Abilitazione/regolamentazione dell’attività dello spazzacamino

Per risolvere la questione dell’abilitazione/regolamentazione dello spazzacamino come attività specifica regolamentata nell’interesse degli utenti, degli operatori e del mercato che richiede il possesso e la verifica di determinati recquisiti tecnico-professionali, attrezzature e organizzazione aziendale o d’impresa spedifiche, va preso a modello lo spazzacamino europeo del centro nord Europa/UE  che in Italia è ben rappresentato dallo spazzacamino della provincia autonoma di Bolzano.

La sua attività di manutenzione ordinaria (pulizia e controllo) va riconosciuta come tale e quindi regolamentata e inserita nelle leggi e nelle norme impiantistiche del settore termico come tale, laddove serve, è utile e funzionale alla sicurezza delle persone e degli edifici, all’efficienza energetica e al rendimento degli impianti, alla tutela ambientale della qualità dell’aria.

Promozione della pregevole e autorevole attività dello spazzacamino, sul modello tedesco pan-europeo e di Bolzano che lo riproduce in Italia

Non è vero che spazzacamini si nasce e fumisti si diventa (come sosteneva Giovanni Paoletti, il fondatore dell’ANFUS deceduto nel 2017 ),  perché per diventare spazzacamini ci vuole una inclinazione/predisposizione, preparazione e formazione tecnico professionale, pratica e teorica pari se non maggiore a quella necessaria per diventare un fumista (costruttore e installatore di generatori di calore a biomassa e di canne fumarie).

Si tratta di due attività strettamente connesse ma molto diverse e a volte contrastanti.

Nell’Europa che costituisce il nostro modello, lo spazzacamino deve conoscere anche come sono fatti i generatori di calore (di qualsiasi potenza) e i loro SEPC (Sistemi Evacuazione Prodotti Combustione), non solo quelli che usano la biomassa legnosa ma anche quelli che usano il gas, il gasolio, il carbone e la biomassa in generale, deve anche saper riconoscere le loro criticità e proporre soluzioni correttive e migliorative. Inoltre lo spazzacamino deve anche saper leggere e controllare i progetti degli impianti termici, verificarli e correggerli, relativamente agli aspetti di sua competenza.

 

 

Lo spazzacamino in Europa: compiti, funzioni, competenze, responsabilità – regolamentazione e abilitazione

http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=5154

 

Si ricorda che in Italia quando è nata l’ANFUS, nel 1992, su iniziativa di Giovanni Paoletti esisteva già un’organizzazione strutturata e pubblicamente riconosciuta di spazzacamini con la loro associazione professionale, ed era quella altoatesina di Bolzano e che da secoli in Europa esistevano le associazioni degli spazzacamini dei paesi del centro e del nord Europa.

Spazzacamini europei la cui attività, strutturazione e organizzazione ha costituito una fonte di ispirazione e un modello anche per gli operatori in Italia, per l’ANFUS stessa e per gli enti di normazione e di legiferazione.

E ciò non va sottaciuto, omesso e nascosto.

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/CReIAMO_PA/L4/creiamo_pa_resch_trento.pdf

creiamo_pa_resch_trento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Indice:

1) CCIAA requisiti tecnico professionali da possedere al momento dell’iscrizione alla CCIAA (e all’AIA Albo Imprese Artigiane poi sostituito dal Registro delle Imprese)

2) Modifica Decreto Ministeriale DM 37/2008 – Tra cui l’intervento del dr. Antonio Panvini del CTI sulla possibile modifica del DM.

3) Modifica Decreto del Presidente della Repubblica   D.P.R.74/2013

4) Modifica Decreti Regionali (es. Delibera della Giunta regionale lombarda n. 5360/2021)

5) Modifica norma UNI 10847 Pulizia e controllo SEPC (impianti fumari o Sistemi Evacuazione Prodotti Combustione)

6) Modifica Leggi, Decreti e norme varie che prevedono, prescrivono e regolamentano l’attività della verifica degli impianti e la funzione del controllo dei fumi, inserendovi anche lo spazzacamino come possibile operatore specializzato.

7) La proposta di Pietro Bonello di implementare l’Attività dello spazzacamino nella protezione civile per  qualificarlo con più dignità ?

8) Chi verrebbe benificato dalla regolamentazione dell’attività dello spazzacamino?

9) Chi verrebbe “danneggiato” dalla regolamentazione/abilitazione dell’attività dello spazzacamino?

10) Caso esemplare di conflitto d’interesse tra l’essere fumista installatore di camini e di impianti connessi (abilitato al DM 37/2008) con l’essere anche spazzacamino, a danno dell’utenza.

Note aggiuntive: …

  • a) promozione presso lo stato e le regioni affinché si istituiscano e si realizzino dei percorsi scolastici all’interno delle scuole professionali e degli istititi tecnici con indirizzo in fumisteria e spazzacamineria.
  • b) corsi di economia e finanza per spazzacamini e fumisti che svolgono attività autonoma.

 


1) CCIAA requisiti tecnico professionali da possedere al momento dell’iscrizione alla CCIAA (e all’AIA Albo Imprese Artigiane poi sostituito dal Registro delle Imprese)

Io stesso sono stato abilitato all’esercizio dell’attività professionale o mestiere di spazzacamino dall’iscrizione alla CCIAA e all’AIA effettuate nel 1995 che ne hanno verificato il possesso dei requisiti essenziali; abilitazione successivamente confermata dalla pratica artigianale pluridecennale, quindi dall’esperienza maturata sul campo e dall’aggiornamento professionale continuo e sistematico)

 

Innanzitutto agire presso le CCIAA fornendo a questo ente, che ha il compito di verificare il possesso dei requisiti tecnico professionale di chi si iscrive per svolgere l’attività di spazzacamino, tutto quello che deve possedere chi intende svolgere questa attività come competenze/conoscenze tecnico pratiche e come attrezzature e organizzazione aziendale.

Nell’interesse del mercato, degli utenti e degli altri operatori.

 

Le conoscenze teoriche che devono e dovrebbero costituire patrimonio tecnico professionale dello spazzacamino,

oltre alle quelle esclusive della sua attività che la indentificano e specificano,

sono in parte anche quelle:

  • del progettista e del costruttore di edifici,
  • del termotecnico,
  • del vigile del fuoco,
  • del termoidraulico e del fumista costruttori, installatori e manutentori di generatori di calore in generale di ogni combustibile,
  • del fabbricante/costruttore di generatori di calore in generale di ogni combustibile,
  • del verificatore/ispettore provinciale e comunale degli impianti di climatizzazione estiva e invernale, limitatamente agli impianti termici,
  • del verificatore del rendimento energetico e dell’analisi dei fumi o prodotti della combustione ai fini della tutela ambientale  dell’aria.

 

AIA – Albo Imprese Artigiane

https://it.wikipedia.org/wiki/Albo_delle_imprese_artigiane

L’Albo delle imprese artigiane è il registro pubblico comprendente i nominativi di coloro che svolgono una attività che rientra nella categoria delle attività artigiane. Sono tenute a iscriversi all’Albo tutte le imprese che hanno le caratteristiche previste dalla legge quadro sull’artigianato L. 443/85.

È considerato imprenditore artigiano chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l’impresa artigiana e svolge in misura prevalentemente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

 

Requisiti

I requisiti possono essere soggettivi od oggettivi.

