fumista abilitato alla manutenzione straordinaria come previsto dal DM 37 del 2008; distinzione di fatto inutile poiché tale decreto riguarda solo la manutenzione straordinaria (propria dei fumisti) e non quella ordinaria della pulizia dei generatori di calore e degli impianti fumari che è tipica dell’attività professionale normale e ordinaria dello spazzacamino tradizionale, vero e reale;
le associazioni di categoria (mestiere/professione) hanno sbagliato analisi e prospettiva inducendo in errore anche il CTI che ha prodotto la nuova norma aggiornando quella vecchia che non conteneva questa assurda e incoerente distinzione; in tal modo hanno generato confusione nel mercato e nel settore, danneggiando la categoria degli spazzacamini.
Le associazioni di categoria (mestiere/professione) hanno perso un mucchio di tempo a perseguire un riconoscimento e una abilitazione che già c’era ma che non era stata riconosciuta come tale e di per sè sufficiente a garantire la categoria degli spazzacamini (abilitazione esistente da qualificare meglio).
Hanno sbagliato, per improvvidi interessi associativi, a confondere il fumista con lo spazzacamino generando degli ibridi (ogm) che non esistono in Europa e che confliggono tra loro mettendoli in contraddizione e contrapposizione con i normali spazzacamini non ibridati;
hanno sbagliato per meri interessi economici a vendere iscrizioni associative, corsi formativi e abilitanti e consulenze a chichessia, generando mostruosità ibride, false aspettative, inutile concorrenza, operatori con scarsa professionalità che hanno iniziato ad operare dopo un breve corso credendo di aver ottenuto chissà che abilitazione e patente di mestiere che hanno provocato numerosi problemi agli operatori professionali già esistenti.
La qualificazione professionale dello spazzacamino non gli deriva dalla ibridazione con il fumista ma dall’approfondimento pratico, tecnico scientifico, normativo e legislativo della sua attività affrontata nel contesto delle connessioni reali con tutte le situazioni esistenti degli impianti termici e fumari in relazione alla tutela ambientale, alla sicurezza delle persone e degli edifici, all’efficienza degli impianti nel consumo energetico.
Bastava e basta semplicemente prendere a modello l’esperienza e la realtà degli spazzacamini di Bolzano e dell’intera Europa.
Ecco un documento che certifica l’errore di analisi e di prospettiva delle associazioni di categoria:
SPAZZACAMINI: discorso sull’abilitazione quale continuità lavorativa
22 settembre 2014
Discorso sull’abilitazione degli Spazzacamini “il riconoscimento del mestiere dello Spazzacamino è un fatto di cultura, modernità e coerenza con il mondo lavorativo Europeo”.
Il mestiere nasce nel 15 secolo, è il primo lavoro al quale il mondo della medicina internazionale riconosce una malattia professionale e detiene il primato in termini di utilità sociale, ambientale, economica e territoriale.
L’utilità sociale è dovuta al fatto che l’uso del legno combustibile è prediletto dalle famiglie meno abbienti, oggi in Italia 5 milioni, e che è praticamente impossibile farne continuo uso se non con una programmata e professionale manutenzione e controllo dei camini.
L’ambiente, dell’uso ordinato e controllato del legno combustibile, ne ha un ritorno diretto in termini di minor impatto ambientale e migliore salute dell’aria, in quanto la maggiore efficienza dell’impianto è la conseguenza immediata della manutenzione professionale dei camini. Riduzione del consumo di ossigeno e del combustibile, processo “carbonio/fotosintesi” completo con la produzione di ossigeno da parte della pianta.
Il mestiere dello Spazzacamino è anche un ottimo volano economico per il territorio in quanto è un lavoro non importabile, realizzato solo da realtà locali, di forte coesione sociale e dalla cultura radicata all’uso del fuoco domestico.
Basti pensare che siamo nel 21 secolo e le famiglie Italiane non pensano lontanamente che la presenza in casa di un caminetto o una stufa sia demodè o superata dalle moderne tecnologie.
