UNI 10847 (2000 – 2017) manutenzione canne fumarie di stufe, caldaie, forni e focolari vari a combustibili solidi e liquidi

UNI 10847 (2000 – 2017) manutenzione canne fumarie di stufe, caldaie, forni e focolari vari a combustibili solidi e liquidi

http://assocosma.org/norma-uni-10847-della-pulizia-di-camini-e-la-realta-in-europa

http://arch.bz.it/smartedit/documents/download/kaminrichtlinie_it.pdf

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-10847-2000.html

 

Tra la vecchia UNI 10847 e la nuova che sarà edita nel 2017

http://assocosma.org/wp-content/uploads/2016/02/Norma-UNI-10487-della-pulizia-di-camini-e-la-realt%C3%A0-in-Europa.pdf


 

Uni 10847: pubblicata la nuova norma su pulizia e manutenzione canne fumarie

http://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/imprese-e-professioni-tecniche/2017-05-23/uni-10847-pubblicata-nuova-norma-pulizia-e-manutenzione-canne-fumarie-103249.php?uuid=AE0NPRRB

Pubblicata e disponibile nel catalogo UNI la norma nazionale UNI 10847:2017 “Pulizia di sistemi fumari per generatori e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e solidi – Linee guida e procedure”.

La nuova norma ritira e sostituisce la norma UNI 10847:2000, nata su iniziativa del compianto fondatore dell’ANFUS Giovanni Paoletti e revisionata dalla Commissione tecnica 258 del CTI sotto la guida di Piero Bonello e stabilisce i criteri e le procedure da adottare per realizzare un efficace intervento di pulizia, compreso il successivo controllo, l’allestimento ed il disallestimento del cantiere dei sistemi fumari asserviti a generatori di calore e apparecchi alimentati con combustibili liquidi e biocombustibili solidi. (La pulizia del generatore è esclusa dal campo di applicazione della norma).

La normativa revisionata e resa attuale pone nuovamente la corretta attenzione sulla manutenzione e la pulizia delle canne fumarie di servizio a caminetti e stufe e la necessità da parte del cliente di rivolgersi unicamente a personale qualificato quali sono gli spazzacamini professionisti.

ANFUS e FUSPA dal 1992 formano ed accompagnano gli spazzacamini ed i fumisti d’Italia, pertanto abbiamo in programma un calendario di corsi in tutta Italia per formare e aggiornare tutti i professionisti del settore vista la pubblicazione della nuova norma UNI 10847, clicca qui per accedere alla sezione eventi.

L’importanza dell’aggiornamento formativo professionale nel settore “fuoco domestico” è evidente a tutti, soprattutto a fronte del DM 37/08 per l’installazione degli impianti di riscaldamento. Oggi ANFUS e FUSPA formano i tecnici di domani che dovranno operare in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme che regolano il settore e la norma UNI 10847/2017 sarà un’ulteriore pietra miliare per questo settore in crescita. Ricordiamo, infatti, che sono più di 20 milioni le tonnellate di legna da ardere consumate e gli italiani in tempi di crisi riscoprono il caminetto e la stufa come un’alternativa sempre più gettonata per risparmiare sui costi del riscaldamento (risparmio tra il 20 d il 50% rispetto ai combustibili tradizionali) e circa 6,000,000 gli impianti di riscaldamento alimentati a biomassa legnosa (legna/pellet) presenti in Italia. Richiamiamo ancora l’attenzione sul fatto che con l’entrata in vigore del DPR 74/2013 e ss.mm.ii la manutenzione dell’impianto è obbligatoria con compilazione del “libretto di impianto” dal 15 ottobre 2014 e deve essere effettuata con periodicità almeno biennale da spazzacamini qualificati ed abilitati.

 

 

 

 

 

DM 37/2008

Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno degli edifici e la relativa manutenzione straordinaria. (GU Serie Generale n.61 del 12-03-2008) – note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/3/2008

Parere del Ministero

Ministero dello Sviluppo Economico Versione aggiornata al 21 giugno 2017

L’attività tradizionale dello spazzacamino relativa alla pulizia delle canne fumarie, dei condotti fumo dei generatori di calore a combustibili gassosi, liquidi e solidi, nonché dei generatori di calore a legna come le stufe e le caldaie, dei forni ecc. è da considerarsi come manutenzione ordinaria e non straordinaria e come tale non rientra nelle attività regolamentate dal DM 37 del 2008 come specificato in questo parere ministeriale:

È stato, dunque, ivi stabilito (confermando, di fatto, quanto già chiarito implicitamente da questo Ministero con le note sopra richiamate) che il d.m. 37/2008 trova applicazione solamente nel caso di svolgimento di attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti in parola e non anche per l’attività di manutenzione ordinaria.