Requisiti soggettivi:

  •     cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione europea.
  •     avere raggiunto la maggiore età
  •     partecipazione diretta nell’attività produttiva da parte del titolare o dei soci secondo le maggioranze previste dalla L.443/85
  •     il lavoro subordinato è compatibile con l’attività artigiana solo se part time non è superiore al 50%
  •     possesso dei requisiti tecnico-professionali per le attività regolamentate ai sensi dalla legge L.443/85.
  • Per i cittadini extracomunitari è necessario il permesso di soggiorno per lavoro autonomo subordinato, (anche in attesa di attesa di occupazione) e per motivi familiari.

 

Requisiti oggettivi:

  •     autonomia aziendale (possesso attrezzature idonee a svolgere l’attività)
  •     esercizio in prevalenza dell’attività artigiana
  •     esistono dei limiti dimensionali previsti dalla L 443/85

 

Legge 8 agosto 1985, n. 443

Legge-quadro per l’artigianato

https://www.regione.veneto.it/static/www/attivita-produttive/Legge443del85.pdf

 

Ora le associazioni sindacali e professionali degli spazzacamini e gli spazzacamini stessi non associati possono e devono fornire all’AIA (Albo Imprese Artigiane) l’elenco dettagliato dei requisiti e delle attrezzature nonché i criteri di verifica e magari anche un incaricato per ogni provincia che partecipi alla commissione di verifica dell’AIA ogni qualvolta si presenti la richiesta d’iscrizione per l’attività artigianale dello spazzacamino.

Ciò darebbe garanzia di bontà del servizio dello spazzacamino, al mercato, ai consumatori/utenti, all’ente pubblico.

Poi bisognerebbe stendere un regolamento dell’attività dello spazzacamino da promuovere presso le regioni, le province e i comuni.

Per le imprese industriali che volessero svolgere tale attività bisognerebbe che valesse la stessa procedura in uso per gli artigiani, all’atto dell’iscrizione al registro ditte per questa attività.

 

Commissione Provinciale per l’Artigianato (abolita nel 2015)

http://www.rn.camcom.it/registro-imprese-e-albi/albo-regionale-imprese-artigiane/norme-e-circolari/Legge_443_1985.pdf

10.

Commissioni provinciali per l’artigianato.

La commissione provinciale per l’artigianato è costituita con decreto del presidente della giunta

regionale, dura in carica cinque anni ed è composta da almeno quindici membri.

Essi eleggono il presidente, scegliendolo tra i componenti titolari di impresa artigiana, ed il vice

presidente.

Due terzi dei componenti della commissione provinciale per l’artigianato devono essere titolari di

aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni.

Nel terzo rimanente dovrà essere garantita la rappresentanza delle organizzazioni sindacali più

rappresentative dei lavoratori dipendenti, dell’INPS, dell’ufficio provinciale del lavoro e la presenza

di esperti.

Le regioni, con apposite leggi, stabiliscono le norme relative alla elezione dei componenti,

all’organizzazione e al funzionamento delle commissioni provinciali per l’artigianato.

 

Commissione Regionale per l’artigianato

https://www.regione.veneto.it/web/attivita-produttive/cra

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/industria-artigianato-cooperazione-servizi/in-evidenza/cra/commissione-regionale-artigianato

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/imprese/imprese-manufatturiere-artigiane-e-di-servizi/consulta-tecnica-artigianato-composizione-e-pareri

 

SOPPRESSIONE  ALBO  ARTIGIANI  DAL  1°  GENNAIO  2016  e  SOPPRESSIONE  CPA  E

CRA DAL 30.01.2016

http://www.av.camcom.gov.it/files/RegistriAlbiRuoli/Nota_soppressione_CPA.pdf

La  Legge  Regionale  n.  11  del  14  ottobre  2015,  pubblicata  sul  BURC  n.  60  in  pari  data,

contenente  “misure  urgenti  per  semplificare,  razionalizzare  e  rendere  più  efficiente  l’apparato

amministrativo,  migliorare  i  servizi  ai  cittadini  e  favorire  l’attività  di  impresa.  Legge  annuale  di

semplificazione 2015, affronta, tra gli altri temi, quello della semplificazione delle imprese artigiane

e, in particolare,   all’art. 16, prevede che:

−a decorrere dal 1° gennaio 2016 è soppresso l’Albo delle imprese artigiane, sostituito a

tutti gli effetti dal Registro delle Imprese;

 

ARTIGIANATO – Dal 19 marzo addio alle Commissioni Provinciali per l’Artigianato

anno 2015

http://confartigianato.verona.it/categorie/artigianato-dal-19-marzo-addio-alle-commissioni-provinciali-per-lartigianato.html

 

In data 3 marzo 2015 è stata pubblicata nel BUR n. 21 della Regione Veneto, la Legge Regionale n.2/2015 – “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2013/37/UE e del regolamento 692/2011 (legge regionale europea 2014)”, che ha previsto l’abolizione delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato.

La norma, che entra in vigore decorsi 15 gg. dalla data della pubblicazione, è dettata da disposizioni di semplificazione per quanto riguarda l’artigianato in conformità della direttiva europea n. 2006/123/CE del 12/12/2006

Le CPA saranno pertanto abolite a decorrere dal prossimo 19 marzo 2015. La modifica della Legge Regionale 31/12/1987 n. 67, che disciplina la materia dell’artigianato, prevede pertanto che le competenze delle soppresse CPA passeranno alle Camere di Commercio, fermo restando il mantenimento dell’Albo Artigiani e la relativa numerazione di iscrizione, nonché rimanendo inalterato il ruolo della competente Commissione Regionale per l’Artigianato.

La nuova Legge ha inoltre dato riconoscimento ufficiale, ovviamente sempre per quanto riguarda gli adempimenti artigiani, alle Agenzie per le Imprese, le quali potranno attestare la sussistenza dei requisiti necessari per l’iscrizione all’albo artigiani, nonché per la loro modifica o cancellazione, rilasciando apposita dichiarazione di conformità.

Si è già tenuto un primo incontro presso la Regione Veneto, alla presenza di tutte le Camere venete e delle Associazioni di Categoria artigiane, nel quale sono stati valutati i primi impatti operativi che potrà avere la prevista soppressione delle CPA, ma soprattutto per quanto riguarda tutti gli aspetti inerenti al ruolo che avranno le Agenzie per le Imprese in materia di adempimenti per le imprese artigiane.

A fronte delle varie domande poste sul tavolo, ovviamente le relative risposte potranno essere date solo con un’analisi completa della nuova normativa, che comporterà soprattutto una valutazione sugli impatti che ci saranno relativamente alle varie procedure informatiche/telematiche che verranno adottate dalle Agenzie per le Imprese.

 

 

Albo Imprese Artigiane — Camera di Commercio di Padova

contenuto aggiornato il 12/03/2017

https://www.pd.camcom.gov.it/avvia-attivita-impresa/albo-imprese-artigiane

 

Gli uffici della Camera di Commercio valutano la presenza dei requisiti previsti dalla legge per l’esercizio di attività regolamentate solo nel corso dell’istruttoria delle pratiche presentate al Registro Imprese.