Per queste prerogative lo Spazzacamino non ha mai avuto necessità ne gli è stato mai chiesto di essere abilitato, prima alla 46/90 e poi alla 37/08.
La sua attività di manutentore e controllore di impianti fumari, caminetti e stufe lo ha visto da sempre operare in modalità di manutenzione ordinaria che straordinaria, ma mai sotto la lettera C, richiesta agli installatori.
È consuetudine che lo Spazzacamino smonti il raccordo della caldaia, della stufa o della capppa della cucina, così come è normale vederlo praticare modifiche anche importanti a canne fumarie per la creazione di sportelli d’ispezione, sostituzioni di comignoli e coibenze.
Oggi si profila una nuova visione della manutenzione, la dove il DLGS 74/2012 obbliga il manutentore ad esser abilitato ai sensi del DM 37/2008, condizione che rafforza il nostro orientamento tecnico nei confronti di una professione altamente specializzata, dotata di attrezzature specifiche e strumenti di rilievo, pericolosa per la permanenza sul tetto e in continua evoluzione tecnica per rispondere adeguatamente all’arrivo sul mercato di prodotti e tecnologie innovative.
La soluzione più naturale è l’adeguamento dello stato degli operatori alle richieste normative: abilitare gli Spazzacamini alla lettera C del DM 37/2008 limitatamente alla manutenzione e controllo degli impianti fumari e degli apparecchi a combustibile solido.
Tale soluzione deve essere graduale e formata almeno da due momenti: l’abilitazione degli attuali aventi le caratteristiche minime e la successiva abilitazione degli attuali, seppur operanti, ai quali manca una o più delle caratteristiche di accesso.
In poche parole si tratta di tutelare i cittadini che devono essere seguiti dagli attuali Spazzacamini da tempo loro fornitori di servizio di manutenzione e controllo specializzato e dall’altra non interrompere l’onesto e utile lavoro di centinaia di operatori che da sempre hanno ottenuto dalla propria camera di commercio il benestare a lavorare con la propria partita iva.
Continuità lavorativa di un ristretto gruppo di lavoratori che rappresenta una minoranza e continuità della tutela del cittadino e dell’ambiente per l’uso del legno combustibile.
Questi i paletti che si propongono per l’abilitazione degli Spazzacamini
- dimostrare di avere questa attività da almeno tre anni
- ricevute e/o fatture: 50/anno.
- documenti tecnici post manutenzione: 15/anno
- possesso di furgone
- possesso di attrezzature specifiche per la manutenzione
- possesso di strumenti per il rilievo dei camini
- abilitazione DPI di terza categoria e possesso degli stessi
- attestati partecipazione a corsi specifici (apparecchi o impianti fumari)
Mentre per coloro ai quali manca l’abilitazione ai dispositivi terza categoria o/e attestati partecipazione a corsi specifici si potrebbe dare una proroga di 6 mesi, entro la quale devono dimostrare di aver ottenuto l’abilitazione ai dispositivi o/e gli attestati partecipazione a corsi specifici .
Mentre per coloro che non hanno i 3 anni di attività (con o senza ricevute, emissione rapporti, attestati partecipazione a corsi specifici e abilitazione dispositivi), potrebbero ricevere una proroga di 3 anni di lavoro con la limitazione alla manutenzione ordinaria e con esclusione del controllo. Alla scadenza dovranno dimostrare di essere in possesso di tutti i requisiti per ottenere l’abilitazione lettera C limitatamente alla manutenzione degli impianti fumari e degli apparecchi a biomassa.
I 3 anni di proroga potrebbero partire dalla data di apertura della partita iva o della comunicazione di inizio attività di spazzacamino.
Queste regole stringenti sono a garanzia della qualità del servizio al consumatore.
L’attivazione del codice ATECO relativo all’impiantistica anche per questi soggetti per quanto non abilitati risulta importante comunque per evidenziare la differenza di un’attività che entra in un settore con responsabilità significative.
