Impianto termico

 

 

Prima e vecchia definizione del 1993

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412

Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10. (GU Serie Generale n.242 del 14-10-1993 – Suppl. Ordinario n. 96)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/10/1993.

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1993/10/14/093G0451/sg

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l’art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l’art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

Visto l’art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l’art. 1, comma 1, lettera ii), della legge 12 gennaio  1991,

  1. 13;

Considerata l’opportunita’ di rinviare ad  un  successivo  separato decreto   gli   aspetti   concernenti   gli   impianti   termici   di climatizzazione  estiva,  nonche’  la   rete   di   distribuzione   e l’adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di  ricezione  e  di stoccaggio delle fonti di energia;

Sentiti in qualita’ di  enti  energetici:  l’ENEA,  l’ENEL,  l’ENI; ritenuto che i predetti pareri, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono intendersi sostitutivi anche  di quello del CNR, considerata la mancata risposta di tale Ente entro il termine di novanta  giorni  dalla  richiesta  e  tenuto  conto  della equipollente qualificazione e capacita’ tecnica dell’ENEA,  dell’ENEL e dell’ENI nello specifico campo della ricerca energetica;

Sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di Conferenza dei presidenti  delle  regioni  e  delle  province autonome;

Sentiti la CONFINDUSTRIA, la CONFARTIGIANATO, la CNA, la Lega delle cooperative,  l’ANCE,  l’ANIMA,  l’ANIT,   l’ASSOCALOR,   l’ASSISTAL, l’ANPAE, l’ANCI, la CISPEL, l’ANIACAP, il SUNIA,  l’AIACI,  l’AICARR, quali  associazioni  di  categorie  interessate,  e  la  FIRE   quale associazione di  istituti  nazionali  operanti  per  l’uso  razionale dell’energia, sentiti inoltre  l’UNI,  il  CTI,  il  CIG,  l’ATI,  il Consiglio nazionale  degli  ingegneri,  il  Consiglio  nazionale  dei periti industriali, la SNAM, l’AGIP servizi, il CIR;

Ritenuto di poter prescindere dai pareri facoltativi  richiesti  ad ulteriori enti ed associazioni interessati al settore e non pervenuti nel termine di novanta giorni dalla richiesta;

Tenuto conto di tutti i pareri pervenuti e respinte le osservazioni ritenute non pertinenti o comunque non coerenti  con  la  complessiva impostazione del provvedimento e  con  le  posizioni  espresse  dalla maggioranza degli enti ed associazioni interpellati;

Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell’adunanza generale del 28 gennaio 1993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 6 agosto 1993;

Sulla  proposta  del  Ministro  dell’industria,  del  commercio   e dell’artigianato;

 

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

(Definizioni)

 

