Esenzione dello spazzacamino dall’obbligo di emettere ricevuta fiscale e scontrino fiscale

Ma permane l’obbligo del registro dei corrispettivi e la necessità di emettere fattura a rischiesta dei committenti con partita iva (ossia le ditte che lo richiedono).

Lo spazzacamino come molti altri lavoratori autonomi fa fatica a vedersi riconosciuto come lavoratore dipendente di se stesso, come tecnico specializzato, come datore di lavoro di se stesso e di altri e come professionista imprenditore quanto gli spetterebbe, quindi è stata benvenuta l’esenzione che ha aiutato anche questa categoria di artigiani, a sopravvivere in un mercato dove molte categorie di lavoratori autonomi sono privi di tutela legislativa e giudiziaria (come invece esiste per gran parte dei lavoratori dipendenti e autonomi professionali), privi di un adeguato sostegno delle associazioni di categoria e soggetti a un mercato sregolato, alla concorrenza più sleale, e quotidianamente costretti al caporalato e a un cottimo demenziale che mette a rischio la loro salute, la loro sicurezza e la bontà del loro lavoro.

 

Esenzione spazzacamino

 

 

 

 

 

 

Questa versione riportata nella foto, in cui si  cita lo spazzacamino è la modifica successiva del Decreto del 21 dicembre 1992 (e del 1996) dove veniva citato il fumista più che lo spazzacamino

versione originale del 1992

9)  prestazioni  rese  da  fumisti  nonché  quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

versione modificata dopo il 1996

13) rese da spazzacamini ed effettuate in forma itinerante da ciabattini, ombrellai e arrotini

 

Nota: il termine generico “fumista” è comprensivo anche del lavoro dello spazzacamino ed è sinonimo di spazzacamino. Fumista è voce generica in uso in alcune aree d’Italia un po’ come il termine “tubista” per indicare l’idraulico; dove il fumista svolgeva varie mansioni di pulizia delle stufe, delle caldaie e dei camini, a legna, a carbone eppoi a nafta/gasolio.

Fumista https://www.treccani.it/vocabolario/fumista/

  1. m. e f. [dal fr. fumiste] (pl. e m. -i). – 1. Operaio che lavora a stufe, camini, termosifoni, e sim. 2. Meno com. con il sign. fig. del fr. fumiste (v.).

 

Esonero da documenti fiscali (ricevuta e scontrino)

DECRETO 21 dicembre 1992

Esonero dall’obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti. (GU Serie Generale n.300 del 22-12-1992)

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/12/22/092A6016/sg

 

 

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972, n.  633,  e  successive  modificazioni,  istitutivo  dell’imposta sul valore aggiunto;

Visto l’art. 22, comma 1, dello stesso decreto,  che,  tra  l’altro stabilisce  la  non  obbligatorieta’ dell’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, per le attivita’ di commercio al minuto ed attivita’ assimilate;

Visto l’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha  istituito,  dal  1   gennaio  1993,  l’obbligo  generalizzato  di certificazione   a   mezzo   ricevuta   o   scontrino   fiscale,  dei corrispettivi delle cessioni dei beni e delle prestazioni di  servizi di  cui  agli  articoli  2  e  3  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni,  per le  quali  non  è  obbligatoria  l’emissione  della fattura se non a richiesta del cliente;

Visto il comma 3 del sopra citato art. 12 che attribuisce delega al Ministro  delle  finanze  di  stabilire,  con  decreto,  sentite   le commissioni   parlamentari   competenti,  l’esonero  dall’obbligo  di certificazione dei corrispettivi di cui al comma 1 nei  confronti  di determinate  categorie  di  contribuenti  o  determinate categorie di prestazioni aventi carattere di ripetitività e di  scarsa  rilevanza fiscale;

Considerato   che   è   opportuno   individuare  le  categorie  di contribuenti  e  di  prestazioni   da   esonerare   dall’obbligo   di certificazione  dei  corrispettivi di cui al citato comma 1 dell’art. 12, con riferimento all’art. 22  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;