Giovanni Paoletti – Presidente nazionale ANFUS
Sandro Bani – Vice Presidente nazionale ANFUS
Francesco Rossi – Responsabile regionale ANFUS Lombardia
Anche qua si vede come all’epoca l’ANFUS e Giovanni Paoletti (oggi purtroppo defunto) abbiano fatto confusione tra la manutenzione straordinaria regolamentata dal DM 37/2008 e dal DPR 74/13, con la manutenzione ordinaria che comprende anche anche quella della pulizia effettuata dall’operatore competente che da sempre è lo spazzacamino e che non rientra nell’ambito di questo decreto ministeriale, attività di pulizia per la quale lo spazzacamino è già abilitato.
Spazzacamini Italiani Abilitati. Conclusione a lieto fine di una storia infinita e tormentata
5 febbraio 2014
Le motivazioni che comportano l’abilitazione degli Spazzacamini sono tre e tra loro correlate. 1- il DPR 74/13 indica che le operazioni di manutenzione devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 37/08, 2- nessuna legge può togliere il lavoro a lavoratori regolarmente iscritti alla camera di commercio di competenza e operanti sul territorio da tempo, con professionalità e competenza tecnica specifica, 3- la nostra repubblica è fondata sul lavoro.
Di conseguenza, come accaduto in precedenza per i Fumisti che hanno ottenuto con la medesima relazione l’abilitazione alla lettera C, gli Spazzacamini sono abilitabili di diritto dalle camere di commercio in quanto tali enti tutelandone la continuità lavorativa, sono garanti e saranno attivi per la rimozione di qualsiasi ostacolo dovesse frapporsi tra gli Spazzacamini che da anni svolgono regolarmente il loro ruolo economico e il loro stesso lavoro.
L’abilitazione dello spazzacamino avviene all’atto della iscrizione all’AIA – Albo Imprese Artigiane, quando vengono riconosciuti i requisiti necessari, dopo averne verificato il possesso; requisiti oggettivi e soggettivi tra cui:
1) possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate ai sensi dalla legge L.443/85
2) autonomia aziendale (possesso attrezzature idonee a svolgere l’attività)
L’Albo delle imprese artigiane è il registro pubblico comprendente i nominativi di coloro che svolgono una attività che rientra nella categoria delle attività artigiane. Sono tenute a iscriversi all’Albo tutte le imprese che hanno le caratteristiche previste dalla legge quadro sull’artigianato L. 443/85.
È considerato imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana e svolge in misura prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.
Requisiti
I requisiti possono essere soggettivi od oggettivi.
Requisiti soggettivi:
cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea.
avere raggiunto la maggiore età
partecipazione diretta nell’attività produttiva da parte del titolare o dei soci secondo le maggioranze previste dalla L.443/85
il lavoro subordinato è compatibile con l’attività artigiana solo se part time non è superiore al 50%
possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate ai sensi dalla legge L.443/85.
Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno per lavoro autonomo subordinato, (anche in attesa di attesa di occupazione) e per motivi familiari.
Requisiti oggettivi:
autonomia aziendale (possesso attrezzature idonee a svolgere l’attività)
esercizio in prevalenza dell’attività artigiana
esistono dei limiti dimensionali previsti dalla L 443/85
Legge 8 agosto 1985, n. 443
Legge-quadro per l’artigianato
https://www.regione.veneto.it/static/www/attivita-produttive/Legge443del85.pdf
Ora le associazioni sindacali e professionali degli spazzacamini e gli spazzacamini stessi non associati possono e devono fornire all’AIA (Albo Imprese Artigiane) l’elenco dettagliato dei requisiti e delle attrezzature nonché i criteri di verifica e magari anche un incaricato per ogni provincia che partecipi alla commissione di verifica dell’AIA ogni qualvolta si presenti la richiesta d’iscrizione per l’attività artigianale dello spazzacamino.
Ciò darebbe garanzia di bontà del servizio dello spazzacamino, al mercato, ai consumatori/utenti, all’ente pubblico.
