DM 37 del 2008

 

 

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2008/03/12/008G0060/sg

 

Visto l’articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 8, 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;

Vista la legge 5 gennaio 1996, n. 25, recante differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita’ produttive ed altre disposizioni urgenti in materia e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante il regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche’ per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita’ e per la domanda di iscrizione all’albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita’ soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante il regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche’ della relativa licenza di esercizio e successive modificazioni;

Visto l’articolo 1-quater del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, recante proroga di termini per l’emanazione di atti di natura regolamentare.

Visto l’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni diverse), convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 2007, n. 17;

Udito il parere del Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli Atti Normativi, espresso nell’adunanza generale del 7 maggio 2007, n. 159/2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 17 della legge n. 400 del 1998, effettuata con nota n. 0018603-17.8.2/1 del 16 novembre 2007;

 

A d o t t a

 

il seguente regolamento:

 

Art. 1.

Ambito di applicazione

  1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l’impianto e’ connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
  2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:
  3. a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di

protezione contro le scariche atmosferiche, nonche’ gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;

  1. b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
  2. c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
  3. d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
  4. e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
  5. f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
  6. g) impianti di protezione antincendio.
  7. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

 

Art. 2.

 

Definizioni relative agli impianti

 

  1. Ai fini del presente decreto si intende per:
  2. a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente;
  3. b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza impegnata contrattualmente con l’eventuale fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
  4. c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse umane e strumentali preposte all’impiantistica, alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall’articolo 4;
  5. d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d’uso, nonche’ a far fronte ad eventi accidentali che comportano la necessita’ di primi interventi, che comunque non modificano la struttura dell’impianto su cui si interviene o la sua destinazione d’uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;

 

 

  1. e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto,

distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica: i circuiti di

alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con

esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli

utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell’ambito degli

impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di

energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l’automazione di

porte, cancelli e barriere, nonche’ quelli posti all’esterno di

edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli

edifici;

  1. f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti

impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei

segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad

installazione fissa alimentati a tensione inferiore a 50 V in

corrente alternata e 120 V in corrente continua, mentre le componenti

alimentate a tensione superiore, nonche’ i sistemi di protezione

contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all’impianto

elettrico; ai fini dell’autorizzazione, dell’installazione e degli

ampliamenti degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni

collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica

vigente;

  1. g) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas:

l’insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal

punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino agli

apparecchi utilizzatori, l’installazione ed i collegamenti dei

medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per l’aerazione e la

ventilazione dei locali in cui deve essere installato l’impianto, le

predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all’esterno dei

prodotti della combustione;

  1. h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di

alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo

automatico e manuale nonche’ gli impianti di rilevazione di gas, di

fumo e d’incendio;

  1. i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;.
  2. l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.

 

Art. 3.

Imprese abilitate

  1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e

successive modificazioni, di seguito registro delle imprese, o

nell’Albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge

8 agosto 1985, n. 443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono

abilitate all’esercizio delle attivita’ di cui all’articolo 1, se

l’imprenditore individuale o il legale rappresentante ovvero il

responsabile tecnico da essi preposto con atto formale, e’ in

possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 4.

  1. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale funzione

per una sola impresa e la qualifica e’ incompatibile con ogni altra

attivita’ continuativa.

  1. Le imprese che intendono esercitare le attivita’ relative agli

impianti di cui all’articolo 1 presentano la dichiarazione di inizio

attivita’, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.

241 e successive modificazioni, indicando specificatamente per quali

lettera e quale voce, di quelle elencate nel medesimo articolo 1,

comma 2, intendono esercitare l’attivita’ e dichiarano, altresi’, il

possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’articolo 4,

richiesti per i lavori da realizzare.

  1. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui al

comma 3, unitamente alla domanda d’iscrizione all’albo delle imprese

artigiane per la verifica del possesso dei prescritti requisiti

tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento della qualifica

artigiana. Le altre imprese presentano la dichiarazione di cui al

comma 3, unitamente alla domanda di iscrizione, presso l’ufficio del

registro delle imprese.

  1. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici

interni sono autorizzate all’installazione, alla trasformazione,

all’ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi

esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti della

tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede i requisiti

previsti all’articolo 4.

  1. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono stati

riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno diritto ad un

certificato di riconoscimento, secondo i modelli approvati con

decreto del Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato

dell’11 giugno 1992. Il certificato e’ rilasciato dalle competenti

commissioni provinciali per l’artigianato, di cui alla legge 8 agosto

1985, n. 443, e successive modificazioni, o dalle competenti camere

di commercio, di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e

successive modificazioni.

 

Art. 4.