Questa Amministrazione ha infine richiamato la nota datata 21 ottobre 2014, con la quale è stato rappresentato che l’articolo 8 del d.m. 37/2008 prevede espressamente che “Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3”.

Per i lavori di manutenzione straordinaria relativa ai caminetti e stufe alimentati a biomassa, è pertanto necessario, secondo il Mi.S.E., che l’impresa manutentrice sia in possesso dei requisiti abilitanti, debitamente accertati dalla competente Camera di commercio, relativi agli impianti di cui alla lettera c), comma 2, art.1 del DM 37/2008 ovvero alla stessa lettera c) limitata agli impianti di riscaldamento.

Premesso ciò, ha dunque ritenuto opportuno confermare che l’attività di manutenzione straordinaria degli impianti oggetto di quesito debba essere svolta unicamente dalle imprese specificatamente abilitate mentre, al contrario, l’attività di ordinaria manutenzione degli impianti stessi, non rientrando nell’ambito di applicazione del decreto in oggetto, può essere intrapresa liberamente, non richiedendo abilitazione alcuna.

 

Modulistica per il manutentore  spazzacamino prevista dalla UNI 10847 del 2017, dove però si confonde la manutenzione straordinaria con quella ordinaria, in particolare nell’appendice C della norma, dove vengono distinte le operazioni di pulizia tra un fantomatico spazzacamino abilitato dal DM 37 che è una figura inesistente da un semplice operatore indefinito diverso dal tradizionale spazzacamino che non si sa chi sia o chi possa essere.

Si ricorda che solo le leggi possono abilitare e non le norme tecniche, alle quali è dato di definire solo le regole dell’arte; la cui conoscenza costituisce requisito abilitante. Quando le legge definirà con precisione la funzione dello spazzacamino allora la norma interverrà a specificarne le caratteristiche tecniche.

Appendice B

 

 

 

 

 

 

Appendice C

 

 

 

 

 

 

Questa nuova norma UNI 10847 – 2017 introduce surrettiziamente ed arbitrariamente una distinzione giuridicamente e storicamente inesistente tra operatori della stessa categoria (spazzacamini abilitati e non, secondo il Decreto Ministeriale 37 del 2008, distinzione che però non esiste in tale decreto) e che provoca incoerenza, confusione e danneggia gli operatori e il mercato; poiché lo spazzacamino per definizione si occupa della pulizia dei camini e delle stufe (ecc.) e non della loro loro costruzione la cui attività rimanda ad altri operatori tradizionali tra cui anche gli spazzacamini che si sono specializzati come fumisti costruttori di camini o canne fumarie e di stufe e focolari vari.

Questa è la vecchia norma UNI 10847 del 2000 dove, correttamente, si normava l’intervento di manutenzione e controllo degli impianti fumari senza però specificare chi fosse l’operatore, chi poteva o meno intervenire e chi fosse o meno abilitato; questa norma anche se non esplicitamente, si riferiva implicitamente a chi abitualmente era chiamato a svolgere questa attività che ovunque in Europa e in Italia era da sempre svolta dallo spazzacamino, il tradizionale manutentore specializzato di canne fumarie per eccellenza.

UNI 10847 del 2000 MANUTENZIONE E CONTROLLO IMPIANTI FUMARI per generatori alimentati a combustibili liquidi e solidi.pdf

 

L’abilitazione dello spazzacamino avviene per effetto della sua funzione/mansione/competenza specialistica storica, della sua caratteristica formazione professionale all’atto dell’iscrizione alla CCIAA e all’Albo Imprese Artigiane dove si effettua o si dovrebbe effettuare la verifica della competenza e non da norme UNI che per loro natura non possono abilitare nessuno.