La tenuta dell’Albo delle imprese artigiane è una funzione attribuita dalla Regione del Veneto alle Camere di Commercio.L’iscrizione all’Albo è necessaria per l’attribuzione della qualifica di impresa artigiana ed è condizione per la concessione delle agevolazioni, prestiti, finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

Avviso

Dal 18 marzo 2015, a seguito dell’entrata in vigore della legge regionale n.2/2015 di modifica della legge sull’artigianato veneto n.67/1987, le Commissioni provinciali per l’artigianato sono soppresse.

Le funzioni amministrative svolte dalle Commissioni provinciali per l’artigianato sono ora attribuite alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che provvedono alla gestione dell’Albo delle Imprese Artigiane nell’ambito della sezione speciale del Registro delle Imprese.

L’iscrizione comporta inoltre:

  •     l’annotazione nell’apposita sezione speciale del Registro Imprese con la qualifica di artigiano
  •     l’iscrizione del titolare, dei soci lavoranti e degli eventuali collaboratori familiari all’INPS – Gestione artigiani

L’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è obbligatoria per tutte le imprese che possiedono le caratteristiche prescritte dalla legge n. 443/1985, mentre è facoltativa per le società a responsabilità limitata pluripersonali (SRL) che possiedono i requisiti. Le società per azioni (SPA) ed in accomandita per azioni (SAPA) non possono iscriversi all’Albo delle imprese artigiane.

 

Alberto Pento spazzacamino maestro europeo

Codice Fiscale – PNTLRT51H13F675R

Partita Iva – 01237460249

Iscrizione CCIAA VI – 1980 n. 152364

Albo Imprese Artigiane VI – 54408 – spazzacamino dal 31 gennaio 1995, con verifica e riconoscimento abilitante del possesso dei requisiti e relativa annotazione nella sezione speciale artigiani il 19 febbraio del 1996

Codice ATECO   81.22.02

“Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali”

https://www.istat.it/it/archivio/17888

 


 

2) Modifica Decreto Ministeriale DM 37/2008

Poi si tratta di introdurre delle semplici modifiche a taluni Decreti Ministeriali (DM 37/2008), del Presidente della Repubblica (Il D.P.R.74/2013) e Regionali (esempio: Delibera della Giunta regionale lombarda n. 5360/2021), inserendo oltre alla già contemplata attività di installazione e di manutenzione straordinaria di cui alla lettera C (e alla lettera E) del DM 37/2008, anche l’attività di manutenzione ordinaria  dello spazzacamino limitata a questa attività specifica di pulizia, controllo e verifica, precludendo l’installazione e la manutenzione straordinaria degli impianti, con l’aggiunta che laddove esistono gli spazzacamini in misura sufficiente a coprire il servizio nell’intero territorio provinciale o regionale, questo insieme di mansioni specifiche spetterebbe esclusivamente allo spazzacamino che svolgesse principalmente questa attività; mentre laddove non dovesse esistere questa copertura/presidio, allora le funzioni/mansioni dello spazzacamino potrebbero/dovrebebro essere svolte da altri operatori, dagli stessi impiantisti fumisti e termoidraulici o dai muratori e in taluni limitati casi dagli utenti stessi con la supervisione degli impiantisti, dei conduttori e dei terzo responsabili dell’impianto.

 

DM 37/2008

https://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=6084

 

Il servizio dello spazzacamino non rientra nelle attività regolamentate dalla lettera C del DM 37/2008

DM 37/2008

Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici e la relativa manutenzione straordinaria. (GU Serie Generale n.61 del 12-03-2008) – note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/3/2008

https://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=1197

 

Basterebbe inserire nel testo del DM 37 anche la voce “manutenzione ordinaria” con l’aggiunta alle lettere C/E delle lettere subordinate C1/E1 che non abiliterebebro all’installazione e alla “manutenzione straordinaria” ma riconoscerebebro e abiliterebebro solo a una specializzata, qualificata e certificata idoneità alla “manutenzione ordinaria” che è più che sufficiente: attività di pulizia, controllo e verifica degli impianti fumari e quando necessario o richiesto anche della verifica della stessa idoneità degli impianti termici (UNI 10847-10683-11859/1-7129 e 10845-UNI 10389/2 …).

Per questo riconoscimento/abilitazione, andrebbero poste come condizioni-requisiti base :

 a) per gli operatori esistenti: l’esercizio dell’attività di spazzacamino svolto per almeno 5 anni se come unica attività, 8 anni secome attività prevalente e almeno 12 anni se attività svolta in modo secondario, conprovate da iscrizione specifica alla CCIAA e documentazione contabile (fatture/ricevute) e tecnica (rapporti e relazioni), gli attestati di frequentazione di corsi di formazione adeguati. E che non via siano state lamentele e denuncie pubbliche, provvedimenti disciplinari associativi/amministrativi/giudiziari e che non vi siano cause in corso per lavori malfatti;

b) per i nuovi operatori si seguirebbe la via ordinaria esistente: formazione scolastico professionale, apprendistato e qualificazione lavorativa presso imprese qualificate e abilitate che ne abbiano riconsociuto la competenza formativa e la capacità operativa completa.

 

 

Intervento del dr. Antonio Panvini del CTI sulla possibile modifica del DM.

Norma UNI/TS 11657 realizzata su stimolo dell’ENEA nell’ambito di un progetto UE

Attività professionali non regolamentate – Figure professionali che eseguono l’installazione, la manutenzione e la pulizia degli impianti termici a legna o altri biocombustibili solidi comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione – Requisiti di conoscenza, abilità e competenza

Data disponibilità: 17 November 2016

https://store.uni.com/uni-ts-11657-2016

La maggior parte delle associazioni artigianali sono contrarie a questa norma e vorrebbero che fosse ritirata per mancata utilizzazione da parte del mercato

 

 

 

 

Da utilizzare nell’ambito della modifica del DM 37 che necessariamente seguirà al recepimento della direttiva UE sulla determinazione energetica degli edifici (oggi in circolazione in forma di bozza per l’acquisizione dei pareri e delle prpposte di modifica) che dovrebbe arrivare verso la fine dell’anno in corso (2023), in cui si chiede ai paesi membri di qualificare e certificare tutti gli operatori che intervengono sugli impianti di climatizzazione, compresa la manutenzione ordinaria e quindi la pulizia come quella eseguita dagli spazzacamini e quindi in Italia di modificare il DM 37.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0068_IT.html

 

Intervento della dott.sa Luisa Memo della Regione Veneto settore ambiente che si occupa anche della questione dello spazzacamino, congiuntamente al settore regionale sull’energia

Convegno Regione Veneto del 30 giugno 2023

Workshop Padova 2023 – Come scaldarsi con la legna e rispettare l’ambiente

https://drive.google.com/file/d/1kK7-RpLSoCeGe_1cjxpX_BAouAqAU0yB/view?usp=sharing

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WFInQARRWLw

Figura dello spazzacamino su cui il Ministero ha ribadito alla Regione Trentino che non riconoscerà mai lo spazzacamino se non sarà incluso del DM 37 ???