Requisiti tecnico-professionali

  1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei

seguenti:

  1. a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito

presso una universita’ statale o legalmente riconosciuta;

  1. b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria

del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle

attivita’ di cui all’articolo 1, presso un istituto statale o

legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di inserimento, di

almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di una impresa

del settore. Il periodo di inserimento per le attivita’ di cui

all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di un anno;

  1. c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione

vigente in materia di formazione professionale, previo un periodo di

inserimento, di almeno quattro anni consecutivi, alle dirette

dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per

le attivita’ di cui all’articolo 1, comma 2, lettera d) e’ di due

anni;

  1. d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una

impresa abilitata nel ramo di attivita’ cui si riferisce la

prestazione dell’operaio installatore per un periodo non inferiore a

tre anni, escluso quello computato ai fini dell’apprendistato e

quello svolto come operaio qualificato, in qualita’ di operaio

installatore con qualifica di specializzato nelle attivita’ di

installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione

degli impianti di cui all’articolo 1.

  1. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e le

prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma 1 possono

svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa

nell’ambito dell’impresa da parte del titolare, dei soci e dei

collaboratori familiari. Si considerano, altresi’, in possesso dei

requisiti tecnico-professionali ai sensi dell’articolo 4 il titolare

dell’impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno svolto

attivita’ di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di

imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei

anni. Per le attivita’ di cui alla lettera d) dell’articolo 1, comma

2, tale periodo non puo’ essere inferiore a quattro anni.

 

Art. 5.

Progettazione degli impianti

  1. Per l’installazione, la trasformazione e l’ampliamento degli

impianti di cui all’articolo 1, comma 2,

lettere a), b), c), d), e), g), e’ redatto un progetto. Fatta salva

l’osservanza delle normative piu’ rigorose in materia di

progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto e’ redatto

da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la

specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il

progetto, come specificato all’articolo 7, comma 2, e’ redatto, in

alternativa, dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice.

  1. Il progetto per l’installazione, trasformazione e ampliamento,

e’ redatto da un professionista iscritto agli albi professionali

secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti

casi:

  1. a) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), per tutte

le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unita’

abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kw o per utenze

domestiche di singole unita’ abitative di superficie superiore a 400

mq;

  1. b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a

catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali e’

obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza

complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;

  1. c) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), relativi

agli immobili adibiti ad attivita’ produttive, al commercio, al

terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione

superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le

utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata

superiore a 6 kw o qualora la superficie superi i 200 mq;

  1. d) impianti elettrici relativi ad unita’ immobiliari provviste,

anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica

del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali

sussista pericolo di esplosione o a maggior rischio di incendio,

nonche’ per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in

edifici di volume superiore a 200 mc;

  1. e) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera b), relativi

agli impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti

elettrici con obbligo di progettazione;

  1. f) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di

canne fumarie collettive ramificate, nonche’ impianti di

climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialita’

frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;

  1. g) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera e), relativi

alla distribuzione e l’utilizzazione di gas combustibili con portata

termica superiore a 50 kw o dotati di canne fumarie collettive

ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e

simili, compreso lo stoccaggio;

  1. h) impianti di cui all’articolo 1, comma 2, lettera g), se sono

inseriti in un’attivita’ soggetta al rilascio del certificato

prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti sono in numero

pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero

pari o superiore a 10.

  1. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola

dell’arte. I progetti elaborati in conformita’ alla vigente normativa

e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di

altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri

dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo

spazio economico europeo, si considerano redatti secondo la regola

dell’arte.

  1. I progetti contengono almeno gli schemi dell’impianto e i

disegni planimetrici nonche’ una relazione tecnica sulla consistenza

e sulla tipologia dell’installazione, della trasformazione o

dell’ampliamento dell’impianto stesso, con particolare riguardo alla

tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti da

utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare.

Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in quelli con pericoli di

esplosione, particolare attenzione e’ posta nella scelta dei

materiali e componenti da utilizzare nel rispetto della specifica

normativa tecnica vigente.

  1. Se l’impianto a base di progetto e’ variato in corso d’opera, il

progetto presentato e’ integrato con la necessaria documentazione

tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto,

l’installatore e’ tenuto a fare riferimento nella dichiarazione di

conformita’.

  1. Il progetto, di cui al comma 2, e’ depositato presso lo

sportello unico per l’edilizia del comune in cui deve essere

realizzato l’impianto nei termini previsti all’articolo 11.

 

Art. 6.

Realizzazione ed installazione degli impianti

  1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell’arte,

in conformita’ alla normativa vigente e sono responsabili della

corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati in

conformita’ alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o

di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri

dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo

spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola

dell’arte.

  1. Con riferimento alle attivita’ produttive, si applicano le norme

generali di sicurezza di cui all’articolo 1 del decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e le relative

modificazioni.