Considerato  che il cennato comma 3 dell’art. 12 della legge n. 413 del 1991 prevede che rimanga ferma – fino all’entrata in vigore degli emanandi  decreti  di  esonero   –   l’esclusione   dall’obbligo   di documentazione  per  i  soggetti  esonerati dall’obbligo di emissione della fattura a norma dell’art. 22, secondo comma,  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Ritenuto   che   determinate   categorie   di  contribuenti  per  i particolari sistemi di gestione contabile adottati, offrono  garanzie di affidabilità;

Considerato   che   per  determinate  categorie  di  prestazioni  i corrispettivi vengono percepiti attraverso tecniche contabili che non danno luogo a materiali rapporti con la clientela e che in tali  casi si  presenta  di  estrema  difficoltà  l’adempimento  relativo  alla documentazione fiscale previsto nel primo comma  dell’art.  12  della

citata legge n. 413;

Ritenuto  che l’esonero dall’obbligo di certificazione debba essere concesso a coloro che compiono le operazioni esenti di  cui  all’art. 10,  elencate  nell’art.  22,  comma  1,  punto  6,  del  decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

Ritenuto di confermare l’art. 1, comma 2, della  legge  26  gennaio 1983,  n.  18,  e  successive  modificazioni e integrazioni, che già dispone la non applicazione dell’obbligo  di  certificazione  per  le vendite   di   giornali   quotidiani,   di  periodici,  dei  supporti integrativi,   nonche’   di   libri,   con   esclusione   di   quelli d’antiquariato;

Sentite le commissioni parlamentari competenti;

Decreta:

Art. 1.

Non  sono soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413,  le  categorie  di contribuenti e le operazioni sottoelencate:

1)   operazioni   effettuate   mediante   apparecchi   automatici, funzionanti  a  gettone  o  a  moneta;  prestazioni   rese   mediante apparecchi  da  trattenimento  o  divertimento  installati  in luoghi pubblici  o  locali  aperti  al  pubblico,  ovvero   in   circoli   o associazioni di qualunque specie;

2)  spettacoli  ed  altre  attività  soggetti  all’imposta  sugli spettacoli, per i corrispettivi certificati dal biglietto  d’ingresso o   dal  biglietto  scommessa,  contemplati,  rispettivamente,  dagli articoli 6 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, o dal buono relativo alla prima  consumazione  previsto

dal  decreto  ministeriale  23  dicembre  1981.  Attivita’ diverse da quelle previste dal precedente punto 1), seconda parte, per le  quali l’imponibile  è  determinato  forfettariamente su scala nazionale ai sensi dell’art. 14 dello stesso  decreto  presidenziale  n.  640  del 1972,  valevole  anche  per  l’applicazione  dell’imposta  sul valore aggiunto;

3) somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali,  scolastiche  ed  universitarie,  nonche’  in   mense popolari   gestite  direttamente  da  enti  pubblici  e  da  enti  di assistenza e di beneficenza;

4) prestazioni di traghetto rese con barche a remi  e  prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale;

5)  prestazioni  di  custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi  resi  da  aziende  o  istituti  di  credito  e  da  societa’ finanziarie   o   fiduciarie  e  dalle  società  di  intermediazione mobiliare;

6) operazioni esenti di cui all’art. 22, comma  1,  punto  6,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

7)   prestazioni   inerenti   e  connesse  al  trasporto  pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al  seguito  di  cui  al comma 1 dell’art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l’attivita’ di trasporto;

8)  prestazioni  effettuate  da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai  in  base  a  convenzioni  stipulate  con  pubbliche amministrazioni, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti;

9)  prestazioni  rese  da  fumisti  nonché  quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;

10)  prestazioni  rese  da  rammendatrici  e   ricamatrici   senza collaboratori o dipendenti;

11)  venditori  ambulanti  di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi,  caldarroste,  olive,  sementi,  simili  e affini  non  muniti  di attrezzature motorizzate, e comunque soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di  beni  di  modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;

12)  autoscuole  per  le  prestazioni  didattiche  finalizzate  al conseguimento della patente;

13)   prestazioni   rese   dalle  agenzie  di  viaggio  e  turismo concernenti la prenotazione di  servizi  in  nome  e  per  conto  del cliente;

14)  prestazioni  di  parcheggio  di  veicoli  in  aree  coperte o scoperte, quando il pagamento  del  corrispettivo  viene  effettuato, sulla base di una determinazione automatica, mediante apparecchiature funzionanti  a  gettone, moneta, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche, elettriche e strumenti similari;