  1. Ai fini dell’applicazione del presente regolamento si intende:     a) per “edificio”, un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono  detto  volume  e  da  tutti  gli  impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo  interno;  la superficie esterna che delimita un edificio puo’ confinare con  tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno,  il  terreno,  altri edifici;
  2. b) per  “edificio  di  proprieta’  pubblica”,  un  edificio   di proprieta’ dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, nonche’  di altri Enti Pubblici, anche economici, destinato sia allo  svolgimento delle attivita’ dell’Ente, sia ad altre  attivita’  o  usi,  compreso quello di abitazione privata;
  3. c) per “edificio adibito ad uso pubblico”, un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte,  l’attivita’  istituzionale  di  Enti pubblici;
  4. d) per “edificio di nuova costruzione”,  salvo  quanto  pervisto dall’articolo 7 comma 3, un edificio per il  quale  la  richiesta  di concessione edilizia sia stata presentata successivamente  alla  data di entrata in vigore del regolamento stesso;
  5. e) per “climatizzazione invernale”, l’insieme di funzioni atte ad assicurare, durante il periodo di  esercizio  dell’impianto  termico consentito dalle disposizioni del presente regolamento, il  benessere degli occupanti mediante il controllo,  all’interno  degli  ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi idonei, della umidita’, della portata di rinnovo e della purezza dell’aria;
  6. f) per “impianto termico”, un impianto tecnologico destinato  alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua  calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione  centralizzata  di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e  utilizzazione  del  calore  nonche’  gli  organi  di regolazione e di  controllo;  sono  quindi  compresi  negli  impianti termici gli impianti individuali di iscaldamento,  mentre  non  sono considerati impianti  termici  apparecchi  quali:  stufe,  caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
  7. g) per “impianto termico di nuova  installazione”,  un  impianto termico installato in un  edificio  di  nuova  costruzione  o  in  un edificio o porzione di edificio antecedentemente  privo  di  impianto termico;
  8. h)  per  “manutenzione  ordinaria  dell’impianto   termico“,   le operazioni specificamente previste nei libretti d’uso e  manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in  luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di  materiali  di consumo d’uso corrente;
  9. i) per “manutenzione straordinaria dell’impianto  termico“,  gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell’impianto a  quello previsto  dal  progetto  e/o  dalla  normativa  vigente  mediante  il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,  strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione  o  sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto termico;
  10. j) per “proprietario dell’impianto termico”, chi e’  proprietario, in tutto o in parte,  dell’impianto  termico;  nel  caso  di  edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e  le responsabilita’  posti  a  carico  del  proprietario   dal   presente regolamento sono da intendersi riferiti agli Amministratori;
  11. l) per “ristrutturazione di un impianto termico”, gli interventi rivolti  a  trasformare  l’impianto  termico mediante   un   insieme sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale  sia  dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore;  rientrano  in questa categoria anche  la  trasformazione  di  un  impianto  termico centralizzato   in   impianti   termici   individuali   nonche’    la risistemazione impiantistica nelle singole unita’ immobiliari o parti di  edificio  in  caso  di  installazione  di  un  impianto   termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato;
  12. m) per “sostituzione di un generatore di calore”, la rimozione di un vecchio generatore e l’installazione di un altro nuovo  destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze;
  13. n) per “esercizio e  manutenzione  di  un  impianto  termico”,  il complesso di operazioni che comporta l’assunzione di  responsabilita’ finalizzata alla  gestione  degli  impianti  includente:  conduzione, manutenzione ordinaria e  straordinaria  e  controllo,  nel  rispetto delle norme in materia di  sicurezza,  di  contenimento  dei  consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
  14. o) per “terzo responsabile dell’esercizio e  della  manutenzione dell’impianto termico”, la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di idonea capacita’ tecnica, economica, organizzativa, e’  delegata  dal proprietario ad assumere  la  responsabilita’  dell’esercizio,  della manutenzione e dell’adozione delle misure necessarie al  contenimento dei consumi energetici;
  15. p) per  “contratto  servizio  energia”,  l’atto  contrattuale  che disciplina l’erogazione dei beni e servizi necessari a  mantenere  le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti  leggi in  materia  di  uso  razionale  dell’energia,  di  sicurezza  e   di salvaguardia dell’ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell’energia;
  16. q) per “valori nominali” delle potenze e dei rendimenti di cui  ai punti successivi, quelli dichiarati e garantiti dal  costruttore  per il regime di funzionamento continuo;
  17. r) per “potenza termica del focolare” di un generatore di calore, il prodotto  del  potere  calorifico  inferiore   del   combustibile impiegato e della  portata  di  combustibile  bruciato;  l’unita’  di misura utilizzata e’ il kW;
  18. s) per “potenza  termica  convenzionale”  di  un  generatore  di calore, la potenza  termica  del  focolare  diminuita  della  potenza termica persa al camino; l’unita’ di misura utilizzata e’ il kW;
  19. t) per “potenza termica utile” di un generatore  di  calore,  la quantita’  di  calore  trasferita  nell’unita’  di  tempo  al  fluido termovettore,  corrispondente  alla  potenza  termica  del   focolare diminuita  della  potenza  termica   scambiata   dall’involucro   del generatore con l’ambiente e della potenza termica  persa  al  camino; l’unita’ di misura utilizzata e’ il kW;
  20. u) per “rendimento  di  combustione”,  sinonimo  di  “rendimento termico convenzionale” di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;
  21. v) per “rendimento termico utile” di un generatore di calore, il rapporto tra la potenza  termica  utile  e  la  potenza  termica  del focolare;
  22. w) per “temperatura dell’aria in un  ambiente”,  la  temperatura dell’aria  misurata  secondo  le  modalita’  prescritte  dalla  norma tecnica UNI 5364;
  23. z) per “gradi giorno” di una localita’, la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento,  delle sole   differenze   positive   giornaliere   tra    la    temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a  20°C,  e  la  temperatura media esterna giornaliera; l’unita’ di misura utilizzata e’ il  grado giorno (GG).

 


DM 37 del 2008

https://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=6084

 

 


 

“NUOVO D.P.R. 412” sull’esercizio e manutenzione degli impianti

Nella G.U. n.149 del 27/06/13 è stato pubblicato il D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74, “Regolamento in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), seconda parte, e lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.

 

http://www.rivaarmando.com/normativa.php?id=10

 

Questo nuovo decreto è entrato in vigore il 12 luglio 2013.

 

 

PREMESSA

 

Il D.P.R. 74/13 riguarda il risparmio energetico ed interviene sia sul D.P.R. 412/93, attuativo della L.10/91, che sul D.P.R. 59/09, attuativo del D.Lgs. 192/05, andando a rivedere le disposizioni per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione degli edifici e la produzione dell’acqua calda sanitaria; amplia, inoltre, l’applicazione di tali disposizioni alla climatizzazione estiva, al teleriscaldamento ed alla cogenerazione.