  1. Gli impianti elettrici nelle unita’ immobiliari ad uso abitativo

realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati

di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti

all’origine dell’impianto, di protezione contro i contatti diretti,

di protezione contro i contatti indiretti o protezione con

interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non

superiore a 30 mA.

 

 

Art. 7.

 

Dichiarazione di conformita’

 

  1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche

previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalita’

dell’impianto, l’impresa installatrice rilascia al committente la

dichiarazione di conformita’ degli impianti realizzati nel rispetto

delle norme di cui all’articolo 6. Di tale dichiarazione, resa sulla

base del modello di cui all’allegato I, fanno parte integrante la

relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonche’ il

progetto di cui all’articolo 5.

  1. Nei casi in cui il progetto e’ redatto dal responsabile tecnico

dell’impresa installatrice l’elaborato tecnico e’ costituito almeno

dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione

funzionale ed effettiva dell’opera da eseguire eventualmente

integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le

varianti introdotte in corso d’opera.

  1. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto, la

dichiarazione di conformita’, e l’attestazione di collaudo ove

previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto

dell’opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e

funzionalita’ dell’intero impianto. Nella dichiarazione di cui al

comma 1 e nel progetto di cui all’articolo 5, e’ espressamente

indicata la compatibilita’ tecnica con le condizioni preesistenti

dell’impianto.

  1. La dichiarazione di conformita’ e’ rilasciata anche dai

responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non

installatrici di cui all’articolo 3, comma 3, secondo il modello di

cui all’allegato II del presente decreto.

  1. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II puo’ essere

modificato o integrato con decreto ministeriale per esigenze di

aggiornamento di natura tecnica.

  1. Nel caso in cui la dichiarazione di conformita’ prevista dal

presente articolo, salvo quanto previsto all’articolo 15, non sia

stata prodotta o non sia piu’ reperibile, tale atto e’ sostituito –

per gli impianti eseguiti prima dell’entrata in vigore del presente

decreto – da una dichiarazione di rispondenza, resa da un

professionista iscritto all’albo professionale per le specifiche

competenze tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per

almeno cinque anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la

dichiarazione, sotto personale responsabilita’, in esito a

sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti non ricadenti

nel campo di applicazione dell’articolo 5, comma 2, da un soggetto

che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di

un’impresa abilitata di cui all’articolo 3, operante nel settore

impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

 

 

 

Art. 8.

 

Obblighi del committente o del proprietario

 

  1. Il committente e’ tenuto ad affidare i lavori di installazione,

di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria

degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate

ai sensi dell’articolo 3.

  1. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per

conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa

vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la

manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e

dai fabbricanti delle apparecchiature installate. Resta ferma la

responsabilita’ delle aziende fornitrici o distributrici, per le

parti dell’impianto e delle relative componenti tecniche da loro

installate o gestite.

  1. Il committente entro 30 giorni dall’allacciamento di una nuova

fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici di

qualsiasi destinazione d’uso, consegna al distributore o al venditore

copia della dichiarazione di conformita’ dell’impianto, resa secondo

l’allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori, o copia della

dichiarazione di rispondenza prevista dall’articolo 7, comma 6. La

medesima documentazione e’ consegnata nel caso di richiesta di

aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto, o

di un aumento di potenza che senza interventi sull’impianto determina

il raggiungimento dei livelli di potenza impegnata di cui

all’articolo 5, comma 2 o comunque, per gli impianti elettrici, la

potenza di 6 kw.

  1. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti i casi

di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata termica

di gas.

  1. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorita’ competenti,

decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta la

dichiarazione di conformita’ di cui all’articolo 7, comma 1, il

fornitore o il distributore di gas, energia elettrica o acqua, previo

congruo avviso, sospende la fornitura.

 

 

 

Art. 9.

 

Certificato di agibilita’

 

  1. Il certificato di agibilita’ e’ rilasciato dalle autorita’

competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformita’ di

cui all’articolo 7, nonche’ del certificato di collaudo degli

impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

 

 

 

Art. 10.

 

Manutenzione degli impianti

 

  1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all’articolo 1

non comporta la redazione del progetto ne’ il rilascio

dell’attestazione di collaudo, ne’ l’osservanza dell’obbligo di cui

all’articolo 8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo

comma 3.

  1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e

dell’attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi

domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli

impianti di cantiere e similari, fermo restando l’obbligo del

rilascio della dichiarazione di conformita’.

  1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi

in servizio privato si applica il decreto del Presidente della

Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 e le altre disposizioni specifiche.

 

 

Art. 11.

 

Deposito presso lo sportello unico per l’edilizia del progetto, della

dichiarazione di conformita’ o del certificato di collaudo.