15)  operazioni  poste  in  essere  dalle  associazioni   sportive dilettantistiche  che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonche’ dalle associazioni  senza  fini  di lucro  e  dalle  associazioni  pro-loco, contemplate dall’art. 9- bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;

16)  prestazioni  aventi  per  oggetto  l’accesso  nelle  stazioni ferroviarie;

17) prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;

18)  prestazioni  aventi  per  oggetto  utilizzazione  di  servizi igienico-sanitari pubblici;

19) prestazioni rese dai dormitori pubblici;

20) soggetti che effettuano vendite per corrispondenza o vendite a domicilio;

21) cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all’art. 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59,  se  rientranti nel  regime di esonero dagli adempimenti di cui all’art. 34, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

 


 

 

Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

 … s) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini; …

https://www.edizionieuropee.it/LAW/HTML/88/zn95_21_058.html

 

Sommario

Art. 1.  Operazioni soggette all’obbligo di certificazione fiscale.

Art. 2.  Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione.

Art. 3.  Modalità di documentazione.

 

  • 95.21.58 – D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

 

Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi.

(G.U. 6 febbraio 1997, n. 30).

 

Art. 1. Operazioni soggette all’obbligo di certificazione fiscale.

  1. I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l’obbligo di certificazione fiscale stabilito dall’articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all’articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l’osservanza delle relative discipline.
  1. Resta ferma la disciplina prevista dall’articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992 concernente il rilascio dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalità previste dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992.
  1. Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuate, i biglietti di trasporto aventi le caratteristiche fissate con il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.

 

Art. 2. Operazioni non soggette all’obbligo di certificazione.