 


 

3) Modifica Decreto del Presidente della Repubblica   D.P.R.74/2013

 

Il D.P.R.74/2013 (Decreto del Presidente della Repubblica) può essere modificato da un’altro Decreto Presidenziale.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114) (GU Serie Generale n.149 del 27-06-2013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/27/13G00114/sg

 

Nel 2016 l’ANFUS scrive al CTI (Comitato Termotecnico Italiano)

Inviate al CTI le note di ANFUS per la modifica del DPR 74

Giu 24, 2016

Modifica del DPR 74 da parte del Gruppo CTI Libretto Impianto

http://www.anfus.org/scuola-spazzacamini-la-scuola-fuspa

Il Ministero dello Sviluppo Economico, anche su sollecitazione delle associazioni di categoria, ha dato mandato al CTI (Comitato Termotecnico Italiano) per una revisione del testo di legge che regola la manutenzione degli impianti. A nostro avviso il nodo fondamentale per i manutentori spazzacamini risiede proprio nella formulazione dell’art 7.  L’esigenza di riscrivere il testo ed il contributo di ANFUS nasce proprio dal bisogno di fare chiarezza ed attribuire un ruolo “di legge” agli spazzacamini. Se è vero, (ed è vero) che se esiste norma tecnica deve esistere abilitazione, allora UNI 10847 (adesso in revisione) e UNI 10683:12, i codici ATECO specifici, il possedere specifiche attrezzature  seguire uno standard nella attività lavorativa concorrono alla definizione della figura professionale di spazzacamino manutentore. Nella modifica al DPR 74, tra gli aspetti che ad oggi determinano  confusione e scoramento tra i nostri lavoratori manutentori,  Se abbiamo accolto con favore una regolarizzazione del ruolo della manutenzione in senso ampio e la volontà di introdurre il catasto regionale, di cui assistiamo ad esempi virtuosi operativi, la norma, così come è stata scritta apre alla manutenzione ma chiude la porta in faccia agli spazzacamini.

Nella nostra proposta lo Spazzacamino, che gode del riconoscimento nelle matrici degli standard formativi in Europa, è deputato alla manutenzione degli impianti termici alimentati a biomassa al di sotto dei 35kW, dove ANFUS suggerisce, che le operazioni di manutenzione dell’impianto termico o di parti di esso devono essere effettuate da imprese in possesso delle competenze tecniche e attrezzature specifiche conformemente a quanto indicato dalla norma UNI 10847:2000 ed iscritte al Registro Imprese con codice ATECO coerente per l’attività di spazzacamino.

Già da molti anni, come risultato del dialogo attivo e proficuo con Regione Lombardia, da sempre capofila dei provvedimenti sulla combustione di legna e pellet, e da sempre attentissima all’importanza della penetrazione sempre più prepotente della biomassa nella case, è stato presentato dalla Regione un documento al MISE per definire gli “standard” che presiedono al riconoscimento dello spazzacamino manutentore professionista.

 

La REGIONE LOMBARDIA con Protocollo T1.2014.0035061 del 29/07/2014

la preparazione professionale degli installatori e dei manutentori è ritenuta di fondamentale importanza ed è il

motivo per cui è stato assunto un forte ruolo di coordinamento sulle attività di controllo, istituendo il catasto centralizzato degli impianti termici. L’ultima tappa di questo percorso ha visto l’estensione agli impianti termici da biomassa, con potenza superiore a 5 kW, degli adempimenti relativi al controllo, alla manutenzione e alla verifica dell’efficienza, prevedendo che le relative attività debbano essere eseguite da soggetti abilitati ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.c) del decreto ministeriale 37/2008. Tale previsione è del tutto coerente con l’obbligo di cui all’art. 7 comma 1, del DPR 74/2013 e con la definizione di impianto termico contenuta nel d.lgs. 192/2005, come modificato con l.90/2013. L’unica specificità lombarda, derivata dalle misure previste nel proprio Piano regionale degli Interventi per la qualità dell’aria, riguarda l’abbassamento della soglia di potenza dei generatori da 10 a 5 kW. Non possiamo ignorare che le attività di manutenzione relative agli impianti a biomassa siano sempre state considerate come attività di manutenzione ordinaria e siano svolte prevalentemente da soggetti inquadrati con il codice ateco 81.22.02 oppure 43.22.01 anche quando implicano l’uso di una specifica attrezzatura e sono disciplinate dalla norma tecnica UNI 10683, UNI 10847 e dal Regolamento UE 305/2011.

Pertanto, le attività di manutenzione degli impianti a biomassa, che tali imprese svolgono da sempre e per le quali si sono dotate di attrezzi specifici complessivamente costosi, non potranno più essere svolte dalle suddette imprese, nonostante molte di esse siano costituite da operatori qualificati ed attrezzati, con gravi ripercussioni sotto il profilo economico ed occupazionale. Nell’ambito degli approfondimenti attivati dall’Ufficio scrivente, si è rilevato che codesto Ministero, con nota del 24.2.2010, qui allegata, aveva convenuto di riconoscere ai titolari /legali rappresentanti di imprese di installazione di stufe e caminetti, che avessero dimostrato di aver svolto tale attività prima dell’entrata in vigore del D.M. 37/2008, un’abilitazione parziale che poteva essere codificata come “Attività relativa all’installazione di impianti di riscaldamento, comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aereazione dei locali”. Tale abilitazione, per quanto importante, non è tuttavia  sufficiente per superare le criticità sopra evidenziate, dal momento che riguardano le attività di manutenzione degli impianti a biomassa, svolte soprattutto da imprese inquadrate come “imprese di pulizia”.

Per dare soluzione a tale criticità, tenuto conto dell’obbligo di cui all’art.7, comma 1 del DPR 74/2013, si ritiene che occorra riconoscere il concreto e qualificato esercizio delle attività di manutenzione degli impianti a biomassa, svolto in qualità di titolare dell’impresa e, di conseguenza, anche di dipendente della stessa, come requisito abilitante, al fine di ottenere l’abilitazione di cui all’art. 4, lettera B, C e D, del DM 37/2008, per gli impianti di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), dello stesso decreto, con la limitazione indicata da Codesto Ministero nella lettera sopra indicata. Il “concreto e qualificato” esercizio delle attività di manutenzione degli impianti a biomassa dovrebbe, ad avviso dello scrivente, essere riconosciuto mediante il possesso dei seguenti requisiti:

  1. Svolgimento dell’attività lavorativa per la durata prevista dall’art. 4 del d.m. 37/2008; nel caso di attività svolta in qualità di titolare dell’impresa, la stessa deve essere comprovata da documentazione di tipo contabile e fiscale, che indichi l’oggetto della prestazione;
  2. Frequenza di specifici corsi sulla manutenzione e il controllo degli impianti fumari;
  3. Possesso della seguente attrezzatura:

 Sistema a battuta 20 mt.

 Aspo completo da ml. 20

 Sistema di fresatura

 Scovoli in ferro, acciaio, plastica, pek, perlon vari diametri

 Aste e spazzole con innesto ad anello e filetto

 Raspini metallici varie misure

 Video ispezione con testina rotante

 Mini video ispezione con testina fissa

 Aspirapolvere professionale

 Anemometro

 Deprimometro

 Sensore umidità della legna

 Spazzole per camere di combustione e passaggi fumi

 Fumogeni

 Specchi con asta telescopica

 Avvitatore professionale per fresatura

 Mola a disco

 DPI 3° categoria: imbrago completo, anti ribaltamento, caschetto, corde con grillon da 20

 mt. Corde statiche in varie metrature, fettucce per ancoraggi removibili, linea vita

 provvisoria, dissipatore a doppio connettore, moschettoni, puleggia, ganci in A2 per

 posizionamento.