 

In particolare, il nuovo D.P.R. ha abrogato:

  • l’art. 5, “Criteri generali e requisiti per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale”, del D.P.R. 59/09, che recitava:

 

«Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, sono confermati i criteri generali ed i requisiti per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale, fissati dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo, dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal decreto legislativo e dalle disposizioni dell’allegato L del decreto legislativo»;

  • l’Allegato I (Requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle verifiche) ed i seguenti articoli del D.P.R. 412/93:

– art. 4 (Valori massimi della temperatura ambiente), commi 1, 2, 3 e 4;

– art. 9 (Limiti di esercizio degli impianti termici);

– art. 10 (Facoltà delle Amministrazioni comunali in merito ai limiti di esercizio degli impianti termici);

– art. 11 (Esercizio e manutenzione degli impianti termici e controlli relativi), commi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13 e 17.

È importante sottolineare che il D.P.R. 74/13:

  • modifica i due decreti sopra citati (soprattutto il 412/93, che resta come riferimento soprattutto per l’individuazione delle zone climatiche e dei gradi-giorno, nonché per la classificazione degli edifici), ma NON li abroga;
  • specifica che le nuove disposizioni si applicano ai territori per i quali le Regioni o le Province autonome NON hanno ancora adottato propri provvedimenti attuativi della Direttiva 2002/91/CE, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti. Le Regioni e le Province autonome, inoltre, devono provvedere affinché sia assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con i contenuti del decreto, assumendoli come riferimento minimo inderogabile;
  • indica anche i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi, cui affidare i compiti di ispezione degli impianti di climatizzazione.

 

PRINCIPALI MODIFICHE/NOVITÀ:

1) è cambiata la PERIODICITA’ dei CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (per le caldaie, comprensivi della “prova fumi”) a cui devono essere sottoposti gli impianti termici di climatizzazione invernale serviti da caldaie di potenza termica utile > 10 kW:

 

TIPOLOGIA IMPIANTO ALIMENTAZIONE POTENZA TERMICA

[KW] PERIODICITÀ MINIMA CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (ANNI) RAPPORTO DI CONTROLLO DI EFFICIENZA ENERGETICA

IMPIANTI CON GENERATORE DI CALORE A FIAMMA (> 10 KW) gas metano o GPL 10 < P < 100 4 Tipo 1

P≥100 2

combustibili liquidi o solidi 10 < P < 100 2

P≥100 1

 

È evidente la riduzione a 2 sole fasce di potenza, rispetto alle 3 previste in passato: fino a 35 kW, da 35 a 350 kW, sopra i 350 kW. In più sparisce la distinzione tra caldaie a camera aperta o stagna, così come la differenziazione tra quelle con più o meno di 8 anni.

Il nuovo decreto, comunque, lascia a Regioni e Province autonome la possibilità di indicare tempistiche più ravvicinate (vd. artt. 8 e 10). Regioni come la Lombardia, pertanto, potrebbero confermare le tempistiche già fissate (es. cadenza biennale per caldaie a gas < 35 kW, cadenza annuale per tutti gli altri impianti termici).

 

Sono state, inoltre, introdotte le PERIODICITA’ per i CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA sugli:

 

TIPOLOGIA IMPIANTO ALIMENTAZIONE POTENZA TERMICA

[KW] PERIODICITÀ MINIMA CONTROLLI DI EFFICIENZA ENERGETICA (ANNI) RAPPORTO DI CONTROLLO EFFICIENZA ENERGETICA

IMPIANTI CON MACCHINE FRIGORIFERE/POMPE DI CALORE (> 12 kW) * Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta 12

 

 

 

Tipo 2

P≥100 2

Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico P≥12 4

Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica P≥12 2

IMPIANTI ALIMENTATI DA TELERISCALDAMENTO Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza P≥10 4 Tipo 3

IMPIANTI COGENERATIVI Micro cogenerazione Pel < 50 4 Tipo 4

Unità cogenerative Pel ≥ 50 2

(1) I limiti degli intervalli sono riferiti alla Potenza utile nominale complessiva dei generatori e delle macchine frigorifere che servono lo stesso impianto.

(2) I rapporti di controllo di efficienza energetica, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche sono emanati, aggiornati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del ministero dello sviluppo economico entro il 1° gennaio 2013, come previsto all’articolo 7, comma 6.

_________

*) I controlli di efficienza energetica – previsti dal D.P.R. 74/13 e da riportare, come risultati, nel “Libretto di impianto” e nel “Rapporto di controllo di efficienza energetica” – NON vanno confusi con gli OBBLIGHI DI ISPEZIONE per macchine/impianti contenenti fluidi refrigeranti HCFC (rif. Regolamento CE n. 2037/00 e D.P.R. n. 147/06) o F-Gas (rif. Regolamento CE n. 842/06 e D.P.R. 43/12) – finalizzati alla limitazione delle emissioni di gas in atmosfera – da effettuarsi con periodicità diverse in funzione del contenuto di fluido refrigerante.