Poi bisognerebbe stendere un regolamento dell’attività dello spazzacamino da promuovere presso le regioni, le province e i comuni.
Per le imprese industriali che volessero svolgere tale attività bisognerebbe che valesse la stessa procedura in uso per gli artigiani, all’atto dell’iscrizione al registro ditte per questa attività.
Commissione Provinciale per l’Artigianato
10.
Commissioni provinciali per l’artigianato.
La commissione provinciale per l’artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.
Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice presidente.
Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l’artigianato devono essere titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.
Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell’INPS, dell’ufficio provinciale del lavoro e la presenza di esperti.
Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti, all’organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l’artigianato.
Commissione Regionale per l’artigianato
https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/cra
SOPPRESSIONE ALBO ARTIGIANI DAL 1° GENNAIO 2016 e SOPPRESSIONE CPA E CRA DAL 30.01.2016
http://www.av.camcom.gov.it/files/RegistriAlbiRuoli/Nota_soppressione_CPA.pdf
La Legge Regionale n. 11 del 14 ottobre 2015, pubblicata sul BURC n. 60 in pari data,
contenente “misure urgenti per semplificare, razionalizzare e rendere più efficiente l’apparato
amministrativo, migliorare i servizi ai cittadini e favorire l’attività di impresa. Legge annuale di
semplificazione 2015, affronta, tra gli altri temi, quello della semplificazione delle imprese artigiane
e, in particolare, all’art. 16, prevede che:
−a decorrere dal 1° gennaio 2016 è soppresso l’Albo delle imprese artigiane, sostituito a tutti gli effetti dal Registro delle Imprese;
….
ARTIGIANATO – Dal 19 marzo addio alle Commissioni Provinciali per l’Artigianato
In data 3 marzo 2015 è stata pubblicata nel BUR n. 21 della Regione Veneto, la Legge Regionale n.2/2015 – “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)”, che ha previsto l’abolizione delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato.
La norma, che entra in vigore decorsi 15 gg. dalla data della pubblicazione, è dettata da disposizioni di semplificazione per quanto riguarda l’artigianato in conformità della direttiva europea n. 2006/123/CE del 12/12/2006
Le CPA saranno pertanto abolite a decorrere dal prossimo 19 marzo 2015. La modifica della Legge Regionale 31/12/1987 n. 67, che disciplina la materia dell’artigianato, prevede pertanto che le competenze delle soppresse CPA passeranno alle Camere di Commercio, fermo restando il mantenimento dell’Albo Artigiani e la relativa numerazione di iscrizione, nonché rimanendo inalterato il ruolo della competente Commissione Regionale per l’Artigianato.
La nuova Legge ha inoltre dato riconoscimento ufficiale, ovviamente sempre per quanto riguarda gli adempimenti artigiani, alle Agenzie per le Imprese, le quali potranno attestare la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’albo artigiani, nonché per la loro modifica o cancellazione, rilasciando apposita dichiarazione di conformità.
Si è già tenuto un primo incontro presso la Regione Veneto, alla presenza di tutte le Camere venete e delle Associazioni di Categoria artigiane, nel quale sono stati valutati i primi impatti operativi che potrà avere la prevista soppressione delle CPA, ma soprattutto per quanto riguarda tutti gli aspetti inerenti al ruolo che avranno le Agenzie per le Imprese in materia di adempimenti per le imprese artigiane.
A fronte delle varie domande poste sul tavolo, ovviamente le relative risposte potranno essere date solo con un’analisi completa della nuova normativa, che comporterà soprattutto una valutazione sugli impatti che ci saranno relativamente alle varie procedure informatiche/telematiche che verranno adottate dalle Agenzie per le Imprese.
Albo Imprese Artigiane — Camera di Commercio di Padova
contenuto aggiornato il 12/03/2017
https://www.pd.camcom.gov.it/avvia-attivita-impresa/albo-imprese-artigiane
Gli uffici della Camera di Commercio valutano la presenza dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio di attività regolamentate solo nel corso dell’istruttoria delle pratiche presentate al Registro Imprese.