Lo spazzacamino in quanto tale per le sue competenze, la sua preparazione ed esperienza professionale può rilasciare rapporti tecnici sul suo operato e su quanto riscontrato e dare pareri tecnici indicativi rimandando ad altri specialisti la fornitura di pareri tecnicamente e legalmente vincolanti, ai quali egli trasmette i dati rilevati.

Il riferimento sulla figura, le competenze specifiche e le mansioni storiche dello spazzacamino dovrebbe essere quello tipico, comune e generale esistente nei vari paesi europei e in Italia, quello proprio della provincia di Bolzano dove si riproduce e di conserva il modello diffuso di tutti i paesi dell’Europa centrale: Svizzera, Austria, Germania, Olanda, Belgio, Dannimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia.

Spazzacamini europei

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Mansioni e competenze degli spazzacamini nella provincia autonoma di Bolzano

Le sue mansioni riguardano la manutenzione e il controllo periodico degli impianti di combustione (compresi camini, raccordi e focolari). Svolge la propria attività nel “comprensorio” di competenza (generalmente due comuni per spazzacamino) applicando le tariffe stabilite dall’autorità.

Pulisce i camini di focolari di cucina, impianti di riscaldamento autonomi e centralizzati ecc. con l’ausilio di spazzole, raschietti di ferro, aspirapolvere e compressori. Durante la pulizia controlla l’eventuale presenza di difetti che potrebbero favorire lo scoppio di un incendio. In questo senso svolge dunque una funzione molto importante nella prevenzione antincendio.

Al termine dell’ispezione registra i risultati nell’apposito libretto, provvedendo a comunicare le eventuali anomalie al proprietario/alla proprietaria, al sindaco/alla sindaca competente e ai Vigili del Fuoco.

All’occorrenza svolge funzioni di consulente fornendo informazioni sulle soluzioni di riscaldamento più razionali e sulla corretta manutenzione degli impianti.

Le sue mansioni di responsabilità sono state potenziate dalle nuove normative sulla sicurezza e comprendono, tra l’altro, il controllo d’idoneità dei camini, dei gas di combustione, delle cisterne, nonché la pulizia dei canali di passaggio dell’aria.


Spettabile CTI (Comitato Termotecnico Italiano-UNI)

ho preso visione della norma UNI 10847 pubblicata a maggio del 2017

è ho riscontrato come essa introduca surrettiziamente ed arbitrariamente una distinzione giuridicamente e storicamente inesistente tra operatori della stessa categoria (spazzacamini abilitati e non, secondo il Decreto Ministeriale 37 del 2008, distinzione che però non esiste in tale decreto) e che provoca incoerenza, confusione e danneggia gli operatori e il mercato; poiché lo spazzacamino per definizione si occupa della pulizia dei camini e delle stufe (ecc.) e non della loro loro costruzione la cui attività rimanda ad altri operatori tradizionali tra cui anche gli spazzacamini che si sono specializzati come fumisti costruttori di camini o canne fumarie e di stufe e focolari vari.

L’abilitazione dello spazzacamino all’esercizio della sua specifica attività avviene per effetto della sua funzione/mansione/competenza specialistica storica, della sua caratteristica formazione professionale all’atto dell’iscrizione alla CCIAA e all’Albo Imprese Artigiane dove si effettua o si dovrebbe effettuare la verifica della competenza e non da norme UNI che per loro natura non possono abilitare nessuno.

Lo spazzacamino in quanto tale per le sue competenze, la sua preparazione ed esperienza professionale può rilasciare rapporti tecnici sul suo operato e su quanto riscontrato e dare pareri tecnici indicativi rimandando ad altri specialisti abilitati alla fornitura di pareri tecnicamente e legalmente vincolanti, ai quali egli trasmette i dati rilevati nel corso della sua attività.

Il riferimento sulla figura, le competenze specifiche e le mansioni storiche dello spazzacamino dovrebbe essere quello tipico, comune e generale esistente nei vari paesi europei e in Italia, quello proprio della provincia di Bolzano dove si conserva il modello diffuso di tutti i paesi dell’Europa centrale: Svizzera, Austria, Germania, Olanda, Belgio, Dannimarca, Svezia, Finlandia, Norvegia.