Gli impianti di climatizzazione contenenti gas refrigeranti, pertanto, devono essere corredati, oltre che del “Libretto di impianto” previsto dal D.P.R. 74/13, anche di:

– “Libretto di impianto”, se contengono più di 3 kg di HCFC (tipo R11, R12, R22, etc., ormai in dismissione),

– “Registro delle apparecchiature”, se contengono più di 3 kg di F-gas (tipo R410A, R407C, etc.).

Si tratta, in pratica, di documenti dove riportare le informazioni su tutti gli interventi effettuati sul circuito frigorifero, come ad esempio: interventi di recupero di gas, verifiche di perdite, caricamento del circuito frigorifero, prove di tenuta, etc.

 

2) per le MANUTENZIONI PERIODICHE (la c.d. “pulizia”) il D.P.R. 74 rimanda – come il D.Lgs. 192/05 e s.m.i. – alle istruzioni del costruttore dell’impianto (installatore) o, se queste mancano o non sono più disponibili, alle istruzioni del costruttore dell’apparecchio (es. Immergas), oppure alle norme UNI e CEI applicabili.

 

N.B. La vera novità sta nel fatto che, secondo l’art. 7, c. 4, INSTALLATORI e MANUTENTORI – abilitati ai sensi del D.M. 37/08 – nell’ambito delle rispettive responsabilità, DEVONO definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:

  1. a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza;
  2. b) con quale frequenza le suddette operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.

 

3) sono stati confermati i valori minimi consentiti del rendimento di combustione (vd. Allegato B). Fanno eccezione i generatori a gas installati prima del 29/10/93 per i quali, come si può notare in tabella, il valore è più restrittivo di 2 punti percentuale rispetto al passato (è stata eliminata la tolleranza, così da incrementare il rinnovamento del parco caldaie e favorire il risparmio energetico):

Tipologie di generatori di calore Data di installazione Valore minimo consentito del rendimento di combustione (%)

All. H del D.Lgs. 192/05

(aggiornato al D.M. 26/06/09) D.P.R. 74/13

Generatore di calore (tutti) prima del 29 ottobre 1993 (82 + 2 log Pn) – 2 82 + 2 log Pn

Generatore di calore (tutti) dal 29 ottobre 1993 al 31 dicembre 1997 82 + 2 log Pn 84 + 2 log Pn

Generatore di calore standard

 

dal 1° gennaio 1998 al 7 ottobre 2005 84 + 2 log Pn 84 + 2 log Pn

Generatore di calore a bassa temperatura 87,5 + 1,5 log Pn 87,5 + 1,5 log Pn

Generatore di calore a gas a condensazione 91 + 1 log Pn 91 + 1 log Pn

Generatore di calore a gas a condensazione

 

dall’8 ottobre 2005 (90 + 2 log Pn) – 1 89 + 2 log Pn

Generatore di calore (tutti, salvo generatore di calore a gas a condensazione) (88 + 2 log Pn) – 1 87 + 2 log Pn

Generatori ad aria calda prima del 29 ottobre 1993 77 + 2 log Pn 77 + 2 log Pn

Generatori ad aria calda dopo il 29 ottobre 1993 80 + 2 log Pn 80 + 2 log Pn

Log Pn:logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW

Per valori di Pn superiori a 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

 

4) è stata prevista la pubblicazione, entro il 1° luglio 2013 (ma così non è stato!), di nuovi “libretti di impianto” e “rapporti di efficienza energetica”.

N.B. Ad oggi stanno circolando le bozze dei nuovi:

– “Libretto di impianto”, unico libretto che sostituirà gli attuali Libretti di Impianto e di Centrale, di cui al D.M. 17/03/03 (si noti che nel nuovo libretto è prevista anche la manutenzione alle apparecchiature di climatizzazione estiva facendo esplicito riferimento al D.P.R. 43/12, ovvero alla “Certificazione F-Gas”);

– “Rapporto di efficienza energetica”, che sostituirà gli Allegati F e G del D.Lgs. 192/05 tenendo conto dell’ampliamento del campo di applicazione dei controlli, previsto dal D.P.R. 74/13. Il nuovo Rapporto, in particolare non farà più distinzione in base alla potenzialità, ma sarà proposto in 4 diverse versioni:

– Tipo 1 (gruppi termici),  ex Allegati F e G al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.

– Tipo 2 (gruppi frigo)  NOVITÀ

– Tipo 3 (teleriscaldamento)  NOVITÀ

– Tipo 4 (cogenerazione)  NOVITÀ

Occorre però attendere la pubblicazione di un apposito decreto per avere i modelli ufficiali (ad oggi NON ancora pubblicati in G.U.).