 

 


 

4) Modifica Decreti Regionali (es. Delibera della Giunta regionale lombarda n. 5360/2021)

 

Anche le regioni che hanno decretato sul catasto regionale degli impianti termici possono modificare come ha già fatto la Regione Lombardia attribuendo allo spazzacamino la facoltà di accreditarsi presso il catasto CURIT e di comunicare i dati sugli impianti che gli competono come manutenzione ordinaria, riconoscendo come pertinente e appropriato il suo codice ATECO  che attesta indirettamente le sue qualifiche e competenze professionali e specializzate con cui si è iscritto/registrato alla CCIAA e all’AIA e che ha esercitato normalmente per anni come lavoro.

 

SPAZZACAMINI; CODICE ATECO 81.22.02 (ISTAT)

– pulizia specializzata di edifici, effettuata da imprese che dispongono di capacità e attrezzature particolari, come la pulizia di vetrate, camini e caminetti, fornaci, inceneritori, caldaie, condotti di ventilazione e dispositivi di evacuazione dei fumi

 

 

Delibera della Giunta regionale lombarda n. 5360/2021

È introdotto l’obbligo anche per gli spazzacamini di registrare in CURIT la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla sola pulizia della canna fumaria.

Informazioni per l’uso corretto di generatori di calore (stufe e caminetti) a biomassa legnosa (legna, cippato e pellet)

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Tutela-ambientale/impianti-termici-edilizia-sostenibile-e-certificazione-energetica/informazioni-per-uso-corretto-generatori-di-calore-a-biomassa-legnosa/informazioni-per-uso-corretto-generatori-di-calore-a-biomassa-legnosa

La classificazione ambientale dei generatori di calore a biomassa legnosa tramite “numero di stelle” è stata definita dal Regolamento Statale approvato dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto n. 186 del 7 Novembre 2017, entrato in vigore il 2 Gennaio 2018.

A seguito della sottoscrizione dell’Accordo del Bacino Padano, e delle delibere di Giunta regionale attuative n. 7095/2017 e n. 7696/2018, nonché dalla delibera di Giunta regionale n. 449/2018 di aggiornamento del PRIA (Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell’Aria), sono state stabilite nuove disposizioni per l’installazione e l’utilizzo dei generatori di calore a biomassa legnosa.

 

In particolare, dal 1° gennaio 2020 è in vigore su tutto il territorio regionale:

obbligo di installazione di generatori ad almeno 4 stelle;

divieto di utilizzo per i generatori 0 o 1 o 2 stelle;

obbligo di utilizzo di pellet di qualità (dal 1° ottobre 2018) per i generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW (è pellet di qualità quello che rispetta le condizioni previste dall’Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d), parte V del D.Lgs. n. 152/2006, e che sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, da comprovare mediante la conservazione obbligatoria della documentazione pertinente da parte dell’utilizzatore).

La delibera di Giunta regionale n. 5360/2021 precisa che devono essere disattivati gli impianti che non rispettano i requisiti sopra elencati, a meno che rientrino nei casi di esclusione o di deroga previsti, come i caminetti e gli impianti con potenza al focolare fino a 10kW utilizzati saltuariamente per scopi ricreativi o gli impianti storici ai sensi del D.Lgs. n. 42/2014.

È consentito mantenere in esercizio, fino al 15 ottobre 2024, i generatori a biomassa installati tra il 20 dicembre 2013 e il 18 settembre 2017 (data di approvazione della delibera “Accordo di bacino Padano”) che rispettino le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 1118/2013. Fino alla stessa data del 15 ottobre 2024, inoltre, possono essere mantenuti in esercizio tutti gli impianti termici civili che costituiscono unica fonte di riscaldamento dell’abitazione.

È introdotto l’obbligo anche per gli spazzacamini di registrare in CURIT la propria attività di manutenzione, per quanto limitata alla sola pulizia della canna fumaria.

Il decreto n. 186/2017 individua nell’allegato 1 le classi di qualità per il rilascio della certificazione ambientale e prevede all’art. 3, comma 1, che il produttore richieda a un organismo notificato il rilascio della certificazione ambientale del generatore di calore. Inoltre, prevede all’art. 3, comma 4, che l’organismo notificato provveda alla pubblicazione sul proprio sito internet di un elenco delle certificazioni ambientali rilasciate. Pertanto, si invitano le aziende costruttrici a rivolgersi agli organismi notificati sopra richiamati per ottenere sia la certificazione (con relativa classificazione dei propri generatori, prevista dal nuovo regolamento statale) che la conseguente pubblicazione.

I cittadini possono acquisire le informazioni necessarie rivolgendosi direttamente alle aziende costruttrici.

I controlli sono effettuati dalle Province – nei Comuni aventi meno di 40.000 abitanti – e dai Comuni con popolazione maggiore di 40.000 abitanti, nell’ambito delle verifiche sugli impianti termici.

La sanzione in caso di inosservanza delle disposizioni regionali è quella disciplinata dall’art. 27, comma 4, della legge regionale n. 24/2006 (da € 500 a € 5.000).

 


 

5) Modifica norma UNI 10847 Pulizia e controllo SEPC (impianti fumari o Sistemi Evacuazione Prodotti Combustione)

 

UNI 10847 (2000 – 2017) manutenzione canne fumarie di stufe, caldaie, forni e focolari vari a combustibili solidi e liquidi

http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=920

 

Abuso normativo nella nuova norma UNI 10847 del 2017

http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=5144

 

Va abolita l’impropria distinzione tra “spazzacamino fumista abilitato al DM 37” e “operatore non abilitato al DM 37” e va adottata la sola voce di “spazzacamino” e tra parentesi (o di altro operatore qualificato in sua vece, nelle località in cui lo spazzacamino non vi fosse).

Inoltre andrebbe estesa questa norma anche alla pulizia degli impianti termici a gas oltre a quelli con i combustibili liquidi e solidi.

Fino a che resteranno in funzione gli impianti a termici gas con i loro SEPC, singoli o collettivi, a tiraggio naturale o forzato, vi sarà sempre bisogno della manutenzione e del controllo dello spazzacamino, per una molteplicità di motivi.

Oltretutto la demenziale versione della norma varata nel 2017, non distingue i SEPC degli impianti termici da i SEPC dei caminetti da cottura e da compagnia, delle stufe, dei forni e dei focolari da cottura alla brace che non sono impianti termici, la cui installazione e manutenzione straordinaria non richiede l’abilitazione al DM 37.

 

Tutte le anomalie e i difetti della UNI 10783

1) si arroga facoltà che non sono proprie dell’ente normatore UNI come quella di stabilire chi può e non può fare certe operazioni perché competente o incompetente; facoltà che è esclusiva degli enti e delle istituzioni civili e politiche;

2) discrimina tra gli operatori con distinzioni inesistenti e spregiative che danneggiano gravemente una parte di loro;

3) causa una concorrenza sleale tra operatori a favore degli spazzacamini fumisti e a sfavore degli spazzacamini che non fanno i fumisti, a cui si vorrebbe imporre il divieto di fare quello che hanno sempre fatto e che vengono persino privati del loro nome storico ossia quello di “spazzacamini”;

4) promuove il conflitto d’interesse a danno dell’utenza e della comunità poiché a controllare gli impianti fumari non saranno “altri” dagli installatori degli impianti e quindi terzi con una loro precisa e distinta responsabilità, ma gli installatori stessi che tenderanno perciò a nascondere le pecche dei loro impianti a danno dell’utenza e della comunità;

5) promuove una distinzione ingannevole tra operatori abilitati al DM 37 i fumisti/spazzacamini e operatori non rientranti in questo DM che poi sono gli spazzacamini che non fanno i fumisti; affermando che i primi, avendo l’abilitazione al DM 37 come fumisti (poiché il DM 37 non è abilitante dell’attività dello spazzacamino), sarebbero più competenti e affidabili degli altri; ipotesi del tutto falsa poiché i fumisti abilitati al DM37 non hanno sostenuto alcun esame che comprovi la loro migliore competenza come spazzacamini;

6) promuove tendenze professionali ibride in netto contrasto con quelle europee e che non vanno nell’interesse del mercato, della libera concorrenza e della professionalità;

7) promuove tendenze monopolistiche e accentrative di alcune categorie.