 

Parere del Ministero sul DM 37

Ministero dello Sviluppo Economico Versione aggiornata al 21 giugno 2017

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/ELENCO-PARERI-dm-37-2008-al-21-giugno-2017.pdf

L’attività tradizionale dello spazzacamino relativa alla pulizia delle canne fumarie, dei condotti fumo dei generatori di calore a combustibili gassosi, liquidi e solidi, nonché dei generatori di calore a legna come le stufe e le caldaie, dei forni ecc. è da considerarsi come manutenzione ordinaria e non straordinaria e come tale non rientra nelle attività regolamentate dal DM 37 del 2008 come specificato in questo parere ministeriale:

È stato, dunque, ivi stabilito (confermando, di fatto, quanto già chiarito implicitamente da questo Ministero con le note sopra richiamate) che il d.m. 37/2008 trova applicazione solamente nel caso di svolgimento di attività di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti in parola e non anche per l’attività di manutenzione ordinaria.

Questa Amministrazione ha infine richiamato la nota datata 21 ottobre 2014, con la quale è stato rappresentato che l’articolo 8 del d.m. 37/2008 prevede espressamente che “Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli impianti indicati all’articolo 1, comma 2, ad imprese abilitate ai sensi dell’articolo 3”.

Per i lavori di manutenzione straordinaria relativa ai caminetti e stufe alimentati a biomassa, è pertanto necessario, secondo il Mi.S.E., che l’impresa manutentrice sia in possesso dei requisiti abilitanti, debitamente accertati dalla competente Camera di commercio, relativi agli impianti di cui alla lettera c), comma 2, art.1 del DM 37/2008 ovvero alla stessa lettera c) limitata agli impianti di riscaldamento.

Premesso ciò, ha dunque ritenuto opportuno confermare che l’attività di manutenzione straordinaria degli impianti oggetto di quesito debba essere svolta unicamente dalle imprese specificatamente abilitate mentre, al contrario, l’attività di ordinaria manutenzione degli impianti stessi, non rientrando nell’ambito di applicazione del decreto in oggetto, può essere intrapresa liberamente, non richiedendo abilitazione alcuna.

 

Il caso dello spazzacamino Lorini, dove si ribadisce che l’attività dello spazzacamino riguarda la manutenzione ordinaria e non quella straordinaria e l’istallazione di impianti o parti di impianto per cui non è disciplinata dal DM 37

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/impresa/mercato/MarcoLorini.pdf

VISTA la domanda del Sig. LORINI  Marco, volta a richiedere il riconoscimento dell’Attestato di capacità, rilasciato dall’Autorità cantonale della federazione Svizzera il 30 giugno 2013, di superamento della procedura di qualificazione di “KAMINFEGER  (Spazzacamino) dopo aver effettuato un tirocinio presso l’Azienda: Roland Loretan eidg. Dipl. Kaminfegermeister, Visp”, per il riconoscimento in Italia della qualifica di

“Responsabile Tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di impianti di cui alla lett. c) .

VISTO che la Conferenza di servizi di cui all’art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, nella riunione del giorno 28 settembre2016, con il parere conforme delle Associazioni di categoria CNA e confartigianato, ha ritenuto il titolo di formazione documentato dall’interessato NON idoneo per l’esercizio in Italia dell’attività  di “Responsabile  tecnico” in imprese che esercitano l’attività di installazione e manutenzione di  impianti  di  cui alle lett. c) e lett. e) dell’art. 1, comma 2, del D.M. 22 gennaio 2008. n. 37 ed ha determinato di respingere l’istanza di riconoscimento in quanto le competenze professionali conseguite dal sig. Lorini in Svizzera per l’attività di “Spazzacamino”riguardano le attività di manutenzione ordinaria sugli impianti e  non sono riconducibili a quelle di installazione e manutenzione straordinaria degli impianti di cui al D.M. 37/2008;

DECRETA

Art. 1

  1. Al Sig.LORINI Marco, cittadino italiano, nato a Milano (Italia) il 09 settembre 1977, per le motivazioni sopra esposte è respinta la domanda di riconoscimento del titolo estero,  di cui in premessa,  per lo svolgimento in Italia dell’attività di installazione e manutenzione di impianti di cui alla lett. c)impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali ed alla lett. e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di  evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali, dell’art. 1, comma 2 del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;2.