 

  1. Per il rifacimento o l’installazione di nuovi impianti di cui

all’articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g) ed h),

relativi ad edifici per i quali e’ gia’ stato rilasciato il

certificato di agibilita’, fermi restando gli obblighi di

acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l’impresa

installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori,

presso lo sportello unico per l’edilizia, di cui all’articolo 5 del

decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 del

comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformita’ ed il

progetto redatto ai sensi dell’articolo 5, o il certificato di

collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.

  1. Per le opere di installazione, di trasformazione e di

ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi

subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di

attivita’, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, il soggetto titolare del permesso di costruire o il

oggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attivita’ deposita

il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico

per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento,

contestualmente al progetto edilizio.

  1. Lo sportello unico di cui all’articolo 5 del decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, inoltra copia

della dichiarazione di conformita’ alla Camera di commercio industria

artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa

esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con

le risultanze del registro delle imprese o dell’albo provinciale

delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni, a norma

dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive

modificazioni, delle eventuali violazioni accertate, ed alla

irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai sensi degli articoli 20,

comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.

112.

 

 

Art. 12.

 

Contenuto del cartello informativo

 

  1. All’inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione

dell’edificio contenente gli impianti di cui all’articolo 1 l’impresa

installatrice affigge un cartello da cui risultino i propri dati

identificativi, se e’ prevista la redazione del progetto da parte dei

soggetti indicati all’articolo 5, comma 2, il nome del progettista

dell’impianto o degli impianti.

 

 

 

Art. 13.

 

Documentazione

 

  1. I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente

decreto conservano la documentazione amministrativa e tecnica,

nonche’ il libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento

dell’immobile, a qualsiasi titolo, la consegnano all’avente causa.

L’atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine

alla conformita’ degli impianti alla vigente normativa in materia di

sicurezza e contiene in allegato, salvo espressi patti contrari, la

dichiarazione di conformita’ ovvero la dichiarazione di rispondenza

di cui all’articolo 7, comma 6. Copia della stessa documentazione e’

consegnata anche al soggetto che utilizza, a qualsiasi titolo,

l’immobile.

 

 

Art. 14.

 

Finanziamento dell’attivita’ di normazione tecnica

 

  1. In attuazione dell’articolo 8 della legge n. 46/1990,

all’attivita’ di normazione tecnica svolta dall’UNI e dal CEI e’

destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente

dall’Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro (INAIL) per l’attivita’ di ricerca ai sensi dell’articolo 3,

comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con

modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.

  1. La somma di cui al comma 1, calcolata sull’ammontare del

contributo versato dall’INAIL e’ iscritta a carico di un apposito

capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello

sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni del

corrispondente capitolo per gli anni seguenti.

 

 

Art. 15.

 

Sanzioni

 

  1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall’articolo 7 del

presente decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro

100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all’entita’ e complessita’

dell’impianto, al grado di pericolosita’ ed alle altre circostanze

obiettive e soggettive della violazione.

  1. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente

decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00 ad

euro 10.000,00 con riferimento all’entita’ e complessita’

dell’impianto, al grado di pericolosita’ ed alle altre circostanze

obiettive e soggettive della violazione.

  1. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a

carico delle imprese installatrici sono comunicate alla Camera di

commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per

territorio, che provvede all’annotazione nell’albo provinciale delle

imprese artigiane o nel registro delle imprese in cui l’impresa

inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.

  1. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla

sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta

altresi’, in casi di particolare gravita’, la sospensione temporanea

dell’iscrizione delle medesime imprese dal registro delle imprese o

dall’albo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei

soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che

sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.

  1. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione

ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini

professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti

iscritti nei rispettivi albi.

  1. All’irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo

provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato ed

agricoltura.

  1. Sono nulli, ai sensi dell’articolo 1418 del Codice Civile, i

patti relativi alle attivita’ disciplinate dal presente regolamento

stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell’articolo 3, salvo il

diritto al risarcimento di eventuali danni.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 22 gennaio 2008

 

Il Ministro dello sviluppo economico

Bersani

 

 

Il Ministro dell’ambiente

e della tutela del territorio e del mare

Pecoraro Scanio

 

Visto, il Guardasigilli (ad interim): Prodi

 

Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2008

Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita’ produttive,

registro n. 1, foglio n. 182

 


 

Gli allegati al DM37 del 2008

Decreto Ministeriale 19 maggio 2010

Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di attività

di installazione degli impianti all’interno degli edifici. (10A08437)

https://www.fe.camcom.it/attivitaistituzionali/attivita-particolari/normativa/DM%2019%20maggio%202010.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dichiarazione di Conformità e di Rispondenza

Rossi_DM_37_e__DICO

Dico e Diri – Dichiarazione o certificazione di conformità e dichiarazione o certificazione di rispondenza degli impianti

Conformità e/o rispondenza, libretti d’impianto, altro

 


 

Impianto termico

https://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=7324