  1. Non sono soggette all’obbligo di certificazione di cui all’articolo 1 le seguenti operazioni:
  1. a) le cessioni di tabacchi e di altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
  1. b) le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell’esercizio di impresa, arte e professione [1];
  1. c) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dai produttori agricoli cui si applica il regime speciale previsto dall’articolo 34, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;
  1. d) le cessioni di beni risultanti dal documento di cui all’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, se integrato nell’ammontare dei corrispettivi [2];
  1. e) le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi, di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato;
  1. f) le prestazioni di servizi rese da notai per le quali sono previsti onorari, diritti o altri compensi in misura fissa ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia 30 dicembre 1980, nonché i protesti di cambiali e di assegni bancari;
  1. g) le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, funzionanti a gettone o a moneta; le prestazioni rese mediante apparecchi da trattenimento o divertimento installati in luoghi pubblici o locali aperti al pubblico, ovvero in circoli o associazioni di qualunque specie;
  1. h) le operazioni relative ai concorsi pronostici e alle scommesse soggetti all’imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e quelle relative ai concorsi pronostici riservati allo Stato, compresa la raccolta delle rispettive giocate [3];
  1. i) le somministrazioni di alimenti e bevande rese in mense aziendali, interaziendali, scolastiche ed universitarie nonché in mense popolari gestite direttamente da enti pubblici e da enti di assistenza e di beneficenza;
  1. l) le prestazioni di traghetto rese con barche a remi, le prestazioni rese dai gondolieri della laguna di Venezia, le prestazioni di trasporto rese con mezzi a trazione animale, le prestazioni di trasporto rese a mezzo servizio di taxi, le prestazioni rese con imbarcazioni a motore da soggetti che esplicano attività di traghetto fluviale di persone e veicoli tra due rive nell’ambito dello stesso comune o tra comuni limitrofi;
  1. m) le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri servizi resi da aziende o istituti di credito da società finanziarie o fiduciarie e dalle società di intermediazione mobiliare;
  1. n) le cessioni e le prestazioni esenti di cui all’articolo 22, primo comma, punto 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  1. o) le prestazioni inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito di cui al primo comma dell’articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, effettuate dal soggetto esercente l’attività di trasporto;
  1. p) le prestazioni di autonoleggio da rimessa con conducente, rese da soggetti che, senza finalità di lucro, svolgono la loro attività esclusivamente nei confronti di portatori di handicap;
  1. q) [le prestazioni didattiche, finalizzate al conseguimento della patente, rese dalle autoscuole] [4];
  1. r) le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali od altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni;
  1. s) le prestazioni rese da fumisti, nonché quelle rese, in forma itinerante, da ciabattini, ombrellai, arrotini;
  1. t) le prestazioni rese da rammendatrici e ricamatrici senza collaboratori o dipendenti;
  1. u) le prestazioni di riparazione di calzature effettuate da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
  1. v) le prestazioni rese da impagliatori e riparatori di sedie senza dipendenti e collaboratori;
  1. z) le prestazioni di cardatura della lana e di rifacimento di materassi e affini rese nell’abitazione dei clienti da parte di materassai privi di dipendenti e collaboratori;
  1. aa) le prestazioni di riparazione di biciclette rese da soggetti che non si avvalgono di collaboratori e dipendenti;
  1. bb) le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini non muniti di attrezzature motorizzate, e comunque da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
  1. cc) le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate in forma itinerante negli stadi, stazioni ferroviarie e simili, nei cinema, teatri ed altri luoghi pubblici e in occasione di manifestazioni in genere;
  1. dd) le cessioni di cartoline e souvenirs da parte di venditori ambulanti, privi di strutture motorizzate;
  1. ee) le somministrazioni di alimenti e bevande, accessorie al servizio di pernottamento nelle carrozze letto, rese dal personale addetto alle carrozze medesime;
  1. ff) le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo concernenti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente;
  1. gg) le prestazioni di parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere, biglietti o mediante schede magnetiche elettriche o strumenti similari, indipendentemente dall’eventuale presenza di personale addetto;
  1. hh) le cessioni e le prestazioni poste in essere dalle associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono della disciplina di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco, contemplate dall’articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66;
  1. ii) le prestazioni aventi per oggetto l’accesso nelle stazioni ferroviarie;
  1. ll) le prestazioni aventi per oggetto servizi di deposito bagagli;
  1. mm) le prestazioni aventi per oggetto l’utilizzazione di servizi igenico-sanitari pubblici;
  1. nn) le prestazioni di alloggio rese nei dormitori pubblici;
  1. oo) le cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza, limitatamente a dette cessioni;
  1. pp) le cessioni di prodotti agricoli effettuate dalle persone fisiche di cui all’articolo 2 della legge 9 febbraio 1963, n. 59, se rientranti nel regime di esonero dagli adempimenti di cui all’articolo 34, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
  1. qq) le cessioni e le prestazioni poste in essere da regioni, province, comuni e loro consorzi, dalle comunità montane, delle istituzioni di assistenza e beneficenza, dagli enti di previdenza, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni pubbliche di cui all’articolo 41 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché dagli enti obbligati alla tenuta della contabilità pubblica, ad esclusione di quelle poste in essere dalle farmacie gestite dai comuni;
  1. rr) [le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande e ogni altra attività non connessa con quella autorizzata] [5];
  1. ss) le prestazioni relative al servizio telegrafico nazionale ed internazionale rese dall’Ente poste.
  1. tt) le attrazioni e gli intrattenimenti indicati nella sezione I limitatamente alle piccole e medie attrazioni e alla sezione III dell’elenco delle attività di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, escluse le attrazioni installate nei parchi permanenti da divertimento di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, qualora realizzino un volume di affari annuo superiore a cinquanta milioni di lire [6];

tt-bis) le prestazioni di servizi effettuate dalle imprese di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, attraverso la rete degli uffici postali e filatelici, dei punti di accesso e degli altri centri di lavorazione postale cui ha accesso il pubblico nonchè quelle rese al domicilio del cliente tramite gli addetti al recapito [7].

  1. Non sono altresì soggette all’obbligo di documentazione disposto dall’articolo 12, primo comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli adempimenti prescritti, le categorie di contribuenti e le operazioni che a norma dell’articolo 22, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono esonerate dall’obbligo di emissione della fattura in virtù dei seguenti decreti del Ministro delle finanze:
  1. a) decreto 4 marzo 1976: Associazione italiana della Croce rossa;
  1. b) decreto 13 aprile 1978: settore delle telecomunicazioni;
  1. c) decreto 20 luglio 1979: enti concessionari di autostrade;
  1. d) decreto 2 dicembre 1980: esattori comunali e consorziali;
  1. e) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica e manutenzione degli impianti di fognatura, i cui corrispettivi sono riscossi a mezzo ruoli esattoriali;
  1. f) decreto 16 dicembre 1980: somministrazione di acqua, gas, energia elettrica, vapore e teleriscaldamento;
  1. g) decreto 22 dicembre 1980: società che esercitano il servizio di traghettamento di automezzi commerciali e privati tra porti nazionali;
  1. h) decreto 26 luglio 1985: enti e società di credito e finanziamento;
  1. i) decreto 19 settembre 1990: utilizzo di infrastrutture nei porti, autoporti, aeroporti e scali ferroviari di confine.