 

5) il valore massimo della temperatura ambiente – come media ponderata delle temperature dell’aria, misurate nei singoli ambienti raffrescati – durante il funzionamento dell’impianto di climatizzazione estiva, NON deve essere minore di 26 °C – 2 °C di tolleranza per TUTTI gli edifici. In inverno, invece, la media ponderata delle temperature dell’aria negli ambienti domestici non deve superare i 20°C + 2 °C di tolleranza, mentre negli edifici adibiti ad industriale, artigianale o assimilabile non deve superare i 18°C + 2 °C di tolleranza;

 

6) per gli impianti termici centralizzati il proprietario o l’amministratore devono esporre la tabella che indichi – oltre al periodo e alla durata di attivazione e il responsabile dell’impianto – anche il codice dell’impianto assegnato dal “Catasto territoriale degli impianti termici” (il Catasto dev’essere istituito da tutte le Regioni / Province autonome);

 

7) viene rafforzato il ruolo del Terzo responsabile, specificando – ad esempio – che in caso di impianti “non conformi” alle disposizioni di legge la delega NON può essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico (al Terzo responsabile) di procedere alla loro messa a norma; il delegante – ovvero il Responsabile dell’impianto termico* – deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinché il Terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati.

N.B. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia è fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilità degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal termine dei lavori. Il responsabile o, ove delegato, il Terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico.

Il D.P.R. specifica anche che:

– la delega al Terzo responsabile NON è consentita nel caso di singole unità immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori NON siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato,

– in tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di più impianti termici, può essere delegato un unico Terzo responsabile che risponde delle predette attività degli impianti.

_______________

*) Il “Responsabile dell’impianto termico” è, secondo il D.Lgs. 192/05 e s.m.i.:

– l’occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali;

– il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate;

– l’amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l’amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche.

 

DISPOSIZIONI CONFERMATE

Nel D.P.R. 74/13 vengono ribaditi diversi concetti già riportati nel D.P.R. 412/93 e s.m.i., ad esempio che:

  • l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al Responsabile dell’impianto, che può delegarle ad un terzo;

 

  • nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il Terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attività di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 207/10 (Regolamento appalti), nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28;

 

  • i diversi periodi di attivazione ed i tempi di funzionamento per gli impianti termici in base alla zona climatica di appartenenza:

ZONA CLIMATICA NUMERO ORE GIORNALIERE PERIODO DELL’ANNO DURATA GIORNALIERA DI ATTIVAZIONE

A 6 dal 1° dicembre al 15 marzo tra le ore 5 e le 23

B 8 dal 1° dicembre al 31 marzo tra le ore 5 e le 23

C 10 dal 15 novembre al 31 marzo tra le ore 5 e le 23

D 12 dal 1° novembre al 15 aprile tra le ore 5 e le 23

E 14 dal 15 ottobre al 15 aprile tra le ore 5 e le 23

F nessuna limitazione nessuna limitazione nessuna limitazione

 

Come nel D.P.R. 412:

  • al di fuori di tali periodi, gli impianti possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;
  • è prevista la possibilità per i sindaci – mediante ordinanza – di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;
  • i tempi di funzionamento per gli impianti termici indicati nella tabella NON si applicano a:

– impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell’opera muraria;

– impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su 2 livelli della temperatura ambiente nell’arco delle 24 ore. Questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione (vd. tabella sopra riportata);

– impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell’unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su 2 livelli di detta temperatura nell’arco delle 24 ore;

– impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su 2 livelli nell’arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell’utente.

Per le altre eccezioni si veda l’art.4, commi 5 e 6, del D.P.R. 74.

 

 

CONSIDERAZIONI FINALI

Manca ancora il provvedimento che rivedrà la documentazione posta a corredo degli impianti di climatizzazione, richiamato dal D.P.R. 74/13.

Si sottolinea, inoltre, che il D.P.R. 74/13 è stato pubblicato dopo il Decreto-Legge 63/13, che ha recepito la Direttiva 3010/31/UE andando a modificare il D.Lgs. 192/05 e prevedendo l’emanazione di ulteriori/diversi decreti attuativi che – ironia della sorte – potrebbero interessare il campo di applicazione del D.P.R. 74.

 

DPR 74 DEL 16 APRILE 2013

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/27/13G00114/sg

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74

Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (13G00114) (GU Serie Generale n.149 del 27-06-2013)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2013

 

 

 

 

 

Art. 6

 

Criteri generali, requisiti e soggetti responsabili per l’esercizio, la conduzione, il controllo e la manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva.