 


 

6) Modifica Leggi, Decreti e norme varie che prevedono, prescrivono e regolamentano l’attività della verifica degli impianti e la funzione del controllo dei fumi, inserendovi anche lo spazzacamino come possibile operatore specializzato.

Modifica recenti norme UNI 11959 e 10389

UNI 11959

Chi può eseguire le verifiche di cui all’UNI 11859

https://www.infoimpianti.it/uni-11859-1-e-uni-10389-2-per-gli-apparecchi-a-biomasse-legnose/

La UNI 11859-1:2022 è destinata a installatori, manutentori, ispettori e liberi professionisti, tutte quelle figure professionali definite con il termine di “operatore” ovvero soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente, incaricato di effettuare le verifiche oggetto della presente norma. La norma può essere un prezioso strumento per l’installatore, ai fini di modifiche su un impianto esistente in cui è necessario che l’installatore realizzi le opere in conformità alle norme vigenti e verifichi che la rimanente parte di impianto esistente sia compatibile, cioè sia sicura (vedi art.7 del DM 37/08), ma offre un importante supporto anche al manutentore e all’ispettore in fase di controllo e manutenzione dell’impianto che, a seguito dei controlli eseguiti sull’impianto, devono dichiarare che sia sicuro e funzionale; infine può essere adeguatamente utilizzata anche dal responsabile tecnico o libero professionista quando per esempio devono redigere una dichiarazione di rispondenza.

 

UNI 10389-2:2022

Misurazioni in campo – Generatori di calore – Parte 2: Apparecchi alimentati a biocombustibile solido non polverizzato

Data disponibilità: 14 aprile 2022

 

Norma UNI 11859-1:2022 – verifica impianti a combustibile liquido e solido

https://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=5972

Questa norma UNI pare fatta apposta per essere usata dallo spazzacamino, nelle funzioni specifiche di controllo e verifica che molti paesi del centro e del nord Europa gli hanno affidato come operatore qualificato per la specificità della sua sua competenza in materia di impianti termici, di scarico dei fumi e di emissioni inquinanti e per la capillarità e la frequenza dei suoi interventi.

 


7) La proposta di Pietro Bonello di implementare l’Attività dello spazzacamino nella protezione civile per  qualificarlo con più dignità ?

 

Ecco l’intervento di Pietro Bonello (imprenditore fumista e dirigente storico dell’ANFUS, avvocato e normatore UNI) fatto a Padova il il 30 giugno 2023 al convegno sul Riscaldarsi con la legna.

https://drive.google.com/file/d/1PrWnjJyK-3f–oc_wlELnR8Xo0dwOolS/view?usp=sharing

 

Alcuni punti del suo intervento su cui richiamo l’attenzione e sui quali faccio degli appunti, delle osservazioni, delle considerazioni e su cui esprimo un giudizio critico:

  • a) il relatore PB trattando del DM 37 lamenta che il DM tratta la manutenzione ordinaria degli impianti termici (tipo quella svolta dagli spazzacamini sugli impianti fumari) come una manutenzione di secondaria importanza e non degna di alcun riconoscimento specifico a sua tutela; in un certo qual senso ha ragione (e tale irriguardosità potrebbe essere corretta) ma nonostante ciò il DM 37 non ha causato alcun impedimento all’attività dello spazzacamino;

 

  • b) il relatore PB lamenta giustamente, che il comittente/utente/cittadino/istituzione/ente e impresa se sono obbligati ad affidarsi a imprese abititale dal DM 37 alla lettera C, per quanto riguarda l’installazione degli impianti termici e la loro manutenzione straordinaria, invece per la manutenzione ordinaria (come quella dello spazzacamino) non sono obbligati a rivolgersi ad operatori qualificati riconosciuti e abilitati in modo specifico da alcuna legge; certamente un legge esplicita in proposito non farebbe male, anzi sarebbe un bene per tutti;

però in merito è doveroso ricordare che un minimo di abilitazione lo spazzacamino ce l’ha comunque ed è quella che gli è stata risconosciuta al momento della iscrizione alla CCIAA al registro imprese per svolgere questa attività, ricevendone l’autorizzazione dopo che l’ente pubblico CCIAA ha verificato il possesso dei requisiti tecnico professionali;

 

 

 

 

 

 

 

 

  • c) il relatore PB restando al DM 37parla di spazzacamini esodati, ma ben guardare questi non esistono poiché questo decreto non ha impedito, vietato e limitato in alcun modo l’attività di manutenzione ordinaria propria dello spazzacamino, volta alla manutenzione e al controllo degli impianti fumari e in taluni casi anche dei generatori di calore a biomassa;

caso mai è il D.P.R.74/2013 che ha male interpretato il DM 37 e che ha trascurato di considerare lo spazzacamino come unico operatore di fatto tecnicamente qualificato e pertanto storicamente abilitato alla manutenzione degli impianti fumari (e di taluni generatori a biomassa) e quindi rendendo impossibile l’annotazione della pulizia effetuata dallo stesso agli impianti fumari, presso il catasto regionale.

Trascuratezza che dovrebbe essere risolta modificando questo DPR o con interventi diversi da parte delle regioni, come è stato fatto dalla Regione Lombardia che ha riconosciuto lo spazzacamino come operatore qualificato per tale operazione riconoscendogli la facoltà di acccreditarsi e di accedere al catasto regionale per annotare i suoi interventi (riconoscimento che equivale ad una abilitazione);

e più ancora è la norma UNI 10847 che ha provocato ulteriori gravi danni agli spazzacamini puri (e non ibridati con la installazione e manutenzione propria della fumisteria) introducendo limititi e divieto assurdi che privano lo spazzacamino del suo lavoro ordinario per trasformaarlo in straordinario con la invenzione impropria dello spazzacamino fumista;

 

  • d) il relatore PB si è dimenticato di ricordare e di ribadire che lo spazzacamino, da quando esistono gli impianti a gasolio e a gas, è divenuto il manutentore ordinario specifico più idoneo anche dei loro impianti fumari, funzione non trascurabile al fine della valutazione e della comprensione del valore operativo dello spazzacamino;

 

  • e) il relatore PB tocca l’aspetto del riconoscimento e della valorizzazione della dignità professionale dello spazzacamino e su questo punto basta elencare tutte le funzioni e le utilità dello spazzacamino che si trovano esplicate nei vari paesi europei, specialamente in quelli che hanno utilizzato al meglio questa attività un tempo umile, sporca, faticosa, disprezzata e malpagata, ma assai utile sia ieri che oggi e che oggi ha raggiunto una evoluzione tecnica e professionale invidiabile.

 

Il valore principale per lo e dello spazzacamino, gli deriva dalla sua attvità lavorativa professionale qualificata e specializzata, quotidiana, normale, ordinaria, tradizionale, storica e non da altro.