 

Art. 3. Modalità di documentazione.

  1. Ai fini della deducibilità delle spese sostenute per gli acquisti di beni e di servizi agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, a condizione che questo contenga la specificazione degli elementi attinenti la natura, la qualità e la quantità dell’operazione e l’indicazione del numero di codice fiscale dell’acquirente o committente, ovvero la ricevuta fiscale integrata a cura del soggetto emittente con i dati identificativi del cliente.
  1. Il rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale non è obbligatorio nell’ipotesi in cui per la stessa operazione sia emessa la fattura di cui all’articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
  1. Lo scontrino fiscale, emesso all’atto della consegna o, se anteriore, del pagamento del corrispettivo e la ricevuta fiscale, aventi le caratteristiche indicate al primo comma, possono essere utilizzati come documenti idonei ai fini dell’osservanza della disposizione contenuta nell’articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 [8].

3-bis. Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l’indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione [9].

[1] Lettera così modificata dall’art. 1, comma 921, della L. 27 dicembre 2017, n. 205, con la decorrenza ivi prevista dai commi 916 e 927.

[2] Lettera così modificata dall’art. 1, comma 333, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 10 del D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544.

[4] Lettera abrogata dall’art. 32 del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Lettera sostituita dall’art. 21, comma 1, L. 18 febbraio 1999, n. 28 e abrogata dall’art. 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla L. 14 settembre 2011, n. 148.

[6] Lettera aggiunta dall’art. 10, comma 2, D.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544, a norma dell’art. 11, comma 1, le disposizioni dello stesso si applicano ai rapporti posti in essere a decorrere dal 1° gennaio 2000.

[7] Lettera aggiunta dall’art. 38 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

[8] Comma così modificato dall’art. 1, comma 333, della L. 24 dicembre 2012, n. 228.

[9] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 537, della L. 11 dicembre 2016, n. 232, con la decorrenza ivi prevista dal comma 539.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996, n. 696

Regolamento recante norme per la semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi. (GU Serie Generale n.30 del 06-02-1997)

note: Entrata in vigore del decreto: 21-2-1997

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1997/02/06/097G0038/sg


 

CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI AI FINI IVA:

SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE

http://www.studiosalmaso.com/index.php?option=com_content&view=article&id=274:scontrino-e-ricevuta-fiscale&catid=34&Itemid=1133

 


Mi è capitato ultimamente di sentire dalla bocca di un dirigente storico di un’associazione di categoria, considerazioni assai irresponsabili, calunniose e del tutto fuori luogo, sui lavoratori autonomi artigianali:

 

1) prima considerazione, fatta esprimendo una sorpresa stupita e indignata su un barbiere che potrebbe ricavare 70 euro in un ora facendo i capelli a 7 clienti a 10 euro all’uno, come se fosse cosa assurda e ingiusta che un barbiere possa ricavare si tanto.

Beh quello che io trovo assurdo e ingiusto è il conteggio all’ingrosso e massimamente irrispettoso che non corrisponde minimamente alla realtà quotidiana e alla possibile media annuale;

poi trovo ingiusto che un barbiere sia costretto a un ritmo/cottimo così demenziale, infine trovo immorale che si consideri questo valore di 70 euro/h come improprio ed eccessivo, specialmente se si versano tutte le tasse e i contributi, se si debbono pagare i dipendenti, e se si considera i rischi del lavoro autonomo e la necessità di cautelarsi/tutelarsi con assicurazioni integrative e accantonamenti protetti.