 

  1. L’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione dell’impianto termico e il rispetto delle disposizioni di legge in materia di efficienza energetica sono affidati al responsabile dell’impianto, che puo’ delegarle ad un terzo. La delega al terzo responsabile non e’ consentita nel caso di singole unita’ immobiliari residenziali in cui il generatore o i generatori non siano installati in locale tecnico esclusivamente dedicato. In tutti i casi in cui nello stesso locale tecnico siano presenti generatori di calore oppure macchine frigorifere al servizio di piu’ impianti termici, puo’ essere delegato un unico terzo responsabile che risponde delle predette attivita’ degli impianti.
  2. In caso di impianti non conformi alle disposizioni di legge, la delega di cui al comma 1 non puo’ essere rilasciata, salvo che nell’atto di delega sia espressamente conferito l’incarico di procedere alla loro messa a norma. Il delegante deve porre in essere ogni atto, fatto o comportamento necessario affinche’ il terzo responsabile possa adempiere agli obblighi previsti dalla normativa vigente e garantire la copertura finanziaria per l’esecuzione dei necessari interventi nei tempi concordati. Negli edifici in cui sia instaurato un regime di condominio, la predetta garanzia e’ fornita attraverso apposita delibera dell’assemblea dei condomini. In tale ipotesi la responsabilita’ degli impianti resta in carico al delegante, fino alla comunicazione dell’avvenuto completamento degli interventi necessari da inviarsi per iscritto da parte del delegato al delegante entro e non oltre cinque giorni lavorativi dal termine dei lavori.
  3. Il responsabile o, ove delegato, il terzo responsabile rispondono del mancato rispetto delle norme relative all’impianto termico, in particolare in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. L’atto di assunzione di responsabilita’ da parte del terzo, anche come destinatario delle sanzioni amministrative, applicabili ai sensi dell’articolo 11, deve essere redatto in forma scritta contestualmente all’atto di delega.
  4. Il terzo responsabile, ai fini di cui al comma 3, comunica tempestivamente in forma scritta al delegante l’esigenza di effettuare gli interventi, non previsti al momento dell’atto di delega o richiesti dalle evoluzioni della normativa, indispensabili al corretto funzionamento dell’impianto termico affidatogli e alla sua rispondenza alle vigenti prescrizioni normative. Negli edifici in cui vige un regime di condominio il delegante deve espressamente autorizzare con apposita delibera condominiale il terzo responsabile a effettuare i predetti interventi entro 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra, facendosi carico dei relativi costi. In assenza della delibera condominiale nei detti termini, la delega del terzo responsabile decade automaticamente.
  5. Il terzo responsabile informa la Regione o Provincia autonoma competente per territorio, o l’organismo da loro eventualmente delegato:
  6. a) della delega ricevuta, entro dieci giorni lavorativi;
  7. b) della eventuale revoca dell’incarico o rinuncia allo stesso, entro due giorni lavorativi;
  8. c) della decadenza di cui al comma 4, entro i due successivi giorni lavorativi, nonche’ le eventuali variazioni sia della consistenza che della titolarita’ dell’impianto.
  9. Il terzo responsabile non puo’ delegare ad altri le responsabilita’ assunte e puo’ ricorrere solo occasionalmente al subappalto o all’affidamento di alcune attivita’ di sua competenza, fermo restando il rispetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, per le sole attivita’ di manutenzione, e la propria diretta responsabilita’ ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1667 e seguenti del codice civile.
  10. Il ruolo di terzo responsabile di un impianto e’ incompatibile con il ruolo di venditore di energia per il medesimo impianto, e con le societa’ a qualsiasi titolo legate al ruolo di venditore, in qualita’ di partecipate o controllate o associate in ATI o aventi stessa partecipazione proprietaria o aventi in essere un contratto di collaborazione, a meno che la fornitura sia effettuata nell’ambito di un contratto di servizio energia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, in cui la remunerazione del servizio fornito non sia riconducibile alla quantita’ di combustibile o di energia fornita, ma misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati. Nel contratto di servizio energia deve essere riportata esplicitamente la conformita’ alle disposizioni del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115.
  11. Nel caso di impianti termici con potenza nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in materia di appalti pubblici, il terzo responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa all’attivita’ di gestione e manutenzione degli impianti termici, o attestazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207, nelle categorie OG 11, impianti tecnologici, oppure OS 28.

 

 

Note all’art. 6:

– Il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37 (Riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici), e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 marzo 2008, n. 61.

– Il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O..

– Il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), e’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 luglio 2008, n. 154.

 

Controllo e manutenzione degli impianti termici

 

  1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell’impianto devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice dell’impianto ai sensi della normativa vigente.
  2. Qualora l’impresa installatrice non abbia fornito proprie istruzioni specifiche, o queste non siano piu’ disponibili, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell’impianto termico devono essere eseguite conformemente alle prescrizioni e con la periodicita’ contenute nelle istruzioni tecniche relative allo specifico modello elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.
  3. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione delle restanti parti dell’impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili ne’ reperibili le istruzioni del fabbricante, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicita’ prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.
  4. Gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilita’, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, in forma scritta e facendo riferimento alla documentazione tecnica del progettista dell’impianto o del fabbricante degli apparecchi:
  5. a) quali siano le operazioni di controllo e manutenzione di cui necessita l’impianto da loro installato o manutenuto, per garantire la sicurezza delle persone e delle cose; b) con quale frequenza le operazioni di cui alla lettera a) vadano effettuate.
  6. Gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un “Libretto di impianto per la climatizzazione”. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’unita’ immobiliare i libretti di impianto devono essere consegnati all’avente causa, debitamente aggiornati, con gli eventuali allegati.
  7. I modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all’articolo 8, comma 3, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1° luglio 2013, ferma restando la facolta’ delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni. I predetti rapporti di efficienza energetica prevedono una sezione, sotto forma di check-list, in cui riportare i possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