Il suo inserimento nella protezione civile come membro qualificato esperto nel suo settore di competenza, al fine di usarlo al meglio in caso di necessità, in situazioni straordinarie di eventi catastrofici naturali o prodotti da guerre, potrebbe valorizzarlo ancor più, ma come istanza successiva e non primaria.

I casi della Protezione Civile in Austria e in Germania sono diversi dall’Italia perché per esempio in questi paesi (tra cui Trento e Bolzano dove è forte la cultura e la tradizione germanica) il servizio antincendio delle case ha una forte componente volontaria e non professionista (come in Italia dove il servizio è monopolio del Vigili del Fuoco) e dove molte sono la case di legno e dove l’uso del combustibile legnoso era ed è molto più diffuso e sviluppato che in Italia e i casi d’incendio dei camini e delle case erano e sono un problema rilevante, quindi lo spazzacamino trovava e trova ampio spazio per dare il suo contributo professionale in connessione con la protezione civile antincendio.

Inoltre in questi paesi lo spazzacamino è una presenza obbligatoria, diffusa, capillare, sistemica, un presidio del territorio come il medico condotto, il prete, il poliziotto locale. Da noi in Iralia non è così e chissà mai se lo sarà in futuro.

 

Per quanto riguarda l’uso dei bambini nel lavoro di spazzatura dei camini, esso si è svolto in un periodo in cui i bambini venivano usati in mille altre attività lavorative senza alcun problema, poiché non vi erano alternative e anche i bambini dovevano quadagnarsi il pane con il sudore della fronte.

Oggi i bambini in Italia vengono usati non solo dagli spacciatori di droga ma anche dalle bande criminali degli zingari dedite all’accattonaggio, al borseggio e al furto negli appartamenti.

 

In Austria, in Germania, in Svizzera, nei paesi nordici gli spazzacamini non usavano i bambini già da tempo.

In Inghilterra ci arrivarono dopo ma prima che in Italia

https://it.wikipedia.org/wiki/Lavoro_infantile_nell%27Inghilterra_vittoriana

Spazzacamini

La diffusione del lavoro di spazzacamino tra i bambini più piccoli (l’età media era di 6-7 anni sebbene i più piccoli iniziassero a lavorare già all’età di quattro anni), fu dovuta al fatto che, a causa della conformazione dei camini, la pulizia di questi ultimi non era agevole per i lavoratori adulti; spesso quindi si ricorreva ai bambini per la loro manutenzione. I bambini venivano assunti mediante un accordo verbale con i genitori e, durante il periodo lavorativo, erano costretti a mendicare un giaciglio per la notte e il cibo per sfamarsi (spesso consistente in un unico tozzo di pane). La figura del piccolo spazzacamino dalla faccia annerita dal fumo, con la lanterna e la valigetta tra le mani divenne così sempre più diffusa fino ad arrivare a essere considerata una vera e propria figura pittoresca del paesaggio urbano. Il primo a sollecitare il Parlamento britannico affinché venisse promulgata una legge che limitasse a otto anni l’età minima di assunzione fu il filantropo James Hanway, nel 1778. Tale richiesta però rimase inascoltata come rivela l’inchiesta parlamentare del 1817-18.[4] A partire dal 1788 vennero in seguito promulgati dal Parlamento diverse leggi sul lavoro degli spazzacamini (Chimney Sweepers Acts). Con il Chimney Sweepers Regulation Act del 1864 venne fissato il limite di età minima necessaria per svolgere tale lavoro a dodici anni. Fu necessaria però la morte per soffocamento del piccolo spazzacamino di dodici anni George Brewster, nel 1875, affinché il Parlamento imponesse espressamente il controllo da parte della polizia sui padroni degli spazzacamini-bambini. D’altra parte è necessario evidenziare come quello del piccolo Brewster non fosse un caso isolato; era infatti frequente che i bambini, lavorando all’interno degli ambienti angusti e sporchi dei camini, si ammalassero e talvolta morissero. Frequenti erano infatti sfregamenti, bruciature e dolori alle ginocchia e alle caviglie, piaghe, asma, infiammazione al torace e persino il cancro.

La dignità degli spazzacamini di Bolzano

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/CReIAMO_PA/L4/creiamo_pa_resch_trento.pdf

https://www.spazzacaminobert.eu/?attachment_id=7077

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


8) Chi verrebbe benificato dalla regolamentazione dell’attività dello spazzacamino?

Gi spazzacamini esistenti e quelli futuri. Tutti gli utenti finali e tutti gli operatori.

Eccetto i fumisti installatori che fanno anche marginalmente gli spazzacamini, nel caso in cui la pulizia e il controllo dei camini fosse dato in esclusiva agli spazzacamini, introducendo il conflitto d’interesse tra installatori e spazzacamino controllore pulitore come nel caso degli operatori ibridi fumisti-spazzacamini promossi dall’ANFUS.

 


 

9) Chi verrebbe “danneggiato” dalla regolamentazione/abilitazione dell’attività dello spazzacamino?

Certamente non i termodraulici, non i tecnici dell’assistenza alle caldaie, certamente non i bruciatoristi, non i  conduttori delle centrali termiche, non i terzo responsabili, non i frabbicanti di generatori a biomassa, non i periti e gli ingegneri termotecnici, non le imprese edili, non gli architetti, non gli amministratori di condomini.

Certamente gli operatori ibridi come i fumisti-spazzacamini o gli spazzacamini-fumisti abilitati al DM 37 che usano in modo improprio questa abilitazione per fare concorrenza sleale agli spazzacamini non fumisti e quindi non abilitati al DM 37 e lo sarebbero doppiamente se la pulizia e il controllo dei camini fosse dato in esclusiva agli spazzacamini introducendo anche il conflitto d’interesse tra installatore-fumista e spazzacamino controllore-pulitore.

Anche nel caso in cui non vi fosse l’esclusiva della pulizia da parte dello spazzacamino, si verrebbe a creare una frizione, un contrasto, una incompatibilità insanabile tra i fumisti spazzacamini e gli spazzacamini all’interno delle associazioni miste come l’ANFUS e altre.

A ben guardare, l’ostacolo e l’opposizione maggiore alla regolamentazione/abilitazione dello spazzacamino come tale, lo si trova principalmente se non esclusivamente all’interno delle associazioni di categoria come l’ANFUS e altre similari (tra cui le associazioni generalisti degli artigiani tipo CNA e Confartigianato ) che riproducono al loro interno lo stesso schema di contrasto e di conflitto di interessi tra vari operatori del settore, la difesa di illegittimi privilegi e di situazioni illegali di concorrenza sleale come quella causata dalla versione del 2017 della UNI 10847 del 2000.

 

 


 

10) Caso esemplare di conflitto d’interesse tra l’essere fumista installatore di camini e di impianti connessi (abilitato al DM 37/2008) con l’essere anche spazzacamino, a danno dell’utenza.

Il fumista installatore di questo impianto fumario, a servizio del forno a legna di una pizzeria, munito di abbattitore di fuliggine ad acqua, con elettroventilatore, ha realizzato un impianto malfatto dal scarso tiraggio e che abbatte una percentuale bassissima di fuliggine (progettatto malissimo e realizzato ancora peggio).