 

Pertanto

Ciò a cui abilita il DM 37 è solo l”attività installativa, costruttiva e di manutenzione straordinaria degli impianti in generale e di quelli da riscaldamento in particolare (letttera C) e quindi l’attività del termoidraulico e del fumista, ma non quella dello spazzacamino la cui attività concerne invece la manutenzione ordinaria di controllo e pulizia dello scarico fumi degli impianti di riscaldamento (a gas, gasolio o biomassa) e dei generatori di calore a biomassa.

Chi vuole montare o costuire stufe, caminetti, caldaie a legna, termocamini a ciocchi o a pellet, stube e le relative canne fumarie, deve essere abilitato dal DM 37 ma allo spazzacamino che svolge solo l’attività di spazzacamino non è prevista, richiesta e non serve tale abilitazione.

La norma UNI 10847 introducendo una falsa e non necessaria abilitazione per lo svolgimento dell’attività di manutenzione ordinaria dello spazzacamino, peraltro non prevista dal DM 37-2008, genera nel mercato una sorta di concorenza sleale a danno dello spazzacamino che esercita questa attività senza svolgerne altre come quelle di termoidraulico, di fumista, di tecnico di assistenza caldaie, caminetti e stufe preferendo tale condizione monoprofessionale per evitare conflitti di interesse e a favore di una maggiore professionalità, competenza ed efficenza.

Chiedo che venga al più presto modificata e mendata dalle parti improprie che inducono in errore e che generano concorrenza sleale.

 


 

Norme collegate

 

UNI 10683 (1998-2005-2012-2022) Generatori di calore alimentati a legna o altri combustibili solidi. Verifica, installazione, controllo e manutenzione”

https://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=1025

 

UNI 10640 (1997) camini collettivi a tiraggio naturale per apparecchi tipo B

http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=1027

 

UNI 10641 (1997-2013) camini collettivi a tiraggio naturale per apparecchi tipo C forzati a camera chiusa

http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=1029

 

UNI 10845 Criteri di verifica, risanamento,ristrutturazione ed intubamento

http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=925

 

Norma UNI 11859-1:2022 – verifica impianti a combustibile liquido e solido

https://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=5972

 


 

Tutte le anomalie e i difetti della UNI 10783

1) si arroga facoltà che non sono proprie dell’ente normatore UNI come quella di stabilire chi può e non può fare certe operazioni perché competente o incompetente; facoltà che è esclusiva degli enti e delle istituzioni civili e politiche;

2) discrimina tra gli operatori con distinzioni inesistenti e spregiative che danneggiano gravemente una parte di loro;

3) causa una concorrenza sleale tra operatori a favore degli spazzacamini fumisti e a sfavore degli spazzacamini che non fanno i fumisti, a cui si vorrebbe imporre il divieto di fare quello che hanno sempre fatto e che vengono persino privati del loro nome storico ossia quello di “spazzacamini”;

4) promuove il conflitto d’interesse a danno dell’utenza e della comunità poiché a controllare gli impianti fumari non saranno “altri” dagli installatori degli impianti e quindi terzi con una loro precisa e distinta responsabilità, ma gli installatori stessi che tenderanno perciò a nascondere le pecche dei loro impianti a danno dell’utenza e della comunità;

5) promuove una distinzione ingannevole tra operatori abilitati al DM 37 i fumisti/spazzacamini e operatori non rientranti in questo DM che poi sono gli spazzacamini che non fanno i fumisti; affermando che i primi, avendo l’abilitazione al DM 37 come fumisti (poiché il DM 37 non è abilitante dell’attività dello spazzacamino), sarebbero più competenti e affidabili degli altri; ipotesi del tutto falsa poiché i fumisti abilitati al DM37 non hanno sostenuto alcun esame che comprovi la loro migliore competenza come spazzacamini;

6) promuove tendenze professionali ibride in netto contrasto con quelle europee e che non vanno nell’interesse del mercato, della libera concorrenza e della professionalità;

7) promuove tendenze monopolistiche e accentrative di alcune categorie.

 

Abuso normativo nella nuova norma UNI 10847 del 2017

http://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=5144

 

Abilitazione/regolamentazione dell’attività dello spazzacamino

https://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=7016