 

Ispezioni sugli impianti termici

 

  1. Ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo, le autorita’ competenti effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti termici, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all’utenza.
  2. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale non minore di 10 kW e di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale non minore di 12 kW. L’ispezione comprende una valutazione di efficienza

energetica del generatore, una stima del suo corretto dimensionamento rispetto al fabbisogno energetico per la climatizzazione invernale ed estiva dell’edificio, in riferimento al progetto dell’impianto, se disponibile, e una consulenza sui possibili interventi atti a migliorare il rendimento energetico dell’impianto in modo economicamente conveniente.

  1. I risultati delle ispezioni sono allegati al libretto di impianto di cui all’articolo 7, comma 5.
  2. Per gli impianti di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale compresa tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl e per gli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica utile nominale compresa tra 12 e 100 kW l’accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile e’ ritenuto sostitutivo dell’ispezione.
  3. In caso di affidamento a organismi esterni delle attivita’ di cui al comma 1, questi devono comunque soddisfare i requisiti minimi di cui all’Allegato C del presente decreto.
  4. Ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, l’Unita’ tecnica per l’efficienza energetica dell’Enea (ENEA-UTEE) fornisce alle Regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche’ alle autorita’ competenti e agli organismi esterni che ne facciano richiesta, supporto nelle attivita’ di formazione e qualificazione del personale incaricato degli accertamenti e ispezioni degli impianti termici di cui al presente articolo.
  5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle proprie competenze territoriali, ed eventualmente attraverso gli organismi da esse delegati, assolvono i compiti di cui al presente articolo, accertano la rispondenza alle norme contenute nel presente provvedimento degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell’ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalita’ per l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti.
  6. Le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano o l’organismo incaricato provvedono all’accertamento dei rapporti di controllo di efficienza energetica pervenuti e, qualora ne rilevino la necessita’, si attivano presso i responsabili degli impianti affinche’ questi ultimi procedano agli adeguamenti eventualmente necessari.
  7. Ai fini degli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica, le ispezioni sono programmate in base ai seguenti criteri e priorita’:
  8. a) impianti per cui non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica o per i quali in fase di accertamento siano emersi elementi di criticita’;
  9. b) impianti dotati di generatori o macchine frigorifere con anzianita’ superiore a 15 anni;
  10. c) impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni due anni;
  11. d) impianti dotati di macchine frigorifere con potenza termica utile nominale superiore ai 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
  12. e) impianti dotati di generatori a gas con potenza termica utile nominale superiore a 100 kW e impianti dotati di generatori a combustibile liquido o solido con potenza termica utile nominale compresa tra 20 e 100 kW: ispezioni sul 100 per cento degli impianti, ogni quattro anni;
  13. f) gli impianti, di cui all’articolo 8, comma 7, per i quali dai rapporti di controllo dell’efficienza energetica risulti la non riconducibilita’ a rendimenti superiori a quelli fissati nell’Allegato B del presente decreto.
  14. Entro il 31 dicembre 2014, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano predispongono e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuate nell’ultimo biennio. La relazione e’ aggiornata con frequenza biennale. Convenzionalmente il periodo di riferimento della stagione termica e’ fissato come inizio al primo agosto di ogni anno e termine al 31 luglio dell’anno successivo.

 

 

 

Note all’art. 9:

– Si riporta l’art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n 192 del 2005:

“Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali.

  1. (Omissis).
  2. Le autorita’ competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l’indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l’integrazione di questa attivita’ nel sistema delle ispezioni degli impianti all’interno degli edifici previsto all’art. 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, cosi’ da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attivita’, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dai decreti di cui all’art. 4, comma 1, sono svolte secondo principi di imparzialita’, trasparenza, pubblicita’, omogeneita’ territoriale e sono finalizzate a:
  3. a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;
  4. c) rispettare quanto prescritto all’art. 7;
  5. d) monitorare l’efficacia delle politiche pubbliche.”.