Lo stesso fumista poi in qualità di spazzacamino, ha proceduto a varie pulizie dell’impianto fumario, attribuendo il suo cattivo funzionamento a cause varie non di sua responsabilità, fino a che il proprietario della pizzeria, esasperato, non si è rivolto a un avvocato e a uno spazzacamino vero, che sarei io anche se privo dell’abiltazione del DM 37 che a suo tempo potevo avere avendo installato numerose canne fumarie attività che avevo dismesso per non complicarmi la vita

Impianti malfatti come questo, realizzati da impiantisti fumisti abilitati al DM 37 sono molti, il grave è che sono manutentati dagli stessi installatori in qualità di spazzacamini che ovviamente non rilevano mai alcun difetto.

 

Ecco il caso

Microsoft Word – Pizzeria TV con abbattitore demenziale

 

 

 

 

 

 

 

Abuso normativo nella nuova norma UNI 10847 del 2017

http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=5144

 

Tutte le anomalie e i difetti della UNI 10847

1) si arroga facoltà che non sono proprie dell’ente normatore UNI come quella di stabilire chi può e non può fare certe operazioni perché competente o incompetente; facoltà che è esclusiva degli enti e delle istituzioni civili e politiche;

2) discrimina tra gli operatori con distinzioni inesistenti e spregiative che danneggiano gravemente una parte di loro;

3) causa una concorrenza sleale tra operatori a favore degli spazzacamini fumisti e a sfavore degli spazzacamini che non fanno i fumisti, a cui si vorrebbe imporre il divieto di fare quello che hanno sempre fatto e che vengono persino privati del loro nome storico ossia quello di “spazzacamini”;

4) promuove il conflitto d’interesse a danno dell’utenza e della comunità poiché a controllare gli impianti fumari non saranno “altri” dagli installatori degli impianti e quindi terzi con una loro precisa e distinta responsabilità, ma gli installatori stessi che tenderanno perciò a nascondere le pecche dei loro impianti a danno dell’utenza e della comunità;

5) promuove una distinzione ingannevole tra operatori abilitati al DM 37 i fumisti/spazzacamini e operatori non rientranti in questo DM che poi sono gli spazzacamini che non fanno i fumisti; affermando che i primi, avendo l’abilitazione al DM 37 come fumisti (poiché il DM 37 non è abilitante dell’attività dello spazzacamino), sarebbero più competenti e affidabili degli altri; ipotesi del tutto falsa poiché i fumisti abilitati al DM37 non hanno sostenuto alcun esame che comprovi la loro migliore competenza come spazzacamini. Il fatto di fare un pò di tutto (e gli spazzacamini e i fumisti), in genere è indice di minor specializzazione e competenza;

6) promuove tendenze professionali ibride in netto contrasto con quelle europee e che non vanno nell’interesse del mercato, della libera concorrenza e della professionalità;

7) promuove tendenze monopolistiche e accentrative di alcune categorie.

 

 


 

Note aggiuntive:

 

  • a) promozione presso lo stato e le regioni affinché si istituiscano e si realizzino dei percorsi scolastici all’interno delle scuole professionali e degli istititi tecnici con indirizzo in fumisteria e spazzacamineria.

Almeno uno per ogni regione, un istituto professionale e un istituto tecnico.

Le associazioni di categoria degli spazzacamini e dei fumisti potranno aiutare a formare i professori degli istituti professionali e tecnici, nonché universitari, fornendo personale formativo, corsi specialistici pratici e documentazione tecnica da inserire nei testi e nei programmi di studio.

Nell’ultimo minuto di questo convegno, Sandro Bani di ANFUS parla proprio della necessità di queste scuole pubbliche regionali

Convegno Regione Veneto del 30 giugno 2023

Workshop Padova 2023 – Come scaldarsi con la legna e rispettare l’ambiente

https://drive.google.com/file/d/1GauCl1FrQLj3YDvWjUGBhk45vR8SIc_X/view?usp=sharing

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WFInQARRWLw

 

 

 

 

Mi chiedo come mai in quasi 28 anni di attività di cui almeno 20 anni in regime di affermazione associativa egemone a livello nazionale, l’ANFUS, non ha mai convinto una regione, nell’ambito delle sue competenze scolastiche, a istituire dei corsi/indirizzi di studio negli istituti tecnico professionali nelle materie di fumisteria e spazzacamineria?

https://www.miur.gov.it/ricerca-tag/-/asset_publisher/oHKi7zkjcLkW/content/sistema-educativo-di-istruzione-e-di-formazione

 

 

Formazione degli spazzacamini di Bolzano

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/CReIAMO_PA/L4/creiamo_pa_resch_trento.pdf

https://www.spazzacaminobert.eu/?attachment_id=7077

 

 

 

 

  • b) corsi di economia e finanza per spazzacamini e fumisti che svolgono attività autonoma

È di fondamentale importanza l’aspetto economico/finanziario perché legato a questo, vi è tutto il far bene dello spazzacamino, la sua piena soddisfazione nel formarsi, nello studiare, nell’attrezzarsi, nelllo svolgere la sua attività in piena sicurezza, nel suo sforzo quotidiano a dare il meglio di sè e nell’investire tempo e risorse per il futuro.

Quindi va aiutato a formarsi una coscienza imprenditoriale come conduttore d’impresa e di datore di lavoro in primo luogo di se stesso poi di altri con tutta la responsabilità che questo comporta, …

Le associazioni di categoria non debbono comportarsi come dei caporali per conto del mercato, dell’industria e dei consumatori, al fine di far lavorare lo spazzacamino al prezzo più basso, ma caso mai al prezzo più alto che consenta al professionista artigiano lavoratore autonomo di ricavare un compenso pienamente adeguato e soddisfacente del suo impegno, della sua fatica, del rischio connesso alla sua attività, della sua produttività, … alle mansioni qualificate, tecniche-direttive e imprenditoriali da lui svolte; compenso comprensivo di tutto, oltre alle spese dei materiali, delle attrezzature (compresa la manutenzione) e dell’impresa (ufficio, magazzino e relativi lavori): straordinari, festività, tfr, tredicesima, ferie, premio di produzione, stagionalità, rischio d’impresa, aggiornamenti professionali, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, oneri sociali ordinari e integrativi (INAIL, INPS, assicurazioni private e accantonamenti vari), imposte e tasse che debbono essere corrisposte dal cliente che è il datore di lavoro del lavoratore autonomo.

Non si debbono promuovere demenziali prezzi standar al ribasso che penalizzano l’operatore economico costringendolo a lavorare in regime di caporalato e di cottimo, violando le buone regole dell’arte e la deontologia professionale, le norme di sicurezza sul lavoro e la fiscalità.

Il vero evasore è il cliente datore di lavoro che non paga in modo adeguato lo spazzacamino il quale ovviamente se non riceve dal suo datore di lavoro (che è il cliente) tutte le imposte, le tasse e i contributi da versare allo stato non può certamente prenderle dalla sua paga perché se lo facesse non avrebbe di che sfamare la sua famiglia e nel giro di poco tempo dovrebbe morire di fame.

 


Spazzacamini Bolzano

https://www.mase.gov.it/sites/default/files/archivio/allegati/CReIAMO_PA/L4/creiamo_pa_resch_trento.pdf

creiamo_pa_resch_trento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Spazzacamini Belluno

https://www.centroconsorzi.it/images/michele/Fumisti_-_Spazzacamini_-_Manuale_tecnico_normativo.pdf