Iva al 10%
https://www.fiscoetasse.com/forum/professione-professionista/73423-spazzacamino-e-iva.html
http://www.ediltecnico.it/16849/iva-agevolata-in-edilizia-al-10-nei-lavori-di-manutenzione-ordinaria
http://www.condominioweb.com/per-il-condominio-usufruire-delliva-agevolata.11263
IVA al 10% in condominio. Quando è possibile applicarla?
IVA 10% in condominio. Quando applicarla?
Il condominio gode sempre, per il fisco italiano, di una agevolazione fiscale nella ricezione di fatture. Il legislatore ha in questo modo voluto agevolare la manutenzione degli edifici condominiali.
(L’iva agevolata ai privati è consentita solo in casi particolari che non fanno parte di questo post).
Si può richiedere nella emessione di fatture verso il condominio quasi sempre dell’iva agevolata al 10%. Vediamo i casi consentiti e i casi esclusi.
Per chiarire: l’iva agevolata si applica solo a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ma in modalità diverse a seconda dei casi.
Quindi possiamo dire che sono escluse tutte quelle fatture di acquisto di beni, ( per es. acquisti in ferramenta) e di fornitura di servizi.
NO IVA 10% acquisto di beni p. es. ferramenta
NO IVA 10 % : per es. fattura amministratore, fattura professionisti quali geometri, avvocati ecc.,
NO IVA 10 % servizi di pulizia, servizi di giardinaggio, servizi di sorveglianza, autospurgo solo disotturazione tubi ecc.
( e’ un po complessa è la questione se la manutenzione degli estintori possa usufruire dell’aliquota del 10%, perchè questi sono di solito a servizio dell’area di manovra di box o garage interrati. L’iva agevolata è possibile se questi box fanno parte integrante di un condominio a prevalente destinazione abitativa. Se per esempio sono un condominio di soli box sono esclusi dall’iva agevolata.)
Vediamo quindi i casi in cui si applica l’IVA al 10% e in che modo. La grande divisione è tra BENI SIGNIFICATIVI e NON. Il legislatore ha voluto quindi evitare eccessivi sconti di IVA su impianti tecnologigi che hanno un valore elevato rispetto alla manodopera per la sua manutenzione.
SEMPRE CONSENTITA IVA 10% manutenzioni ordianarie e straordinarie su impianti e strutture dell’edificio non significative e beni finiti. Opere di riparazione, rinnovamento necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
Per esempio: Pittura delle parti comuni, riparazione di citofoni, sostituzione lampade, riparazione cancelli, riparazione tetti, gronde, pluviali , autospurghi solo per aspirazione liquami da pozzi neri, ecc.
IVA 10% CON LIMITAZIONI In alcuni lavori che riguardano beni di valore significativo l’aliquota agevolata al 10% si applica solamente fino alla concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
I beni significativi di cui sopra sono solamente i seguenti:
– ascensori e montacarichi;
– infissi interni ed esterni;
– caldaie;
– videocitofoni;
– apparecchiature di condizionamento;
– sanitari e rubinetteria da bagno;
– impianti di sicurezza.
Quindi se il costo totale del lavoro su quei beni è 100 si scorpora il valore del bene stesso ( caldaia, ascesnsore ecc.) quello che rimane ( manodopera) gode dell’iva agevolata. Poi si detrae al valore del bene il costo della mandopera e questa parte gode anch’essa dell’iva agevolata. La parte restante applica liva al 22%.
Esempio:
1000 € costo totale
300 € costo manodopera
700 € costo del bene
Iva 10% su 300 € ( manodopera)
Iva 10% su 400 € ( 700 – 300 differenza bene e manodopera)
Iva 22% su 300 € parte residua del bene