La tenuta dell’Albo delle imprese artigiane è una funzione attribuita dalla Regione del Veneto alle Camere di Commercio.L’iscrizione all’Albo è necessaria per l’attribuzione della qualifica di impresa artigiana ed è condizione per la concessione delle agevolazioni, prestiti, finanziamenti a favore delle imprese artigiane.
Avviso
Dal 18 marzo 2015, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n.2/2015 di modifica della legge sull’artigianato veneto n.67/1987, le Commissioni provinciali per l’artigianato sono soppresse.
Le funzioni amministrative svolte dalle Commissioni provinciali per l’artigianato sono ora attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvedono alla gestione dell’Albo delle Imprese Artigiane nell’ambito della sezione speciale del Registro delle Imprese.
L’iscrizione comporta inoltre:
l’annotazione nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese con la qualifica di artigiano
l’iscrizione del titolare, dei soci lavoranti e degli eventuali collaboratori familiari all’INPS – Gestione artigiani
L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria per tutte le imprese che possiedono le caratteristiche prescritte dalla legge n. 443/1985, mentre è facoltativa per le società a responsabilità limitata pluripersonali (SRL) che possiedono i requisiti. Le società per azioni (SPA) ed in accomandita per azioni (SAPA) non possono iscriversi all’Albo delle imprese artigiane.
Pagine collegate
Il servizio dello spazzacamino non rientra nelle attività regolamentate dalla lettera C del DM 37/2008
http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=1197
Abuso normativo nella nuova norma UNI 10847 del 2017
http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=5144
UNI 10847 (2000 – 2017) manutenzione canne fumarie di stufe, caldaie, forni e focolari vari a combustibili solidi e liquidi
http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=920
Conflitto d’interesse
È preferibile che lo spazzacamino che pulisce e controlla il camino non sia il fumista che ha costruito/installato il caminetto o la stufa con la loro canna fumaria; tanto meno il termoidraulico che vi ha installato/costruito l’impianto termico a gasolio o misto gasolio/legna o a gas con la loro canna fumaria e che poi fanno la manutenzione straordinaria degli impianti.
È preferibile che non vi sia conflitto d’interesse tra chi installa e costruisce e chi fa l’assistenza, la manutenzione ordinaria, che controlla e pulisce come i tecnici dell’assistenza caldaie, i bruciatoristi manutentori, i terzi responsabili e gli spazzacamini.
Abilitazione/regolamentazione dell’attività dello spazzacamino
https://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=7016
9) Caso esemplare di conflitto d’interesse tra l’essere fumista installatore di camini e di impianti connessi (abilitato al DM 37/2008) con l’essere anche spazzacamino, a danno dell’utenza.
Il fumista installatore di questo impianto fumario, a servizio del forno a legna di una pizzeria, munito di abbattitore di fuliggine ad acqua, con elettroventilatore, ha realizzato un impianto malfatto dal scarso tiraggio e che abbatte una percentuale bassissima di fuliggine (progettatto malissimo e realizzato ancora peggio).
Lo stesso fumista poi in qualità di spazzacamino, ha proceduto a varie pulizie dell’impianto fumario, attribuendo il suo cattivo funzionamento a cause varie non di sua responsabilità, fino a che il proprietario della pizzeria, esasperato, non si è rivolto a un avvocato e a uno spazzacamino vero, che sarei io anche se privo dell’abiltazione del DM 37 che a suo tempo potevo avere avendo installato numerose canne fumarie attività che avevo dismesso per non complicarmi la vita
Impianti malfatti come questo, realizzati da impiantisti fumisti abilitati al DM 37 sono molti, il grave è che sono manutentati dagli stessi installatori in qualità di spazzacamini che ovviamente non rilevano mai alcun difetto.
Ecco il caso
Microsoft Word – Pizzeria TV con abbattitore demenziale