– Si riporta l’art. 4 del citato decreto legislativo n. 115 del 2008: “Art. 4. Funzioni di Agenzia nazionale per l’efficienza energetica

  1. L’ENEA svolge le funzioni di cui all’art. 2, comma 1, lettera cc), tramite una struttura, di seguito denominata: «Unita’ per l’efficienza energetica», senza nuovi o maggiori oneri, ne’ minori entrate a carico della finanza pubblica e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  2. L’Unita’ per l’efficienza energetica opera secondo un proprio piano di attivita’, approvato congiuntamente a quelli di cui all’art. 16 del decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257. L’ENEA provvede alla redazione di tale piano di attivita’ sulla base di specifiche direttive, emanate dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate a dare attuazione a quanto disposto dal presente decreto oltreche’ ad ulteriori obiettivi e provvedimenti attinenti l’efficienza energetica.
  3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta del Consiglio di amministrazione dell’ENEA e previo parere per i profili di rispettiva competenza del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalita’ con cui si procede alla riorganizzazione delle strutture, utilizzando il solo personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, al fine di consentire l’effettivita’ delle funzioni dell’Unita’ per l’efficienza energetica.
  4. L’Unita’ per l’efficienza energetica svolge le seguenti funzioni:
  5. a) supporta il Ministero dello sviluppo economico e le regioni ai fini del controllo generale e della supervisione dell’attuazione del quadro istituito ai sensi del presente decreto;
  6. b) provvede alla verifica e al monitoraggio dei progetti realizzati e delle misure adottate, raccogliendo e coordinando le informazioni necessarie ai fini delle specifiche attivita’ di cui all’art. 5;
  7. c) predispone, in conformita’ a quanto previsto dalla direttiva 2006/32/CE, proposte tecniche per la definizione dei metodi per la misurazione e la verifica del risparmio energetico ai fini della verifica del conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali, da approvarsi secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 2. In tale ambito, definisce altresi’ metodologie specifiche per l’attuazione del meccanismo dei certificati bianchi, approvate con le modalita’ di cui all’art. 3, comma 2, con particolare riguardo allo sviluppo di procedure standardizzate che consentano la quantificazione dei risparmi senza fare ricorso a misurazioni dirette;
  8. d) svolge supporto tecnico-scientifico e consulenza per lo Stato, le regioni e gli enti locali anche ai fini della predisposizione degli strumenti attuativi necessari al conseguimento degli obiettivi indicativi nazionali di risparmio energetico di cui al presente decreto;
  9. e) assicura, anche in coerenza con i programmi di intervento delle regioni, l’informazione a cittadini, alle imprese, alla pubblica amministrazione e agli operatori economici, sugli strumenti per il risparmio energetico, nonche’ sui meccanismi e sul quadro finanziario e giuridico predisposto per la diffusione e la promozione dell’efficienza energetica, provvedendo inoltre a fornire sistemi di diagnosi energetiche in conformita’ a quanto previsto dall’art. 18.”

 

 

 

 

 

 


I caminetti aperti non sono considerati impianti termici da riscaldamento

I caminetti aperti non sono considerati impianti termici da riscaldamento

 


 

Nuova definizione del 2020

 

Cos’è un impianto termico?

https://www.emmetreclimaservice.it/aggiornamenti/progetto-impianti-termici

 

Il Decreto Legislativo 48/2020 in materia di prestazione energetica nell’edilizia ed efficienza energetica ha recentemente introdotto una nuova definizione di impianto termico che sostituisce la precedente (DL 192/2005) ed è così formulata:

“impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate”.

Ciò significa che, a partire dal 2020, non vige più il limite di potenza minima e può essere considerato qualsiasi vettore energetico di alimentazione (gpl, elettrico, metano, pellet, legna, biomassa).

Si amplia, quindi, la tipologia di macchine per le quali è necessario predisporre interventi di manutenzione ed efficientamento energetico, la targatura e redigere il libretto d’Impianto.

Normative sull’installazione o modifiche all’impianto

Oltre al suddetto Decreto, che promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, la principale normativa di riferimento per gli impianti termici è il DM 37/08 che prevede disposizioni in materia di attività di installazione, trasformazione e ampliamento degli impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali.

Quest’ultimo, in particolare, fornisce le indicazioni per la progettazione di tali attività secondo alcune regole precise:

il progetto deve essere redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta o dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice

il progetto deve contenere gli schemi dell’impianto termico e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica con le specifiche dell’intervento, le caratteristiche dei materiali e componenti da utilizzare e le misure di prevenzione e di sicurezza da adottare

il progetto è elaborato secondo la regola dell’arte, in conformità alla vigente normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea.

Quando serve il progetto degli impianti

Il progetto dell’impianto termico è parte integrante del servizio di installazione, modifica o nuova realizzazione ed è obbligatorio per tutti i nuovi impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Il documento definitivo è depositato presso lo sportello unico per l’edilizia del comune in cui deve essere realizzato l’impianto e viene seguito, a completamento dei lavori e previa effettuazione delle verifiche previste, comprese quelle di funzionalità dell’impianto, dalla dichiarazione di conformità e dall’attestazione di collaudo ove previsto

 

DECRETO LEGISLATIVO 10 giugno 2020 , n. 48 .Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/media/attachments/2020/06/19/d.-lgs-n.-48-del-10-giugno-2020.pdf