Scarico momentaneo a parete – sentenza TAR Lombardia
Se la canna fumaria collettiva non è idonea e il condominio non provvede ad adeguarla, il condomino in stato di bisogno può momentaneamente scaricare a parete
Sentenza del TAR della Lombardia
Lunedì, 09 Ottobre 2017
Il TAR della Lombardia ha recentemente emesso una sentenza estremamente importante per gli installatori e particolarmente utile per dirimere e chiarire ogni problema qualora si dovessero trovare a sostituire un apparecchio a gas in un condominio con scarico in canna collettiva (ramificata o meno) non idonea.
Come è noto, in questi casi la legge (art. 5, commi 9 e 9 bis, D.P.R. 412/93 modificato dal D.Lgs. 102/14) consente lo scarico a parete nel rispetto della norma UNI 7129 circa le distanze dello scarico fumi, ma sono altrettanto note le difficoltà ed i problemi pratici che sorgono in queste occasioni.
Nel caso in oggetto, un condomino che doveva sostituire una caldaia installata su una canna fumaria collettiva, verificato che la stessa non era idonea ne chiedeva l’adeguamento al condominio che però non agiva. Il condomino in questione, allora, si scollegava dalla canna fumaria e, nel rispetto della normativa, andava a scaricare a parete con una caldaia tipo C a condensazione ed a bassa emissione di NOx.
A seguito delle contestazioni avanzate da un altro condomino che abitava al piano di sopra, il Comune di Gallarate emetteva un’ordinanza con la quale, richiamando la circolare 8/SAN del 1995 della Regione Lombardia che, va ricordato, è un “mero atto di indirizzo”, vietava al condomino lo scarico a parete e obbligava il condominio all’adeguamento della canna fumaria.
A questo punto il condomino cui era stato vietato lo scarico a parete si rivolgeva al TAR che accoglieva il ricorso per “Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del DPR n. 412 del 26 agosto 1993” e per “Eccesso di potere per travisamento dei presupposti di fatto e di diritto e per motivazione illogica, carente e contraddittoria” ed emetteva una sentenza con cui annullava l’ordinanza del Comune e condannava il Comune stesso (per aver emesso l’ordinanza) ed il condominio (per non aver adeguato la canna fumaria e condiviso l’ordinanza del Comune) al pagamento delle spese processuali e accessorie.
La sentenza è scaricabile dal seguente link