Pagando tutte le tasse e tutti gli oneri fiscali e contributivi sui ricavi, con l’aggiunta delle assicurazioni integrative e degli accantonamenti protetti necessari, una media di 70 euro/h iva compresa a me paiono del tutto insufficienti per un artigiano barbiere che si rispetti (a meno che non lo si faccia lavorare 300 ore al mese anziché 160).

 

2) seconda considerazione fatta raccontando dell’esenzione dell’obbligo di emissione di ricevuta e scontrino fiscale da parte dello spazzacamino che sarebbe dovuta a suo merito (cosa non vera poiché l’esenzione esisteva già da anni e riguardava tante attività ritenute marginali e in particolare quella generica del “fumista” che comprendeva anche quella dello “spazzacamino”) quello che ha fatto veramente è stato solo di far modificare nel testo del Decreto legge, la voce “fumista” con quella di “spazzacamino” (era indecoroso che il fumista potesse rientrare in questa categoria marginale, meglio metterci il termine spazzacamino che tradizionalmente ci sta, sporco, umile e malpagato).

Ha persino affermato di essersi pentito di aver contribuito a questa modifica, perché in tal modo avrebbe favorito l’evasione fiscale da parte degli spazzacamini. Cavalcando così la demenziale demonizzazione dei lavoratori autonomi accusati calunniosamente di essere evasori fiscali, tipica quella dell’idraulico a cui è stato aggiunto lo spazzacamino (la verità è che gli evasori fiscali sono i datori di lavoro degli spazzacamini, i loro clienti, che non pagano quello che dovrebbero tra cui le tasse e gli oneri contributivi, sono loro gli evasori e non gli spazzacamini, con la complicità di “terzi” che promuovono valori economici inadeguati e irrispettosi per la categoria e che costringono al lavoro nero in condizioni di caporalato).

 

 

Abilitazione/regolamentazione dell’attività dello spazzacamino

https://www.spazzacaminobert.eu/?page_id=7016

 

Note aggiuntive:

  1. b) corsi di economia e finanza per spazzacamini e fumisti che svolgono attività autonoma.

È di fondamentale importanza l’aspetto economico/finanziario perché legato a questo, vi è tutto il far bene dello spazzacamino, la sua piena soddisfazione nel formarsi, nello studiare, nell’attrezzarsi, nello svolgere la sua attività in piena sicurezza, nel suo sforzo quotidiano a dare il meglio di sè e nell’investire tempo e risorse per il futuro.

Quindi va aiutato a formarsi una coscienza imprenditoriale come conduttore d’impresa e di datore di lavoro in primo luogo di se stesso poi di altri con tutta la responsabilità che questo comporta, …

Le associazioni di categoria non debbono comportarsi come dei caporali per conto del mercato, dell’industria e dei consumatori, al fine di far lavorare lo spazzacamino al prezzo più basso, ma caso mai al prezzo più alto che consenta al professionista artigiano lavoratore autonomo di ricavare un compenso pienamente adeguato e soddisfacente del suo impegno, della sua fatica, del rischio connesso alla sua attività, della sua produttività, … alle mansioni qualificate, tecniche-direttive e imprenditoriali da lui svolte; compenso comprensivo di tutto, oltre alle spese dei materiali, delle attrezzature (compresa la manutenzione) e dell’impresa (ufficio, magazzino e relativi lavori): straordinari, festività, tfr, tredicesima, ferie, premio di produzione, stagionalità, rischio d’impresa, aggiornamenti professionali, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, oneri sociali ordinari e integrativi (INAIL, INPS, assicurazioni private e accantonamenti vari), imposte e tasse che debbono essere corrisposte dal cliente che è il datore di lavoro del lavoratore autonomo.

Non si debbono promuovere demenziali prezzi standar al ribasso che penalizzano l’operatore economico costringendolo a lavorare in regime di caporalato e di cottimo, violando le buone regole dell’arte e la deontologia professionale, le norme di sicurezza sul lavoro e la fiscalità.

Il vero evasore è il cliente datore di lavoro che non paga in modo adeguato lo spazzacamino il quale ovviamente se non riceve dal suo datore di lavoro (che è il cliente) tutte le imposte, le tasse e i contributi da versare allo stato non può certamente prenderle dalla sua paga perché se lo facesse non avrebbe di che sfamare la sua famiglia e nel giro di poco tempo dovrebbe morire di fame.